§ III.1.79 - L.R. 22 luglio 1998, n. 19.
Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:22/07/1998
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione e definizione).
Art. 2.  (Orario diurno).
Art. 3.  (Turni pomeridiani).
Art. 4.  (Turni festivi).
Art. 5.  (Riposo settimanale).
Art. 6.  (Servizio notturno).
Art. 7.  (Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali).
Art. 8.  (Chiusura annuale per ferie).
Art. 9.  (Determinazione degli orari di servizio).
Art. 10.  (Determinazione dei turni di servizio).
Art. 11.  (Sostituzione temporanea del titolare).
Art. 12.  (Chiusura temporanea dell'esercizio).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 14.  (Disposizioni finali).


§ III.1.79 - L.R. 22 luglio 1998, n. 19. [1]

Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie.

(B.U. 27 luglio 1998, n. 69).

 

Art. 1. (Ambito di applicazione e definizione).

     1. L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

     2. Il servizio farmaceutico viene effettuato:

     a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

     b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;

     c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

     3. Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

     4. La farmacia di turno deve avere un'insegna adeguatamente illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

     5. Le insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.

     6. I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie vengono stabiliti nell'ambito dei singoli Comuni o per bacini di utenza.

     7. Per bacino di utenza si intende l'insieme di più Comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.

     8. L'organizzazione dei turni di servizio nell'ambito di un Comune o di un bacino di utenza viene effettuata dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmessa alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

 

     Art. 2. (Orario diurno).

     1. Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.

     2. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

 

     Art. 3. (Turni pomeridiani).

     1. Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:

     a) nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei medicinali;

     b) nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;

     c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;

     d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

 

     Art. 4. (Turni festivi).

     1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

     2. Nei gironi festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.

     3. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto all'art. 7.

     4. Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.

     5. L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

 

     Art. 5. (Riposo settimanale).

     1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica e le altre festività infrasettimanali.

     2. La chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la stessa durata per tutte le farmacie nell'ambito del singolo Comune, e le relative modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per singoli Comuni o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei rapporti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della presente legge e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

     3. L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.

 

     Art. 6. (Servizio notturno).

     1. Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario di chiusura delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno successivo.

     2. Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:

     a) nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti: da una farmacia ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie non dà luogo a diritti addizionali per le prime due ore;

     b) nei Comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie;

     c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;

     d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanale.

     3. In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui alle lett. a) e b) del comma 2 saranno regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

     4. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

     5. Per le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.

 

     Art. 7. (Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali).

     1. Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dall'Autorità sanitaria locale, si richieda un'assistenza farmaceutica ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza.

 

     Art. 8. (Chiusura annuale per ferie).

     1. Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni così come disciplinati dall'art. 6.

     2. La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono disciplinate, nell'ambito delle singole province, dagli Ordini dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmesse alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50% delle farmacie in pianta organica.

 

     Art. 9. (Determinazione degli orari di servizio).

     1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono all'approvazione dei Sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.

     2. I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e alle leggi regionali vigenti in materia.

 

     Art. 10. (Determinazione dei turni di servizio).

     1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie, per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle Aziende Unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.

     2. Per particolari e/o improvvise esigenze, l'Ordine provinciale dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le opportune variazioni, che devono essere concordate tempestivamente con le medesime Aziende Unità sanitarie locali.

     3. Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

 

     Art. 11. (Sostituzione temporanea del titolare).

     1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

 

     Art. 12. (Chiusura temporanea dell'esercizio).

     1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco, all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Azienda Unità sanitaria locale competente almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. L'art. 8 avente per oggetto "Chiusura annuale per ferie" avrà efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Disposizioni finali).

     1. Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 18 febbraio 2014, n. 5.