§ 5.7.119 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 65.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:04/09/1996
Numero:65


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso al Parco).
Art. 3.  (Circolazione dei mezzi motorizzati).
Art. 4.  (Abbandono di piccoli rifiuti).
Art. 5.  (Accensione di fuochi e abbruciamenti).
Art. 6.  (Tutela della flora spontanea).
Art. 7.  (Specie vegetali non autoctone).
Art. 8.  (Raccolta dei funghi epigei).
Art. 9.  (Raccolta dei prodotti del sottobosco).
Art. 10.  (Raccolta e coltivazione dei tartufi).
Art. 11.  (Raccolta di insetti).
Art. 12.  (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).
Art. 13.  (Raccolta di minerali e rocce).
Art. 14.  (Immissione di animali).
Art. 15.  (Introduzione di cani).
Art. 16.  (Giochi di guerra).
Art. 17.  (Pascolo degli animali e transito di mandrie).
Art. 18.  (Campeggio).
Art. 19.  (Lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli).
Art. 20.  (Danneggiamenti).
Art. 21.  (Manifestazioni e competizioni sportive).
Art. 22.  (Deroghe).
Art. 23.  (Vigilanza).
Art. 24.  (Procedure).


§ 5.7.119 - Legge regionale 4 settembre 1996, n. 65. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

(B.U. 11 settembre 1996, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito con la legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, modificata con la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 13.

 

     Art. 2. (Accesso al Parco).

     1. L'accesso al Parco è consentito tutti i giorni, senza limiti di orario, fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di gestione di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, appositamente segnalate, a fini naturalistici, selvicolturali, gestionali e di sicurezza.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 3. (Circolazione dei mezzi motorizzati).

     1. La circolazione dei mezzi motorizzati su tutto il territorio del Parco è consentita esclusivamente sulle strade e sui percorsi appositamente individuati dall'Ente di gestione.

     2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:

     a) i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali;

     b) i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine, utilizzati per motivate necessità, previa autorizzazione dell'Ente di gestione;

     c) i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni.

     3. L'Ente di gestione può sospendere o limitare la circolazione sulle strade per motivi di sicurezza, tecnici e gestionali; della sospensione o limitazione della circolazione è data pubblicità con apposita segnaletica e con pubblicazione negli albi pretori dei comuni interessati e della comunità montana.

     4. Su tutta l'area del Parco sono vietate manifestazioni di mezzi motorizzati.

     5. Il sorvolo del territorio del Parco con mezzi a motore è vietato a quota inferiore a mille piedi, salvo che per emergenza del velivolo, per operazioni di vigilanza, emergenza, soccorso, antincendio e nei casi autorizzati dall'Ente di gestione, compatibilmente con le finalità dell'Ente stesso.

     6. Le violazioni alle norme di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. Nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 4 la sanzione è applicata ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

 

     Art. 4. (Abbandono di piccoli rifiuti).

     1. E' vietato l'abbandono, al di fuori degli appositi contenitori, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e di bevande, da pic nic e da altre attività connesse alla fruizione del Parco.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 5. (Accensione di fuochi e abbruciamenti).

     1. L'accensione di fuochi e gli abbruciamenti sono regolati dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

 

     Art. 6. (Tutela della flora spontanea).

     1. La tutela della flora spontanea è disciplinata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" modificata dalla legge regionale 21 giugno 1984, n. 29.

 

     Art. 7. (Specie vegetali non autoctone).

     1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone, fatte salve le coltivazioni agricole, i parchi ed i giardini privati per quanto attiene le piante ornamentali.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 8. (Raccolta dei funghi epigei).

     1. La raccolta dei funghi epigei è regolata dalla l.r. 32/1982 e dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati».

 

     Art. 9. (Raccolta dei prodotti del sottobosco).

     1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è regolata dalla l.r. 32/1982.

 

     Art. 10. (Raccolta e coltivazione dei tartufi).

     1. La raccolta e la coltivazione dei tartufi sono regolate dalla legge regionale 29 agosto 1985, n. 37 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi" e dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo".

 

     Art. 11. (Raccolta di insetti).

     1. La raccolta, la cattura, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie, nonché dei loro nidi, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione di norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 12. (Raccolta di anfibi, rettili, molluschi e crostacei).

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di qualsiasi specie di anfibi, rettili, molluschi e crostacei, nonché delle loro uova, sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale e le catture a scopo scientifico e didattico autorizzate dall'Ente di gestione.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 13. (Raccolta di minerali e rocce).

     1. La raccolta e la ricerca di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico sono regolate dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 51.

 

     Art. 14. (Immissione di animali).

     1. L'immissione nel Parco di qualsiasi specie di animale selvatico è vietata. E' fatta salva l'attuazione di specifici programmi di ripopolamento o reintroduzione di specie autoctone o estinte approvati ai sensi della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate" come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.

     2. L'attività di apicoltura nomade è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente di gestione.

     3. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila per ogni animale introdotto o per arnia installata.

 

     Art. 15. (Introduzione di cani).

     1. L'introduzione di cani al guinzaglio è consentita esclusivamente sulle strade, sui percorsi appositamente segnalati dall'Ente di gestione, nelle aree attrezzate e negli appositi recinti.

     2. Sono esclusi dal divieto e dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, nonché i cani al servizio dei gruppi di soccorso, dei portatori di handicap, quelli utilizzati per il censimento della fauna e per esigenze di servizio.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 16. (Giochi di guerra).

     1. Le attività assimilabili alla guerra simulata sono vietate.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire un milione.

 

     Art. 17. (Pascolo degli animali e transito di mandrie).

     1. L'esercizio del pascolo di animali ed il transito di mandrie sono consentiti nel rispetto delle norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e negli strumenti di pianificazione del Parco.

     2. Per le violazioni della norma di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.

 

     Art. 18. (Campeggio).

     1. Il campeggio è consentito nelle aree appositamente attrezzate.

     2. La sosta di tende, dalle ore sedici alle ore otto, a quote superiori a novecento metri ed il bivacco all'aperto senza l'ausilio di tenda, non sono da considerarsi attività di campeggio e sono pertanto permessi nel rispetto della proprietà. Sono fatte salve le situazioni di emergenza.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 19. (Lavaggio di stoviglie, indumenti e veicoli).

     1. E' vietato, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, l'uso di detersivi ed il lavaggio di indumenti, di stoviglie e di veicoli nei corsi d'acqua, nelle sorgenti e negli specchi d'acqua ferma, nonché scaricare in essi e sul territorio del parco le acque di lavaggio, ivi comprese quelle eventualmente a bordo degli automezzi.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 20. (Danneggiamenti).

     1. Il danneggiamento delle attrezzature, degli arredi e degli immobili del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 21. (Manifestazioni e competizioni sportive).

     1. All'interno del Parco sono consentite manifestazioni e competizioni sportive, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, fatta eccezione per quelle di mezzi motorizzati, vietate ai sensi dell'articolo 3 comma 4.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 250 mila.

 

     Art. 22. (Deroghe).

     1. L'Ente di gestione può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici di studio e gestionali, purché non contrastino con le finalità del Parco, con disposizioni legislative dello Stato o della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     3. Sono fatti salvi i diritti di uso civico a favore dei residenti nei comuni interessati dal Parco.

     4. Il personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto nella presente legge secondo le indicazioni ed i programmi dell'Ente di gestione.

 

     Art. 23. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza del Parco ed ai soggetti di cui all'articolo 15 della legge regionale 52/1979 istitutiva del Parco e di cui all'articolo 14 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 "Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991. n. 394".

 

     Art. 24. (Procedure).

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 "Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate», le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni di cui all'articolo 20 sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.