Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.6 ambiente |
Data: | 17/11/1993 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo. |
Art. 3. Catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo. |
Art. 4. Scarichi in pubbliche fognature. |
Art. 5. Inizio esercizio delle funzioni. |
Art. 6. Funzioni di carattere unitario. |
§ 5.6.20 - Legge regionale 17 novembre 1993, n. 48.
Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
(B.U. 24 novembre 1993, n. 47).
Art. 1. Finalità della legge.
1. Ai sensi degli articoli 3 e 14 della
Art. 2. Scarichi in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.
1. Sono di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), della
2. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della
3. Qualora gli scarichi nelle acque superficiali sul suolo e nel sottosuolo di uno stesso insediamento si configurino sia di interesse comunale che provinciale, le relative funzioni amministrative spettano alla Provincia.
Art. 3. Catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo.
1. Sulla base dei rilevamenti effettuati dalle Province e dai Comuni sugli scarichi di rispettiva competenza ed in conformità alle direttive dettate dalla Regione, le Province effettuano il catasto degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo, anche in attuazione dell'articolo 5, lettera a) della
Art. 4. Scarichi in pubbliche fognature.
1. Restano ferme le competenze attribuite ai Comuni, singoli o associati, in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi in pubbliche fognature previste dalla legislazione vigente e in particolare dalla
Art. 5. Inizio esercizio delle funzioni.
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge a partire dal 1° marzo 1994. Fino a tale data le predette funzioni amministrative sono esercitate secondo la legislazione vigente.
2. Con proprio atto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua gli adempimenti cui sono tenuti i Comuni e le U.S.S.L. ai fini della trasmissione alle Province dei dati e degli archivi relativi agli scarichi di interesse provinciale.
Art. 6. Funzioni di carattere unitario.
1. Attengono ad esigenze di carattere unitario e sono esercitate dalla Regione le funzioni previste dall'articolo 4 della
2. La Giunta Regionale, in conformità alla legislazione ed alle direttive statali vigenti, assicura con propri atti il coordinamento delle funzioni amministrative oggetto della presente legge.