§ V.2.29 - L.R. 27 ottobre 2009, n. 23.
Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 edilizia residenziale
Data:27/10/2009
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica)


§ V.2.29 - L.R. 27 ottobre 2009, n. 23.

Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica.

(B.U. 2 novembre 2009, n. 172)

 

Art. 1. (Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Adeguamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), è inserito il seguente:

“1 bis. Il comma 1 non tarova applicazione qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22.”.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica)

1. Le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica contenute nel comma 1 degli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall’articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.