Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 edilizia residenziale |
Data: | 23/01/1996 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all'art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in assenza di nuova determinazione da [...] |
§ V.2.15 - L.R. 23 gennaio 1996, n. 3. [1]
Adeguamento canoni di locazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).
(B.U. 24 gennaio 1996, n. 9).
1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di cui all'art. 32 e seguenti della
1 bis. Il comma 1 non tarova applicazione qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 33 della
2. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere superiori a quelli determinati con
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
4. Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla presente legge.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.
6. La normativa prevista dall'art. 23 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 44 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della