§ 5.7.48 - Legge regionale 30 marzo 1987, n. 18.
Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'area attrezzata Le Vallere.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:30/03/1987
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Accesso all'Area attrezzata).
Art. 3.  (Abbandono piccoli rifiuti).
Art. 4.  (Accensione dei fuochi).
Art. 5.  (Raccolta di frutti e fiori).
Art. 6.  (Introduzione di animali domestici).
Art. 7.  (Danneggiamenti).
Art. 8.  (Disturbo della quiete).
Art. 9.  (Commercio ambulante).
Art. 10.  (Deroghe).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Procedure).


§ 5.7.48 - Legge regionale 30 marzo 1987, n. 18. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione dell'area attrezzata Le Vallere.

(B.U. 8 aprile 1987, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell'Area attrezzata Le Vallere [2].

 

     Art. 2. (Accesso all'Area attrezzata).

     1. L'accesso e la circolazione pedonale e ciclabile del pubblico e l'utilizzo delle strutture disponibili sono consentiti tutti i giorni dagli ingressi aperti al pubblico, secondo gli orari stagionali e gli itinerari stabiliti con deliberazione dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese.

     2. L'accesso dei mezzi a motore è limitato esclusivamente alle aree di parcheggio fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e di vigilanza.

     3. L'accesso nelle ore, nei luoghi e dagli ingressi non consentiti in base alle previsioni della deliberazione di cui al comma 1 e le violazioni alla norma di cui al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 [3].

 

     Art. 3. (Abbandono piccoli rifiuti).

     E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 5000 a lire 50.000.

     La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

 

     Art. 4. (Accensione dei fuochi).

     L'accensione di fuochi è vietata all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno, e in ogni caso, in presenza di vento.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000.

 

     Art. 5. (Raccolta di frutti e fiori).

La raccolta e la distribuzione di fiori e di qualunque altro frutto o vegetale presente nell'Area attrezzata sono vietate.

     Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla manutenzione dell'area.

     Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 6. (Introduzione di animali domestici).

     L'introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o di altri mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e delle aree ad essi appositamente destinate è vietata.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 7. (Danneggiamenti).

     Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi dell'Area attrezzata comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 oltre alla facoltà dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 8. (Disturbo della quiete).

     L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili è vietato. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso la Cascina Le Vallere.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 9. (Commercio ambulante).

     Il commercio ambulante di qualsiasi genere nell'area di proprietà regionale è vietato.

     Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 10. (Deroghe).

     1. L'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto torinese può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, tecnici e connessi alle funzioni di vigilanza, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi e Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative e temporanee.

     2. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite, a richiesta, al personale di vigilanza.

     3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio direttivo [4].

 

     Art. 11. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza di cui all'articolo 14 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28 [5].

 

     Art. 12. (Procedure).

     Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

     Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 7, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinati al ripristino delle cose danneggiate:

     il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 13 aprile 1995, n. 65.