Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio |
Data: | 07/04/2000 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 4. (Bilancio Pluriennale). |
Art. 5. (Riclassificazione della spesa). |
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo). |
Art. 7. (Spese obbligatorie e d'ordine). |
Art. 8. (Variazioni di bilancio). |
Art. 9. (Garanzie prestate dalla Regione). |
Art. 10. (Pagamenti mediante aperture di credito). |
Art. 11. (Fondi globali). |
Art. 12. (Accordi di programma). |
Art. 13. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 14. (Organizzazione e partecipazione a convegni). |
Art. 15. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte). |
Art. 16. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione). |
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria). |
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali). |
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali). |
Art. 20. (Equilibrio faunistico). |
Art. 21. (Protezione Civile). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di personale). |
Art. 23. (Interventi per la lotta alle zanzare). |
Art. 24. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati). |
Art. 25. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1999). |
Art. 26. (Variazioni compensative). |
Art. 27. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro). |
Art. 28. (Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 ("Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale"). |
Art. 29. (Variazioni di codici). |
Art. 30. (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano"). |
Art. 31. (Applicazione del fondo investimenti Piemonte - FIP). |
Art. 32. (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali). |
Art. 33. (Riscossione della sanzione). |
Art. 34. (Estinzione crediti tributari di importo minimo). |
Art. 35. (Anagrafe tributaria regionale). |
Art. 36. (Estinzioni debiti e crediti). |
§ 6.1.144 – L.R. 7 aprile 2000, n. 33. [1]
Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002.
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15).
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).
1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814 in termini di competenza e in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2000.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 2000, è approvato in lire 23.364.514.335.814, in termini di competenza ed in lire 27.201.445.454.241 in termini di cassa.
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2000.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, in conformità alle disposizioni di cui alla
Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2000 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della
Art. 4. (Bilancio Pluriennale).
1. E' approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge (Allegato B).
2. E' approvato il bilancio pluriennale 2000-2002, allegato alla presente legge ed espresso nell'unità di conto europea (Allegato C).
Art. 5. (Riclassificazione della spesa).
1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della
Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo).
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2000, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, sono quelle iscritte nello stato di previsione del bilancio medesimo ai capitoli numeri:
15965 (per lire 1.132.976.511.312) 20000 - 20017 - 20020 - 20100 - 20110 - 20120 - 20130 - 20150 - 20155 - 20156 - 20170 - 20175 - 20200 - 20210 - 20220 - 20360 - 20400 - 20405 - 20440 - 20450 - 20455 - 20457 - 20470 - 20480 - 20544 - 20574 - 20667 - 20673 - 20674 - 20910 - 20930 - 20950 - 20990 - 21020 - 21045 - 21047 - 21104 - 21107 - 21420 - 21425 - 21650 - 21930 - 22030 22050 - 22185 - 22186 - 23025 - 23100 - 23210 - 23239
- 23250 - 23267 - 23268 - 23594 - 23596 - 23597 - 23600 - 23605 - 23710 -
23770 - 23780 - 23785 - 23950 - 23960 - 23980 - 24080 - 24310 -24360 -
24780 - 25010 - 25020 - 25115 - 25117 - 25305 - 25398 - 25545 - 25567 -
25569 - 25573 - 25582 - 25992 (per lire 4.673.488.688).
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 15.910.000.000, per l'anno finanziario 2000 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 2000 - 2002.
Art. 7. (Spese obbligatorie e d'ordine).
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della
Art. 8. (Variazioni di bilancio).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della
Art. 9. (Garanzie prestate dalla Regione).
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 50 della
Art. 10. (Pagamenti mediante aperture di credito).
1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della
Art. 11. (Fondi globali).
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della
a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 12. (Accordi di programma).
1. E' approvato l'elenco n. 6 relativo alla utilizzazione del fondo di cui al capitolo 27167 per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. E' autorizzato il prelievo dal fondo, con provvedimento amministrativo, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi.
3. Sono autorizzate variazioni compensative tra le iniziative specificate nell'elenco n. 6.
Art. 13. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della
Art. 14. (Organizzazione e partecipazione a convegni).
1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della
2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della
3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della
Art. 15. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).
1. La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche Economico- Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24 della
Art. 16. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).
1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (CSI) del contributo di cui all'articolo 9 della
Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).
1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla
Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali).
1. Ai sensi ed in applicazione della
Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali).
1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla
Art. 20. (Equilibrio faunistico).
1. La spesa per risarcimenti prevista dalla
Art. 21. (Protezione Civile).
1. Per l'attuazione della
Art. 22. (Disposizioni in materia di personale).
1. Le risorse di cui alla
2. Agli adempimenti di natura economica connessi ai Protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione Piemonte, a decorrere dall'anno 2000 e per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse allocate nei predetti Fondi, integrate anche da quelle previste dalla
Art. 23. (Interventi per la lotta alle zanzare).
1. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi per un importo massimo pari al 50 per cento della spesa ammissibile per le aree ad habitat naturale e per un importo massimo dell'80 per cento per le aree definite prioritarie sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della
Art. 24. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 2.007.390.463.200 in termini di competenza e in lire 1.807.390.463.200 in termini di cassa.
2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della
Art. 25. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1999).
1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1999 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2000, nell'ammontare di lire 1.392.446.592.240 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l'importo di lire 1.392.446.592.240.
Art. 26. (Variazioni compensative).
1. Fra i capitoli indicati nell'Allegato A aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della
2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 2000, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Per l'anno 2000 sono consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli: 10920-10970; 10330-10930.
4. Per l'anno 2000 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della
5. Per l'anno 2000 sono consentiti storni fra loro compensativi tra i capitoli dello stato di previsione delle spese interessati al processo di conferimento di funzioni ai sensi del
Art. 27. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni al capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 40050 - 40060
- 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 -
40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 28. (Applicazione della
1. Per l'applicazione dell'articolo 17 della
Art. 29. (Variazioni di codici).
1. Per l'anno finanziario 2000, le modifiche al bilancio della Regione, relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo purché tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.
Art. 30. (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano").
1. La spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 31. (Applicazione del fondo investimenti Piemonte - FIP).
1. Il fondo investimenti Piemonte (FIP) di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 120.000.000.000, la cui somma viene destinata come dall'elenco n. 7 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 32. (Riordino sanzioni in materia di tributi regionali).
1. A decorrere dal 1 aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della
2. A decorrere alla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi n. 471/1997, n. 472/1997, n. 473/1997.
Art. 33. (Riscossione della sanzione).
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.
Art. 34. (Estinzione crediti tributari di importo minimo).
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, dagli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
4. L'importo di cui al comma 1 può essere elevato in attuazione delle disposizioni di cui al regolamento da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 35. (Anagrafe tributaria regionale).
1. Al fine di poter garantire una più puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un più efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 153 della
2. Tale sistema, la cui realizzazione è demandata alla Giunta regionale, si deve qualificare come snodo informativo per l'erogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nell'ambito della fiscalità: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il Sistema di Anagrafe Tributaria del Piemonte sarà realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed Enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 36. (Estinzioni debiti e crediti).
1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall'articolo 34 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento né a quella di interessi e pene pecuniarie.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della