§ V.1.R/3 - R.R. 28 giugno 2002, n. 5.
Regolamento n. 4/2001: Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica
Data:28/06/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all’approvazione dell’aggiornamento della programmazione della [...]


§ V.1.R/3 - R.R. 28 giugno 2002, n. 5.

Regolamento n. 4/2001: Sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita.

(B.U. 28 giugno 2002, n. 81 suppl.).

 

     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

     Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22/11/1999. n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti regionali;

     Vista la L.R. 4/08/1999, n. 24 con la quale la Regione Puglia ha fissato i principi e le direttive per l’esercizio delle competenze regionali in materia di commercio in applicazione del decreto legislativo n. 114/98;

     Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 20 marzo 2001 con il quale sono stati fissati gli indirizzi e criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita;

     Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento Regionale. che fissa gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita prevedendo le misure massime per ciascuna area provinciale per interventi di apertura di grandi strutture di vendita suddivisi nel tempo tra secondo semestre e anni successivi dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;

     Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 776 del 28/06/2002 con la quale si propone la sospensione degli effetti delle norme concernenti le grandi strutture di vendita;

     EMANA

     Il seguente Regolamento:

 

Art. 1. Sono sospesi gli effetti del Regolamento Regionale n. 4 del 20/03/2001 limitatamente all’art. 5 e delle norme ad esso collegate fino all’approvazione dell’aggiornamento della programmazione della rete di vendita e, comunque, non oltre il 31/12/2002.