§ 6.1.123 – L.R. 2 giugno 1998, n. 14.
Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:02/06/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Bilancio pluriennale).
Art. 5.  (Riclassificazione della spesa).
Art. 6.  (Autorizzazione a contrarre mutui).
Art. 7.  (Emissione di prestiti obbligazionari).
Art. 8.  (Spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 9.  (Variazioni di bilancio).
Art. 10.  (Garanzie prestate dalla Regione).
Art. 11.  (Pagamenti mediante aperture di credito).
Art. 12.  (Fondi globali).
Art. 13.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 14.  (Organizzazione e partecipazione a convegni).
Art. 15.  (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).
Art. 16.  (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).
Art. 17.  (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).
Art. 18.  (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali).
Art. 19.  (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali).
Art. 20.  (Equilibrio faunistico).
Art. 21.  (Protezione Civile).
Art. 22.  (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
Art. 23.  (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997).
Art. 24.  (Variazioni compensative).
Art. 25.  (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
Art. 26.  (Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale").
Art. 27.  (Variazioni di codici).
Art. 28.  (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano").
Art. 29.  (Deroga per consulenze).
Art. 30.  (Applicazione del FIP e accordi di programma).
Art. 31.  (Estinzioni debiti e crediti).
Art. 32.  (IRAP).
Art. 33.  (Urgenza).


§ 6.1.123 – L.R. 2 giugno 1998, n. 14. [1]

Bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998 - 2000.

(B.U. 3 giugno 1998, n. 22).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 22.454.007.386.023 in termini di competenza e in lire 26.958.112.132.978 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1998.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 22.454.007.386.023 in termini di competenza ed in lire 26.958.112.132.978 in termini di cassa.

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1998, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale).

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1998 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della l.r. 55/1981.

 

          Art. 4. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato il bilancio pluriennale 1998-2000, allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Riclassificazione della spesa).

     1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui).

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui per un importo di lire 614.790.856.000.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli indicati nell'allegato A alla presente legge.

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 6,50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.

     5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui su indicati, previsti in lire 65.900.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998 - 2000.

     6. Agli eventuali oneri ricadenti nell'anno 1998 si provvede con le somme iscritte ai capitoli n. 15862 e n. 30082.

     7. I mutui contratti in attuazione del presente articolo possono essere rinegoziati purché l'onere annuale di ammortamento, derivante dalla rinegoziazione, consenta la realizzazione di apprezzabili economie di spesa.

 

     Art. 7. (Emissione di prestiti obbligazionari).

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1998, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l'emissione di prestiti obbligazionari per un importo di lire 9.000.000.000.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di prestiti obbligazionari, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa al capitolo 20355.

     3. I prestiti obbligazionari saranno emessi ad un tasso massimo del 7 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 20 anni.

     4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei prestiti obbligazionari nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.

     5. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei prestiti obbligazionari su indicati, previsti in lire 900.000.000 per l'anno finanziario 1999 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1998-2000.

 

     Art. 8. (Spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nell'elenco 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

     2. All'elenco di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti capitoli: 25950; 26040.

 

     Art. 9. (Variazioni di bilancio).

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

 

     Art. 10. (Garanzie prestate dalla Regione).

     1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. (Pagamenti mediante aperture di credito).

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 12. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della l.r. 55/1981, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1998:

     a) del capitolo n. 15910 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

     b) del capitolo n. 27170 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

 

     Art. 13. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della l.r. 55/1981, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1998, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 200.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.

 

     Art. 14. (Organizzazione e partecipazione a convegni).

     1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 1.863.373.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.

     2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 700.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.

     3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1998, in lire 219.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.

 

     Art. 15. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).

     1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico- Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è determinata, per l'anno finanziario 1998, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.

 

     Art. 16. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).

     1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione), è determinata, per l'anno finanziario 1998 in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.

 

     Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).

     1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico), è determinata per l'anno finanziario 1998 in lire 141.000.000 ed è iscritta al cap. 10100.

 

     Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve naturali).

     1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali è determinata per l'anno finanziario 1998 in lire 21.400.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.

 

     Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve naturali).

     1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394"), è stabilita, per l'anno finanziario 1998, in lire 7.500.000.000 ed è iscritta al capitolo 15315.

 

     Art. 20. (Equilibrio faunistico).

     1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita per l'anno finanziario 1998 in lire 900.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.

 

     Art. 21. (Protezione Civile).

     1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella protezione civile), è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 500.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 22. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: "Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati" e con lo stanziamento di lire 1.987.396.360.023 in termini di competenza e in lire 1.787.396.360.023 in termini di cassa.

     2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

 

     Art. 23. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997).

     1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1997 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1998, nell'ammontare di lire 2.055.472.360.023 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte al capitolo n. 15965 per l'importo di lire 1.987.396.360.023, al capitolo n. 27160 per l'importo di lire 55.500.000.000 e al capitolo n. 15910 per l'importo di lire 12.576.000.000.

 

     Art. 24. (Variazioni compensative).

     1. Fra i capitoli indicati nell'allegato 2 aventi uno stesso riferimento legislativo è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della l.r. 55/1981. Tali variazioni possono essere effettuate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 48 della l.r. 55/1981.

     2. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1998, storni compensativi tra i capitoli iscritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

     3. Per l'anno 1998 sono, inoltre, consentite variazioni tra loro compensative tra i seguenti capitoli:

     10920-10970

     10330-10930.

     4. Per l'anno 1998 sono consentiti storni tra loro compensativi sui capitoli iscritti in bilancio ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive variazioni.

 

     Art. 25. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40000 - 40005 - 40010 - 40020 - 40030 - 40040 - 40045 - 40050 - 40060 - 40070 - 40075 - 40080 - 40090 - 40100 - 40110 - 40120 - 40130 - 40140 - 40150 - 40160 - 40162 - 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 26. (Applicazione della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale").

     1. Per applicazione dell'articolo 17 della l.r. 51/1997 lo stanziamento di cui ai capitoli dell'allegato 3 della presente legge, viene assegnato, per i provvedimenti di competenza, alla direzione competente per materia.

 

     Art. 27. (Variazioni di codici).

     1. Per l'anno finanziario 1998 le modifiche al bilancio della Regione relativamente al sistema di codici dei capitoli in esso contenuto, possono essere apportate con atto amministrativo, purché tali variazioni non comportino variazioni delle somme iscritte che non siano tra loro compensative.

 

     Art. 28. (Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano").

     1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 per la tutela del "Lupo italiano", è stabilita per l'anno finanziario 1998 in lire 50.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.

 

     Art. 29. (Deroga per consulenze).

     1. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'anno 1998, sui capitoli di spesa 10872, 15230 e 15236 sono autorizzati impegni che riguardino attività disciplinate dalla legge citata.

 

     Art. 30. (Applicazione del FIP e accordi di programma).

     1. Il FIP di cui al capitolo n. 27160 è aumentato di lire 55.500.000.000 che vengono destinati come segue:

     Edilizia residenziale agevolata, lire 37.000.000.000

     Valorizzazione dei prodotti agricoli, lire 18.500.000.000

     TOTALE, lire 55.500.000.000

     2. Le disponibilità sono utilizzate per completare il finanziamento delle istanze presentate in applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18 ottobre 1994, n. 43 "Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali" e 1 marzo 1996, n. 10 "Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997" - Raccordo tra Programma Regionale di Sviluppo e sistema dei bilanci regionali) e dell'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 16 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1997 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1998).

     3. In deroga a quanto previsto nella "scheda n. 1: Opere igienico- sanitarie" dell'allegato A alla legge 23 marzo 1995, n. 40 (Accelerazione delle procedure di attuazione del Fondo Investimenti Piemonte F.I.P.), i contributi assegnati ai sensi della scheda stessa, anziché a rimborso quinquennale, sono da considerarsi a rimborso decennale.

     4. E' approvato l'elenco n. 6, allegato allo stato di previsione della spesa, relativo agli accordi di programma di cui al capitolo n. 27167.

 

     Art. 31. (Estinzioni debiti e crediti).

     1. I crediti ed i debiti di importo non superiore a lire 20.000, esclusi quelli già previsti dall'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione o pagamento, né a quella di interessi e pene pecuniarie.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. (IRAP).

     1. Con provvedimento amministrativo, sentita la competente Commissione consiliare, vengono introdotte le variazioni conseguenti l'entrata in vigore dell'IRAP, compresa la parte relativa ai trasferimenti agli Enti locali a titolo di compensazioni dei tributi soppressi.

 

     Art. 33. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.