§ V.1.R/1 - R.R. 20 marzo 2001, n. 4.
Art. 1 e 2, lett. a della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:20/03/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1 e 2, lett. a della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. 
Art. 1.  (Natura del provvedimento).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita).
Art. 4.  (Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita).
Art. 5.  (Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita).
Art. 6.  (Criteri di priorità).
Art. 7.  (Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita).
Art. 8.  (Sviluppo delle medie strutture di vendita).
Art. 9.  (Centri storici).
Art. 10.  (Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali).
Art. 11.  (Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte).
Art. 12.  (Locali di vendita).
Art. 13.  (Vendita in strutture ricettive).
Art. 14.  (Disposizioni in materia merceologica).
Art. 15.  (Misure per lo sviluppo del commercio elettronico).
Art. 16.  (Accordi e convenzioni).


§ V.1.R/1 - R.R. 20 marzo 2001, n. 4.

Art. 1 e 2, lett. a della L.R. 24/99. Regolamento per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita. [1]

(B.U. 4 aprile 2001, n. 52).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

     Art. 1. (Natura del provvedimento).

     1. Il presente regolamento contiene gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, integrati con ulteriori direttive e indicazioni operative ai Comuni per l'attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio.

     2. La validità temporale delle presenti disposizioni è di anni tre a decorrere dalla loro entrata in vigore. La Giunta regionale, si riserva la facoltà di aggiornare il presente studio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, in considerazione del tempo trascorso dalla sua formazione, nonché dei nulla osta concessi successivamente da Commissari ad acta nominati dagli organi di giustizia amministrativa.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     Ai fini degli articoli che seguono, si intendono:

     a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     b) per legge regionale, la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, "Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio";

     c) per area sovracomunale, il territorio di ciascuna delle cinque Province, configurabile come unico bacino di utenza, in conformità con quanto disposto all'articolo 3 della legge regionale;

     d) per Comuni delle classi I, II, III e IV, i Comuni appartenenti alle classi demografiche indicate all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24;

     e) per generi di largo e generale consumo, ai fini dell'applicazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, i prodotti già ricompresi nelle tabelle merceologiche I, IA, II, VI, VIII e IX di cui all'allegato n. 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375;

     f) per popolazione residente si intende quella risultante dal più recente dato anagrafico disponibile.

 

     Art. 3. (Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita).

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1 e dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei Comuni della Regione, in relazione al disposto dell'art. 4 della legge regionale, si suddividono nelle seguenti tipologie:

     M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 900 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 151 e 600 mq. nei Comuni di classe III e IV;

     M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 601 mq. e 1500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

     G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 2501 e 7500 mq. nei Comuni di classe I e II e tra 1501 e 4500 mq. nei Comuni di classe III e IV;

     G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 7500 mq. fino a 10 mila mq. nei Comuni di classe I e II oppure maggiore di 4500 mq. fino a 7500 mq. nei Comuni di classe III e IV.

     2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale, si applicano in ogni caso i limiti dimensionali previsti per i Comuni delle classi I e II:

     a) nei centri storici, da intendersi, conformemente a quanto indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale, come le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali;

     b) nei Comuni fino a diecimila abitanti confinanti con Comuni superiori a cinquantamila abitanti, a condizione che appartengano alla medesima Provincia.

     3. In conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale, tali tipologie vengono ulteriormente suddivise, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

     A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;

     B - Strutture di vendita-autorizzate per il solo settore non alimentare.

     4. Nell'ambito della definizione dei centri commerciali richiamata dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale, vengono classificati come centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza di una media struttura; la superficie di vendita degli esercizi di vicinato deve essere almeno pari al 30% della superficie complessiva del centro commerciale di vicinato.

     5. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

     6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, punto 1) della legge regionale, per l'insediamento di centri commerciali classificabili come G2 il limite massimo di superficie di cui al precedente comma 1, risulta fissato in 20000 mq., fermo restando il rispetto dei limiti di dimensione di cui al precedente comma 1 per i singoli esercizi presenti nei centri stessi.

     7. I Comuni promuovono programmi di intervento integrato e accordi di programma per la diffusione dei centri commerciali di vicinato, tenendo conto delle procedure di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale. I Comuni possono altresì promuovere centri commerciali al dettaglio diretto di cui al precedente punto 6, di tipo G2/B, non alimentare, concepiti come parte integrante di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero ed adeguate aree di parcheggio, assentiti dalla Regione con finalità anche culturali o ricreative. In tali programmi integrati, a forte contenuto occupazionale, limitatamente alle sub-aree classificate come soggetti ad intervento prioritario del successivo art. 6 i Centri commerciali saranno autorizzati, in sede di conferenza dei servizi a partire dal secondo semestre dall'entrata in vigore del presente regolamento e assorbendo solo un punto di disponibilità per il settore interessato.

TITOLO II

INDIRIZZI PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

 

     Art. 4. (Compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita).

     1. Al fine di perseguire il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, evitando l'eccessiva concentrazione delle stesse in ambiti territoriali ristretti e a ridosso delle zone a maggiore densità abitativa, all'interno delle aree sovracomunali è disposta un'ulteriore ripartizione in ventiquattro sub-aree aventi caratteristiche socio economiche omogenee.

     2. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole sub-aree è contenuto nell'allegato A.

     3. Al fine di favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e di permettere un uso razionale e programmato del territorio, l'apertura ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita sono consentiti nei Comuni la cui ampiezza demografica, espressa dalla classe di appartenenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, risulti compatibile con la tipologia dimensionale e la categoria merceologica dell'esercizio o del centro commerciale, secondo quanto indicato nella tabella che segue:

 

Classe demografica del Comune

Strutture incompatibili

I - Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti

Nessuna

II - Comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti

Grandi strutture di vendita G2/A

III - Comuni con popolazione superiore a 3 mila e fino a 10 mila abitanti

Grandi strutture di vendita G2/A, G2/B e G1/A

IV - Comuni con meno di 3000 abitanti

Grandi strutture di vendita di qualsiasi tipo

 

     4. I vincoli di cui al comma precedente non trovano applicazione:

     a) per i Comuni della classe III e IV, confinanti con Comuni della Classe I della medesima Provincia ed a questi equiparati;

     b) per i Comuni collegati da autostrada o altra via a scorrimento veloce, idonee ad ampliare notevolmente il bacino di utenza per le strutture di vendita di maggior dimensione.

 

     Art. 5. (Obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita). [2]

     1. Al fine di individuare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita idonei a garantire un rapporto equilibrato con la popolazione residente, per il periodo di validità del presente provvedimento sono approvati, con la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale, interventi di apertura di nuove grandi strutture di vendita, configurate come unico esercizio o centri commerciali, nelle seguenti misure massime per ciascuna area provinciale:

 

Area provinciale

Grandi strutture alimentari

Grandi strutture non alimentari

 

Primo semest.

Secondo semest.

Anni succes.

Primo semest.

Secondo semest.

Anni succes.

Bari

0

0

1

0

0

2

Brindisi

0

0

1

0

0

0

Foggia

0

1

1

0

0

1

Lecce

0

0

1

0

2

1

Taranto

0

0

1

0

0

0

 

     2. In attuazione del criterio, previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale, del graduale inserimento di nuove grandi strutture di vendita nella prima fase di applicazione del nuovo regime amministrativo, gli obiettivi di cui al precedente comma vengono indicati separatamente per il primo semestre, per il secondo semestre e gli anni successivi.

     3. I valori della tabella di cui al comma precedente, in relazione alla classificazione delle strutture di cui al precedente articolo 3, sono utilizzabili in sede di Conferenza di servizi nel seguente modo:

     a) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipo G1, o per l'ampliamento di una grande struttura di tipo G1 in una struttura di tipo G2, assorbe un punto di disponibilità per il settore interessato;

     b) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/A assorbe un punto di disponibilità nel settore interessato tenendo presente che, in conformità alle indicazioni dell'articolo 1, comma 8, punto 4 della legge regionale, le autorizzazioni per strutture di tipo G2/A nel primo triennio di programmazione possono essere rilasciate soltanto per l'apertura di centri commerciali;

     c) l'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di tipo G2/B assorbe due punti di disponibilità nel settore interessato.

     4. Gli ampliamenti e trasferimenti di cui al successivo articolo 7, nonché le eventuali nuove aperture conseguenti a provvedimenti amministrativi pregressi, ex legge regionale 2 maggio 1995, n. 32, sono esclusi dalla verifica sulla compatibilità con gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al comma 1 a partire dal secondo semestre. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, le strutture classificate in base alla ex legge 32 come tipologia A (Primo livello) vanno classificate come tipologia G2, ai sensi del precedente articolo 3. La validità dei nulla-osta rilasciati dalla Regione in conformità con le disposizioni della medesima legge n. 32 è revocata qualora, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto, il titolare non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio della conseguente autorizzazione comunale, se trattasi di una media struttura di vendita, o entro due anni, se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

 

     Art. 6. (Criteri di priorità).

     1. Sulla base dei risultati dello studio preliminare realizzato attraverso la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni, sullo stato della rete distributiva e sui fattori socio economici e demografici che maggiormente ne influenzano le caratteristiche, le sub aree di cui al precedente art. 4 vengono classificate come soggette ad intervento prioritario, secondario o residuale per il settore alimentare (A) e non alimentare (B) in relazione ai relativi obiettivi di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel triennio secondo quanto indicato nell'allegato B.

     2. Nei primi 24 mesi, le disponibilità per ciascuna Provincia sono utilizzabili esclusivamente per l'apertura di grandi strutture nelle sub- aree in cui l'incremento della rete di vendita è classificato come prioritario.

     3. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente delibera, le residue disponibilità sono destinate ad autorizzare iniziative anche nelle sub-aree della Provincia classificate come secondarie.

     4. In caso di domande concorrenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale, vanno rispettati, nell'ordine, i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale; il criterio di massima priorità è assegnato alla realizzazione di nuove iniziative per concentrazione di esercizi di vicinato e di medie e grandi strutture di vendita, in attività da almeno un anno, purché sussistano le condizioni elencate nella lettera a).

     5. A parità di condizioni rispetto ai criteri fissati dalla legge regionale e dalla presente delibera, si fa riferimento all'ordine cronologico di inoltro della domanda, nell'ambito del mese solare di riferimento.

 

     Art. 7. (Ampliamento e trasferimento di sede di grandi strutture di vendita).

     1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita può essere autorizzato dal Comune, previo parere positivo della Conferenza di servizi, qualora sia contenuto nei limiti della tipologia G1 o, trattandosi di una grande struttura di tipo G2, nei limiti di superficie indicati al precedente articolo 3, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale. Tale ampliamento è sempre concesso direttamente dal Comune, senza richiedere il parere della Conferenza di servizi, qualora concorra l'ipotesi di accorpamento di esercizi già autorizzati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge regionale.

     2. Il trasferimento di sede di grandi strutture di vendita nell'ambito del medesimo territorio comunale è sempre concesso direttamente dal Comune, nel rispetto della normativa urbanistica.

     3. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita in un altro Comune della stessa sub-area o in un Comune di una diversa sub-area non è ammesso.

TITOLO III

DIRETTIVE AI COMUNI

 

     Art. 8. (Sviluppo delle medie strutture di vendita).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi i Comuni approvano:

     a) le norme sul procedimento concernenti le domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, tenendo conto delle indicazioni della legge regionale e dell'articolo 8 del decreto, contenute nella delibera-tipo di cui all'allegato C;

     b) i criteri, da aggiornare almeno una volta ogni tre anni, per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento delle superfici delle medie strutture di vendita.

     2. Al fine di promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita nel triennio, i Comuni approvano una delibera contenente i criteri di programmazione di questa tipologia di vendita.

     3. I Comuni nel promuovere lo sviluppo delle medie strutture di vendita perseguono:

     a) la modernizzazione del sistema distributivo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di vendita;

     b) il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di alternative di scelta per gli operatori;

     c) la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione e razionalizzazione delle strutture distributive esistenti;

     d) la qualificazione dei servizi per le zone periferiche e di nuovo insediamento;

     e) l'adeguata previsione di aree e destinazioni d'uso compatibili con l'insediamento delle strutture commerciali.

     4. Ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per la programmazione urbanistica, i Comuni, al fine di conseguire una migliore articolazione delle opportunità di sviluppo, possono ripartire il territorio comunale in più delimitate aree di intervento.

     5. Il trasferimento di sede di medie strutture nell'ambito del medesimo Comune è di norma sempre concesso, nell'osservanza della normativa urbanistica, fatto salvo il rispetto delle disposizioni contenute nella delibera comunale di cui al precedente comma 1.

     6. L'apertura o l'ampliamento di una media struttura di vendita, attraverso concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale vanno sempre concessi nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

     7. In caso di domande concorrenti per l'autorizzazione di una media struttura di vendita, vanno rispettati i criteri di priorità indicati dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale.

     8. I Comuni che non abbiano approvato i criteri di programmazione per le medie strutture di vendita di cui al precedente comma 2 entro il termine di centoventi giorni, ai fini del rilascio delle autorizzazioni che non costituiscono atto dovuto esaminano le domande facendo riferimento alle disposizioni urbanistiche vigenti.

 

     Art. 9. (Centri storici).

     1. Per la valorizzazione e tutela dei centri storici i Comuni, attraverso gli strumenti di promozione e sviluppo previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale, possono:

     a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto commerciale di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale, al fine di selezionare le attività più consone all'immagine ed alla funzione del centro storico così da incentivarle con apposite agevolazioni;

     b) prevedere attività commerciali a contenuto merceologico limitato, al solo fine di attribuire ai relativi esercizi maggiori facoltà e, in particolare, prevedere esercizi specializzati per la vendita dei prodotti indicati all'art. 13, comma primo, del decreto, ovvero al fine di promuovere la nascita di vie, piazze o aree tematiche specializzate nella vendita di alcuni soli prodotti;

     c) promuovere programmi di riqualificazione delle attività di vendita, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori, specie volte alla realizzazione di infrastrutture e servizi comuni ed anche prevedenti l'attribuzione di riconoscimenti e marchi di qualità alle imprese;

     d) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali o all'immagine del centro storico;

     e) prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente, nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro formalmente riconosciuti.

     2. I Comuni possono legare, in tutto o in parte, l'operatività delle disposizioni agevolative di cui al presente articolo, alla frequenza del titolare dell'impresa o di altro personale in esse operante ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 22 della legge regionale.

     3. Dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi debbono considerarsi istituite in tutto l'ambito regionale, senza necessità di specifici provvedimenti comunali di ricezione, le seguenti voci merceologiche specifiche, attivabili esclusivamente nel centro storico del capoluogo comunale:

     a) prodotti alimentari tipici pugliesi, intesi come prodotti di esclusiva provenienza da aziende agricole ed agro-alimentari operanti nella Regione, in esercizi trattanti esclusivamente detti prodotti in una superficie non superiore a 50-mq.;

     b) prodotti dell'artigianato tipico pugliese, intesi come prodotti realizzati con materie prime di esclusiva provenienza regionale ed interamente realizzati ad opera di artigiani operanti nella Regione, in esercizi di superficie non superiore a 50 mq.

 

     Art. 10. (Norme urbanistiche per la localizzazione degli insediamenti commerciali).

     1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore dei presenti indirizzi e criteri, valutano la conformità dei propri strumenti urbanistici generali e attuativi ai medesimi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale.

     2. Relativamente alle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della delibera della Conferenza unificata n. 161 del 21/10/1999, lo strumento urbanistico può prevedere la sola destinazione commerciale anche in promiscuità con altre destinazioni; ove negli strumenti urbanistici ci si riferisce alle esigenze dei settori produttivi in senso generico, senza precisarne il tipo, si devono intendere per tali non solamente quelli industriali e artigianali, ma anche quelli commerciali, pur se la destinazione commerciale non risulta esplicitamente codificata.

     3. Nel definire le scelte di pianificazione urbanistica riferite al settore commerciale, i Comuni perseguono obiettivi di miglioramento della qualità urbana e del servizio commerciale e si attengono agli indirizzi volti a conseguire un razionale ed equilibrato assetto della rete distributiva. Le scelte urbanistiche dei Comuni devono tendere:

     a) al rilancio della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, favorendo l'integrazione e la concentrazione degli esercizi commerciali di vicinato e la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di indirizzo tipologico;

     b) all'inserimento di medie strutture e centri commerciali di vicinato nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana o dei progetti di valorizzazione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale;

     c) a privilegiare l'insediamento degli esercizi e dei centri commerciali di vicinato nei centri storici e nelle aree urbane centrali;

     d) a qualificare e potenziare gli assi commerciali e i nuclei di servizio esistenti nelle aree della periferia urbana caratterizzate da consolidata presenza commerciale, anche al fine di contribuire al miglioramento della vita sociale dei quartieri e alla prevenzione dei fenomeni di degrado; a tal fine vanno privilegiate le azioni di ammodernamento e razionalizzazione di medie strutture di vendita esistenti, di promozione dei centri commerciali di vicinato e di integrazione e completamento della gamma dei servizi lungo gli assi commerciali esistenti;

     e) a prevedere nuovi insediamenti privilegiando le operazioni di riqualificazione urbana o di riconversione di insediamenti dismessi anche per l'incremento e diversificazione dell'offerta commerciale, laddove ciò possa determinare effetti sinergici di rafforzamento di assi o nuclei commerciali preesistenti.

 

     Art. 11. (Criteri per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte).

     1. In attuazione dell'articolo 17 della legge regionale, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e alle città d'arte nel quale sono iscritti, su istanza dei Comuni stessi, quelli che rientrano nei criteri e nei parametri indicati nell'allegato D al presente regolamento.

     2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale di cui al precedente comma è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato D, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

     3. I Comuni, sentite le locali organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, richiedono all'Assessorato regionale competente l'inserimento nell'elenco, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto previsto nel precedente comma e dei parametri contenuti nell'allegato D.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 

     Art. 12. (Locali di vendita).

     1. I locali nei quali si svolgono attività di vendita al pubblico debbono avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci e insegne visibili da area pubblica.

     2. E' consentita l'attività di vendita su spazi privati all'aperto ed al di fuori di specifici locali di vendita, qualora essa concerna legnami, combustibili, materiali per l'edilizia, autoveicoli ed altri prodotti che, sulla base di usi locali, vengono detenuti e venduti all'aperto.

     3. E' vietato esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso ed al dettaglio nel medesimo punto di vendita, costituito da uno o più locali contigui. Il divieto non si applica qualora l'operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto o dell'autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:

     a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato;

     b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni;

     c) colori, vernici, carta da parati, ferramenta ed utensileria;

     d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici; articoli per riscaldamento;

     e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;

     f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;

     g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.

 

     Art. 13. (Vendita in strutture ricettive).

     1. L'attività di vendita effettuata in alberghi o in altre strutture ricettive, effettuata dal titolare delle stesse o da terzi con il suo consenso, non è sottoposta alle norme del decreto quando è effettuata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato o disposizioni regionali relative all'attività ricettiva.

     2. All'interno delle strutture ricettive è vietata la vendita al pubblico, ma è consentita, a favore dei soli soggetti alloggiati, la fornitura di guide turistiche, giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, audio e videocassette, cartoline e francobolli.

     3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle strutture ricettive agrituristiche.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia merceologica).

     1. In un esercizio commerciale possono vendersi tutti e solamente i prodotti compresi nel settore merceologico indicato nella comunicazione di apertura o, nei casi di cui agli artt. 7 ed 8 del decreto, oggetto dell'autorizzazione. E' vietato porre limitazioni al contenuto merceologico dei settori, fatti salvi i poteri di intervento per i centri storici.

     2. In conformità a quanto disposto all'art. 26 comma 3 del decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, erboristeria, gli oggetti preziosi, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal decreto.

     3. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

     4. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli e alimentari ha diritto a porre in vendita al minuto qualunque prodotto surgelato, secondo il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

     5. Il pane può essere venduto, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e specifica di tale prodotto, da qualsiasi operatore che abbia titolo a vendere i prodotti del settore alimentare di cui all'art. 5 del decreto.

     6. L'operatore che, in base alla comunicazione o all'autorizzazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, è abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 dello stesso, ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.

     7. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

     8. Costituisce ad ogni effetto apertura di nuovo esercizio commerciale disciplinata dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto, l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del decreto, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.

 

     Art. 15. (Misure per lo sviluppo del commercio elettronico).

     1. La Regione promuove, in collaborazione con le Camere di commercio e con le organizzazioni delle imprese del commercio, iniziative a sostegno dell'introduzione e dello sviluppo del commercio elettronico, al fine di garantire una crescita equilibrata del mercato elettronico, favorendo la competitività delle aziende commerciali e l'uso da parte di esse di tecniche di gestione di qualità, nonché tutelando gli interessi dei consumatori.

     2. La Regione coordina i propri interventi con le iniziative per lo sviluppo del commercio elettronico promosse in sede nazionale dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione dell'articolo 21 del decreto.

 

     Art. 16. (Accordi e convenzioni).

     Per favorire ed incentivare le risorse commerciali e produttive del territorio, la Regione e gli enti locali possono promuovere e stipulare appositi accordi e convenzioni con i titolari di imprese commerciali, con le associazioni di categoria dei commercianti, dei produttori e dei lavoratori finalizzati:

     1. al coinvolgimento degli operatori nei centri commerciali;

     2. ad assicurare l'occupazione dei residenti;

     3. al reimpiego del personale in caso di concentrazione, accorpamento di esercizi e di ristrutturazione o crisi aziendali;

     4. ad impegnare i promotori ed i gestori delle attività commerciali nell'acquisto e nella messa in commercio di prodotti regionali;

     5. ad attuare ogni iniziativa utile alla valorizzazione delle risorse commerciali produttive dell'area.

 

 

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DEI COMUNI PER SUB-AREA OMOGENEA

PROVINCIA DI BARI

1 -  ALTAMURA

     ALTAMURA

     CASSANO DELLE MURGE

     GRAVINA IN PUGLIA

     POGGIORSINI

     SANTERAMO IN COLLE

     SPINAZZOLA

 

2 -  ANDRIA

     ANDRIA

     CANOSA DI PUGLIA

     MINERVINO MURGE

 

3 -  BITONTO

     BITONTO

     GIOVINAZZO

     TERLIZZI

     PALO DEL COLLE

 

4 -  BARI

     BARI

     ACQUAVIVA DELLE FONTI

     ADELFIA

     BINETTO

     BITETTO

     BITRITTO

     CAPURSO

     CASAMASSIMA

     CELLAMARE

     GIOIA DEL COLLE

     GRUMO APPULA

     MODUGNO

     MOLA DI BARI

     NOICATTARO

     RUTIGLIANO

     SAMMICHELE DI BARI

     SANNICANDRO DI BARI

     TORITTO

     TRIGGIANO

     TURI

     VALENZANO

 

5 -  BARLETTA-TRANI

     BARLETTA

     TRANI

 

6 -  BISCEGLIE-MOLFETTA

     BISCEGLIE

     CORATO

     MOLFETTA

     RUVO DI PUGLIA

 

7 -  MONOPOLI

     MONOPOLI

     ALBEROBELLO

     CASTELLANA GROTTE

     CONVERSANO

     LOCOROTONDO

     NOCI

     POLIGNANO A MARE

     PUTIGNANO

PROVINCIA DI BRINDISI

8 -  BRINDISI

     BRINDISI

     CELLINO SAN MARCO

     MESAGNE

     SAN DONACI

     SAN PANCRAZIO SALENTINO

     SAN PIETRO VERNOTICO

     TORCHIAROLO

     TORRE SANTA SUSANNA

 

9 -  FASANO-OSTUNI

     FASANO

     OSTUNI

     CISTERNINO

     CAROVIGNO

     CEGLIE MESSAPICA

     SAN VITO DEI NORMANNI

 

10 - FRANCAVILLA FONTANA

     FRANCAVILLA FONTANA

     ERCHIE

     LATIANO

     ORIA

     SAN MICHELE SALENTINO

     VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI FOGGIA

11 - CERIGNOLA

     CERIGNOLA

     MARGHERITA DI SAVOIA

     SAN FERDINANDO DI PUGLIA

     STORNARA

     STORNARELLA

     TRINITAPOLI

 

12 - FOGGIA

     FOGGIA

     ASCOLI SATRIANO

     CANDELA

     CARAPELLE

     CASTELLUCCIO DEI SAURI

     DELICETO

     ORTA NOVA

     ROCCHETTA SANT'ANTONIO

     SANT'AGATA DI PUGLIA

     ORDONA

 

13 - LUCERA

     LUCERA

     ACCADIA

     ALBERONA

     ANZANO DI PUGLIA

     BICCARI

     BOVINO

     CARLANTINO

     CASALNUOVO MONTEROTARO

     CASALVECCHIO DI PUGLIA

     CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

     CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

     CELENZA VALFORTORE

     CELLE DI SAN VITO

     FAETO

     MONTELEONE DI PUGLIA

     MOTTA MONTECORVINO

     ORSARA DI PUGLIA

     PANNI

     PIETRAMONTECORVINO

     ROSETO VALFORTORE

     SAN MARCO LA CATOLA

     TROIA

     VOLTURARA APPULA

     VOLTURINO

 

14 - MANFREDONIA

     MANFREDONIA

     ISCHITELLA

     MATTINATA

     MONTE SANT'ANGELO

     PESCHICI

     RODI GARGANICO

     SAN GIOVANNI ROTONDO

     VICO DEL GARGANO

     VIESTE

     ZAPPONETA

 

15 - SAN SEVERO

     SAN SEVERO

     APRICENA

     CAGNANO VARANO

     CARPINO

     CHIEUTI

     ISOLE TREMITI

     LESINA

     POGGIO IMPERIALE

     RIGNANO GARGANICO

     SAN MARCO IN LAMIS

     SANNICANDRO GARGANICO

     SAN PAOLO DI CIVITATE

     SERRACAPRIOLA

     TORREMAGGIORE

PROVINCIA DI LECCE

16 - CASARANO-UGENTO

     CASARANO

     UGENTO

     ACQUARICA DEL CAPO

     COLLEPASSO

     MATINO

     PARABITA

     RUFFANO

     SUPERSANO

     TAURISANO

     TUGLIE

 

17 - GALATINA

     GALATINA

     ARADEO

     CALIMERA

     CAPRARICA DI LECCE

     CUTROFIANO

     MARTIGNANO

     NEVIANO

     SAN DONATO DI LECCE

     SECLI'

     SOGLIANO CAVOUR

     SOLETO

     STERNATIA

     ZOLLINO

 

18 - GALLIPOLI

     GALLIPOLI

     TAVIANO

     ALEZIO

     ALLISTE

     MELISSANO

     RACALE

     SANNICOLA

 

19 - LECCE

     LECCE

     ARNESANO

     CAMPI SALENTINA

     CARMIANO

     CASTRI DI LECCE

     CAVALLINO

     GUAGNANO

     LEQUILE

     LIZZANELLO

     MONTERONI DI LECCE

     NOVOLI

     SALICE SALENTINO

     SAN CESARIO DI LECCE

     SAN PIETRO IN LAMA

     SQUINZANO

     SURBO

     TREPUZZI

     VERNOLE

 

20 - MAGLIE

     MAGLIE

     BAGNOLO DEL SALENTO

     BOTRUGNO

     CARPIGNANO SALENTINO

     CASTRIGNANO DE' GRECI

     CORIGLIANO D'OTRANTO

     CURSI

     GIUGGIANELLO

     GIURDIGNANO

     MARTANO

     MELENDUGNO

     MELPIGNANO

     MINERVINO DI LECCE

     MURO LECCESE

     NOCIGLIA

     OTRANTO

     PALMARIGGI

     POGGIARDO

     SANARICA

     SCORRANO

     UGGIANO LA CHIESA

     SAN CASSIANO

 

21 - NARDO'

     NARDO'

     COPERTINO

     GALATONE

     LEVERANO

     PORTO CESAREO

     VEGLIE

 

22 - TRICASE

     TRICASE

     ALESSANO

     ANDRANO

     CASTRIGNANO DEL CAPO

     CASTRO

     CORSANO

     DISO

     GAGLIANO DEL CAPO

     MIGGIANO

     MONTESANO SALENTINO

     MORCIANO DI LEUCA

     ORTELLE

     PATU'

     PRESICCE

     SALVE

     SANTA CESAREA TERME

     SPECCHIA

     SPONGANO

     SURANO

     TIGGIANO

PROVINCIA DI TARANTO

23 - MARTINA FRANCA

     MARTINA FRANCA

 

24 - MASSAFRA

     MASSAFRA

     CASTELLANETA

     CRISPIANO

     GINOSA

     LATERZA

     MONTEMESOLA

     MOTTOLA

     PALAGIANELLO

     PALAGIANO

 

24 - TARANTO

     TARANTO

     AVETRANA

     CAROSINO

     FAGGIANO

     FRAGAGNANO

     GROTTAGLIE

     LEPORANO

     LIZZANO

     MANDURIA

     MARUGGIO

     MONTEIASI

     MONTEPARANO

     PULSANO

     ROCCAFORZATA

     SAN GIORGIO IONICO

     SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

     SAVA

     TORRICELLA

     STATTE

 

 

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE SUB-AREE IN RELAZIONE AL TIPO DI INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE

 

 

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AREA DI BARI               Settore alimentare  Settore non

                                                alimentare

------------------------------------------------------------------

1 - Altamura               Secondario          Prioritario

2 - Andria                 Residuale           Residuale

3 - Bitonto                Prioritario         Prioritario

3 - Bari                   Prioritario         Residuale

4 - Barletta-Trani         Secondario          Secondario

5 - Bisceglie-Molfetta     Residuale           Prioritario

6 - Monopoli               Prioritario         Secondario

 

------------------------------------------------------------------

AREA DI BRINDISI

------------------------------------------------------------------

7 - Brindisi               Secondario          Prioritario

8 - Fasano-Ostuni          Residuale           Prioritario

9 - Francavilla Fontana    Prioritario         Secondario

 

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AREA DI FOGGIA

------------------------------------------------------------------

10 - Cerignola             Secondario          Residuale

11 - Foggia                Residuale           Residuale

12 - Lucera                Secondario          Prioritario

13 - Manfredonia           Prioritario         Prioritario

14 - San Severo            Prioritario         Secondario

 

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AREA DI LECCE

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15 - Casarano-Ugento       Prioritario         Secondario

16 - Galatina              Residuale           Residuale

17 - Gallipoli-Taviano     Residuale           Secondario

18 - Lecce                 Residuale           Residuale

19 - Maglie                Residuale           Residuale

20 - Nardò                 Prioritario         Prioritario

21 - Tricase               Residuale           Secondario

 

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AREA DI TARANTO

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22 - Martina Franca        Secondario          Prioritario

23 - Massafra              Prioritario         Prioritario

24 - Taranto               Residuale           Residuale

 

 

 

ALLEGATO C

DELIBERA COMUNALE TIPO RELATIVA AL

PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

     - visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, in particolare, l'art. 8, comma 4, che attribuisce al Comune il compito di adottare le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

     - considerato che il Comune deve stabilire il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le domande delle medie strutture di vendita devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

     - preso atto che il Comune deve indicare tutte le altre norme che siano atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione amministrativa, nonché la partecipazione al procedimento, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

     - vista la legge regionale 4 agosto 1999, n. 24, con la quale la Regione ha dato attuazione al citato D.Lgs. n. 114/98, disponendo Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio;

     - visto il regolamento regionale concernente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

     - visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio comunale competente;

     - con i voti

DELIBERA

     1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede, all'estensione del settore merceologico, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 24/99, all'ampliamento della superficie di vendita il richiedente deve presentare al Comune, apposita domanda utilizzando la modulistica approvata dalla Conferenza unificata, con delibera del 13 aprile 1999, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98.

     2. Le domande possono essere inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentate direttamente al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'instante apposita ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

     3. In caso di domande concorrenti relative all'autorizzazione per le medie strutture di vendita, nel loro esame di fa riferimento all'ordine di priorità indicato dall'art. 6, della legge regionale n. 24/99.

     4. Il criterio di massima priorità è accordato all'apertura di medie strutture derivanti dalla concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita in attività da almeno un anno, qualora sussistano le seguenti condizioni:

     1) impegno di assumere il personale dipendente delle imprese concentrate assunto a seguito di specifico accordo sindacale. L'impegno si intende assolto qualora l'istanza di apertura o di ampliamento sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare, di assunzione in prova del personale in essa operante;

     2) presenza, tra le strutture di vendita concentrate, di almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare, secondo la classificazione di cui all'art. 5 della legge regionale n. 24/99;

     3) trattandosi della realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia pari al 50 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata dall'impegno al reimpiego del personale;

     4) trattandosi di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di formazione professionale per il commercio ovvero in possesso di adeguata qualificazione.

     5. I corsi di qualificazione che costituiscono titolo per usufruire delle predette priorità sono quelli disciplinati dalla Regione ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 24/99. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina normativa, avevano titolo ad iscriversi nel Registro esercenti il commercio. Il soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità è individuato applicando i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 114/98.

     6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono considerate concorrenti le domande regolarmente inoltrate al Comune, corredate della necessaria documentazione, nel corso dello stesso mese di calendario.

     7. Le domande presentate ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 24/99, sono sempre concesse, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

     a) per l'autorizzazione all'apertura, si tratti di una concentrazione di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita del nuovo esercizio sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati;

     b) per l'autorizzazione all'ampliamento, si tratti di alta concentrazione o accorpamento di esercizi di vendita operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo e la superficie massima di vendita dell'ampliamento sia pari alla somma dei limiti massimi di superficie consentiti agli esercizi di vicinato, quali indicati all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 114/98, tenuto conto del numero di esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture concentrate o accorpate. L'ampliamento non può comportare variazione del settore merceologico dell'esercizio.

     8. L'autorizzazione è sempre concessa, ricorrendo le condizioni indicate all'art. 8, anche nel caso che la richiesta concerna l'apertura o ampliamento di un centro commerciale.

     9. Il rilascio delle autorizzazioni, nelle ipotesi previste ai precedenti articoli 8 e 9, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi concentrati o accorpati.

     10. Il Comune, fatta eccezione per le ipotesi di cui al precedente art. 9, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio dell'autorizzazione. Qualora non sia stato comunicato all'interessato provvedimento di diniego, la domanda, decorso il termine indicato per il rilascio è ritenuta accolta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 241/90.

     11. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche.

 

 

ALLEGATO D

PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E DELLE CITTA' D'ARTE

 

     1. I parametri per l'inserimento dei Comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 17 della legge regionale sono così definiti:

     a) Parametri riferiti alla domanda turistica:

     a.1. arrivi su popolazione residente: 0,3;

     a.2. presenze su popolazione residente: 2,0;

     a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;

     a.4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;

     a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq): 450.

     b) Parametri riferiti all'offerta turistica:

     b.1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;

     b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3;

     b.3. unità locali attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;

     b.4. addetti unità locali attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali: 10%.

     2. I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:

     - per la lett. a): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;

     - per la lett. b): dai dati del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'Elenco E - Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:

     55.1 Alberghi

     55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni

     63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators

     63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

     71.1 Noleggio autovetture

     71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri

     74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre

     92.72.1 Stabilimenti balneari

     92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

     93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali

     3. Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al Comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a), è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.

     4. Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

     - insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;

     - ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della predetta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;

     - presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;

     - presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;

     - presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;

     - presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.

 

 

 


[1] Per una sospensione degli effetti di cui al presente regolamento vedi il R.R. 28 gennaio 2003, n. 1.

[2] Per una sospensione degli effetti di cui al presente articolo vedi l’art. 1 del R.R. 21 dicembre 2001, n. 11, l’art. 1 del R.R. 28 giugno 2002, n. 5, l’art. 1 del R.R. 23 dicembre 2002, n. 10, l’art. 1 del R.R. 27 maggio 2003, n. 4, l’art. 1 del R.R. 30 giugno 2003, n. 5 e l’art. 1 del R.R. 30 luglio 2003, n. 8.