§ 5.7.136 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 27.
Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:14/10/2003
Numero:27

§ 5.7.136 - L.R. 14 ottobre 2003, n. 27. [1]

Istituzione della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero.

(B.U. 23 ottobre 2003, n. 43 - Suppl. 2)

 

     Art. 1. (Istituzione)

     1. È istituita la Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47, e ai sensi dell'articolo 6 della citata l.r. 12/1990.

     2. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è classificata di rilievo provinciale ai fini dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

 

     Art. 2. (Confini)

     1. I confini della Zona di salvaguardia incidente sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè sono individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

     2. Il territorio della Zona di salvaguardia è delimitato da tabelle disposte in modo visibile lungo il perimetro dell'area recanti la scritta: Regione Piemonte - Zona di salvaguardia di rilievo provinciale dei Boschi e delle Rocche del Roero.

 

     Art. 3. (Finalità)

     1. Le finalità della istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:

     a) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;

     b) promuovere e valorizzare le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;

     c) garantire forme d'uso del territorio ed uno sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli aspetti ambientali, paesaggistici e le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;

     d) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, ricerca, didattica e scientifiche;

     e) garantire in particolare e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, (Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti ed elencati negli allegati delle direttive 79/409/ CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/ CEE;

     f) sostenere iniziative di documentazione e promozione anche in termini di fruizione turistica, che abbiano come riferimento l'intero territorio del Roero e la sua complessità.

 

     Art. 4. (Gestione e personale)

     1. I comuni interessati esercitano direttamente le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 e, a tal fine, si avvalgono di proprio personale.

     2. L'Assemblea dei sindaci dei comuni interessati dalla Zona di salvaguardia:

     a) garantisce il necessario coordinamento delle iniziative;

     b) predispone, approva e trasmette alla Regione il programma annuale e pluriennale di qualificazione e di valorizzazione previsto dall'articolo 95, comma 2, della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001;

     c) trasmette alla Regione il Piano d'Area di cui all'articolo 7;

     d) assume tutte le iniziative necessarie a coordinare e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

 

     Art. 5. (Norme di salvaguardia)

     1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è vietato:

     a) aprire e coltivare cave;

     b) aprire e gestire discariche; il proseguimento e la conclusione dell'attività di smaltimento rifiuti nell'area in località Cà del Mago in Comune di Sommariva Perno indicata con la lettera A nella cartografia di cui all'articolo 2, comma 1, ed il suo assetto definitivo sono disciplinati dal Piano d'Area di cui all'articolo 7.

     2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica dell'area protetta.

     3. L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all'articolo 3 e sono disciplinati nel Piano d'Area.

     4. L'utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito Piano di Assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale) da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

     5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'Allegato D, lettera a) del d.p.r. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.p.r.

 

     Art. 6. (Vigilanza)

     1. La vigilanza sull'area della Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

 

     Art. 7. (Piano d'Area)

     1. La Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero è soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36.

     2. Entro un anno dalla istituzione dell'area protetta i comuni, la Provincia e la Regione, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. L'assemblea dei sindaci trasmette il Piano d'Area alla Regione. La Giunta regionale lo adotta entro novanta giorni dal ricevimento, lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai comuni interessati ed alla Provincia di Cuneo e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

     3. La Giunta regionale esamina le osservazioni entro i successivi novanta giorni e provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi e, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area definitivo al Consiglio regionale per l'approvazione.

     4. Il Piano d'Area ha la validità, gli effetti, l'efficacia stabilite dall'articolo 23 della l.r. 12/1990 e puo' essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

 

     Art. 8. (Sanzioni)

     1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), comportano sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

     2. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     3. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1 e 2 comportano oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi che è realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 94, comma 3, lettera b), della l.r. 44/2000, inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001.

     4. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) [2].

 

     Art. 9. (Norme transitorie)

     1. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale, di cui all'articolo 5, comma 1, i tagli boschivi sono regolati dalle norme vigenti.

     2. Fino alla approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 7 l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata con riferimento:

     a) alle finalità istitutive;

     b) alle specifiche vulnerabilità definite nella scheda identificativa del sito d'importanza comunitaria Boschi e Rocche del Roero, proposto all'Unione Europea per l'inserimento nella Rete natura 2000;

     c) all'esigenza di conservazione e ripristino dei valori naturalistici e paesaggistici, nonché di valorizzazione delle risorse culturali, delle tradizioni, delle economie tipiche locali, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

     1. Alle spese correnti quantificate in euro 50.000,00 e alle spese di investimento, quantificate in euro 100.000,00, derivanti dalla applicazione della presente legge per l'anno 2003 si fa fronte con le dotazioni finanziarie delle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti), 21052 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento), 21061 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo I spese correnti) e 21062 (Turismo Sport Parchi Pianificazione aree protette Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003, che presentano la necessaria disponibilità.

     2. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 8 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano d'Area di cui all'articolo 7 sono introitate nella UPB 0902 (Bilanci e finanza Ragioneria) dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 13 novembre 2003, n. 46.