§ IV.7.35 - L.R. 3 dicembre 2010, n. 18.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima appli-cazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 turismo e industria alberghiera
Data:03/12/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1
Art. 2.  Modifica all’articolo 6 della l.r. 1/2002. Organizzazione dell’ARET
Art. 3.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2002. Compiti dell’ARET
Art. 4.  Illustrazione al Consiglio regionale del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione
Art. 5.  Modifica all’ articolo 8 della l.r. 1/2002. Comitato tecnico-consultivo
Art. 6.  Modifica all’articolo 9 della l.r. 1/2002. Il Direttore generale di Pugliapromozione
Art. 7.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2002
Art. 8.  Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2002. Assegnazione beni all’ARET
Art. 9.  Proroga commissari e collegi dei revisori APT
Art. 10.  Disposizioni finali
Art. 11.  Norma finanziaria


§ IV.7.35 - L.R. 3 dicembre 2010, n. 18.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima appli-cazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese).

(B.U. 7 dicembre 2010, n. 183)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese), le parole: “e dell’UNCEM” sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 6 della l.r. 1/2002. Organizzazione dell’ARET

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r.1/2002 è sostituito dal seguente:

“4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione competente, su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2002. Compiti dell’ARET

1. L’articolo 7 della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 7 (Compiti dell’ARET)

1. L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:

a) promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze;

b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e con le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;

c) promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;

e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;

f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;

g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;

h) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;

i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le pro loco;

k) collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;

l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.

 

     Art. 4. Illustrazione al Consiglio regionale del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione

1. L’Assessore al turismo illustra annualmente al Consiglio regionale il piano annuale degli interventi della promozione turistica la cui realizzazione è affidata a Pugliapromozione.

 

     Art. 5. Modifica all’ articolo 8 della l.r. 1/2002. Comitato tecnico-consultivo

1. All’articolo 8 della l.r. 1/2002 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1 bis. Il Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le competenze necessarie a promuovere l’immagine dei diversi territori della Puglia. Le funzioni specifiche e l’organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 9 della l.r. 1/2002. Il Direttore generale di Pugliapromozione

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente :

“1. Il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. E’ richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall’Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2002

1. All’articolo 13 della l.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. In riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT”;

b) il comma 5 è soppresso.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2002. Assegnazione beni all’ARET

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 1/2002 le parole: “residuati alla liquidazione” sono soppresse.

 

     Art. 9. Proroga commissari e collegi dei revisori APT

1. I commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 a norma dell’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rimangono in carica nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.

 

     Art. 10. Disposizioni finali

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 1/2002 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. (Conferimento di funzioni ai STL)

1. All’avvio dell’Agenzia di Pugliapromozione, in relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui all’articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale.

2. La direzione dell’Area competente dispone l’aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli. 11 e 17 del regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4, secondo criteri all’uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.”.

     Art. 11. Norma finanziaria

1. All’onere annuo derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 4310, denominato “Istituzione, funzionamento e organi dell’Agenzia Pugliapromozione. Spese correnti e attività di liquidazione APT, compresi gli oneri derivanti dal trasferimento del personale”, dell’upb 4.5.2 “Promozione del settore turistico” del bilancio di previsione 2010 e successive variazioni.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.