§ 1.4.88 - L.R. 21 giugno 2010, n. 12.
Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:21/06/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.88 - L.R. 21 giugno 2010, n. 12.

Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF.

(B.U. 3 luglio 2010, n. 20)

 

Art. 1. Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF

1. Il termine fissato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), per la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF), già prorogato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2010.

2. La durata dei rapporti di collaborazione coordinata di cui all'articolo 9, comma 9 della legge regionale n. 3 del 2008, può essere prorogata fino alla scadenza del termine previsto dalla presente legge per la conclusione della gestione liquidatoria, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e sempre che sussistano i requisiti di legge.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ESAF in liquidazione è estinto e nei suoi rapporti succede la Regione attribuendosi la competenza all'Assessorato dei lavori pubblici.

4. Ai dipendenti del soppresso ESAF, a far data dall'inquadramento nei ruoli ordinari dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (Norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15), è riconosciuto il periodo di servizio prestato alle dipendenze di ESAF Spa e Abbanoa Spa come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali all'interno della categoria e area e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), seppure anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese previste per l'attuazione del presente comma con riferimento ai dipendenti dell'Amministrazione regionale sono valutate in euro 150.000 per l'anno 2010; alle spese previste per i dipendenti inquadrati negli enti e nelle agenzie regionali si provvede con i bilanci degli stessi.

5. Per gli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Ente è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 2.000.000 a valere sulle disponibilità recate dall'UPB S07.07.003.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri previsti dall'articolo 1, comma 4, si provvede con la seguente variazione del bilancio per gli anni 2010-2013:

 

in aumento

UPB S01.02.001

Personale e funzionamento amministrazione regionale

2010 euro 150.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

 

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2010 euro 150.000

2011 euro ---

2012 euro ---

2013 euro ---

 

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 4) della tabella A allegata alle legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.