§ 2.1.24 – L.R. 31 agosto 1982 n. 29
Seconda pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:31/08/1982
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Dotazioni organiche).
Art. 3.  (Dotazioni organiche dei Consorzi).
Art. 3 bis.      L'attuazione delle piante organiche previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge e della legge regionale 5.5.1980, n. 35, è subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, [...]
Art. 4.  (Personale di vigilanza).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Personale in servizio).
Art. 7.  (Regolamento del personale).
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.24 – L.R. 31 agosto 1982 n. 29

Seconda pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali.

(B.U. 8 settembre 1982 n. 36).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.

     Il personale attualmente in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali, quello previsto dalla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35 ed il personale di cui alla presente legge è inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti degli Enti locali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale degli Enti locali, integrato dal regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35.

     Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, per quanto non modificato dal comma precedente, deve interpretarsi nel senso che il personale dei parchi e delle riserve naturali regionali viene iscritto, dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

 

     Art. 2. (Dotazioni organiche).

     Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

     1) 24 aprile 1980, n. 29;

     2) 28 aprile 1980, n. 30;

     3) 28 aprile 1980, n. 31;

     4) 28 aprile 1980, n. 32;

     5)  2 maggio 1980, n. 34;

     6) 16 maggio 1980, n. 45;

     7) 16 maggio 1980, n. 46;

     8) 16 maggio 1980, n. 49;

     9) 20 maggio 1980, n. 51;

     10) 30 maggio 1980, n. 65;

     11) 30 maggio 1980, n. 66;

     sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

     a) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 3

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     b) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 3

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     c) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 2 dipendenti inseriti a V livello;

     d) Riserva naturale speciale del Sacro Monte d'Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 3

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leggio di Chianocco: si avvale del personale del Parco naturale dell'Orsiera- Rocciavrè;

     f) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 6

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     g) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 4

     VI livello: 1

     IX livello: n. 1

     h) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 3 dipendenti inseriti al V livello;

     i) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 6

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     l) Parco naturale dell'Argentera: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 16

     VI livello: n. 2

     IX livello: n. 1

     1 Direttore a cui è attribuito il X livello.

     m) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 16

     VI livello: n. 3

     IX livello: n. 1

     1 Direttore a cui è attribuito il X livello.

     I livelli previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge regionale 5 maggio 1980, n. 35, come quelli previsti nel regolamento ad essa allegato si intendono così modificati in base alla seguente equiparazione:

 

Livello regionale                                    D.P.R. 810/80

IV                                                          V

V                                                           VI

VII                                                         IX

VIII                                                        X

 

     Il personale dipendente del Comune di Castagneto Po, previsto in n. 3 unità, con mansioni di vigilanza e manutenzione della riserva naturale speciale del Bosco del Vai, istituita con la legge regionale 2 giugno 1978, n. 29, è equiparato a tutti gli effetti al personale di cui alla presente legge, con l'attribuzione del V livello.

 

     Art. 3. (Dotazioni organiche dei Consorzi).

     Per i Consorzi di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, istituiti con leggi regionali 21 agosto 1978, n. 53, 31 agosto 1979, n. 52 e 16 maggio 1980, n. 47 sono stabilite le seguenti dotazioni organiche:

     a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 29 dipendenti così ripartiti per livello:

     IV livello: n. 3

     V livello: n. 19

     VI livello: n. 4

     IX livello: n. 2

     1 Direttore a cui è attribuito il X livello

     b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo:

     n. 22 dipendenti così ripartiti per livello:

     IV livello: n. 2

     V livello: n. 15

     VI livello: n. 2

     IX livello: n. 2

     1 Direttore a cui è attribuito il X livello

     c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per livello:

     V livello: n. 4

     VI livello: n. 1

     IX livello: n. 1

     Le funzioni di Direttore del Parco sono affidate al Direttore del Parco naturale della Valle del Ticino.

     Sono abrogati gli articoli 9 e 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, gli articoli 9 e 10 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52 e l'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

     Gli Statuti dei Parchi naturali della Valle del Ticino, delle Capanne di Marcarolo e dei Lagoni di Mercurago, debbono essere modificati dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 3 bis.

     L'attuazione delle piante organiche previste dagli artt. 2 e 3 della presente legge e della legge regionale 5.5.1980, n. 35, è subordinata al preventivo parere favorevole della Giunta Regionale, espresso in modo formale.

 

     Art. 4. (Personale di vigilanza).

     Al personale di V livello, avente funzioni di vigilanza e di manutenzione dei parchi e delle riserve naturali regionali (guardie-parco), sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 3 del regolamento allegato alla legge regionale 5 maggio 1980, n. 35 di cui è parte integrante.

     A tale personale è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente del Parco.

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     Per la prima costituzione dell'organico del Parco dell'Orsiera- Rocciavrè, di cui all'articolo 2, lettera m), e del Parco naturale della Val Troncea, di cui all'articolo 2, lettera f), si può provvedere con il personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 31.

     Il personale di cui al comma precedente è inquadrato nel V livello nella misura massima di n. 4 dipendenti per il Parco naturale dell'Orsiera Rocciavrè, e nella misura massima di n. 2 dipendenti per il Parco naturale della Val Tronchea.

 

     Art. 6. (Personale in servizio).

     Il personale attualmente in servizio presso il Parco naturale dell'Argentera, costituito da n. 13 dipendenti con funzioni di vigilanza, a norma del 1° comma dell'articolo 19 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 65 può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel V livello e nell'ambito della previsione di cui alla lettera l) del precedente articolo 2.

     Il trattamento economico spettante al personale di cui al presente articolo è quello della legislazione per il personale degli Enti locali vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il livello iniziale conferito in base a quanto previsto al comma precedente.

     Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario del personale degli Enti locali, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.

 

     Art. 7. (Regolamento del personale).

     Ogni Parco ed ogni Riserva naturale deve dotarsi di un Regolamento del personale che preveda anche le figure professionali corrispondenti ai livelli individuati dalla presente legge.

     Il Regolamento di cui al comma precedente diviene esecutivo dopo approvazione con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 600.000.000 per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione in termini di competenza e di cassa, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo, di L. 30.000.000 del capitolo 7940, di L. 220.000.000 del capitolo 7960, di L. 50.000.000 del capitolo 7980, di L. 60.000.000 del capitolo 7990, di L. 20.000.000 del capitolo 8005, di L. 20.000.000 del capitolo 8010, di L. 20.000.000 del capitolo 8020, di L. 20.000.000 del capitolo 8040, di L. 110.000.000 del capitolo 8050, di L. 20.000.000 del capitolo 8185, di L. 30.000.000 del capitolo 8190, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione «Oneri per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali».

     Gli stanziamenti per gli anni 1983 e seguenti saranno previsti con le leggi di approvazione dei singoli bilanci.

     La retribuzione del personale di cui alla presente legge è assicurata dalla Regione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.