Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.7 parchi e riserve |
Data: | 01/03/1995 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Parco naturale provinciale. |
Art. 2. Confini. |
Art. 3. Finalità. |
Art. 4. Gestione. |
Art. 5. Personale. |
Art. 6. Vincoli e permessi. |
Art. 7. Sanzioni. |
Art. 8. Vigilanza. |
Art. 9. Piano naturalistico. |
Art. 10. Finanziamenti per la gestione. |
§ 5.7.109 - Legge regionale 1 marzo 1995, n. 25. [1]
Istituzione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia.
(B.U. 8 marzo 1995, n. 10).
Art. 1. Istituzione del Parco naturale provinciale.
1. Ai sensi della
Art. 2. Confini.
1. I confini del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, incidente sui Comuni di Candia, Mazzè e Vische, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi in modo visibile e portanti la scritta «Parco naturale provinciale del Lago di Candia».
3. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3. Finalità.
1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della
a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio del Parco, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;
b) ripristinare le condizioni idrobiologiche del lago, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento anche attraverso interventi di biomanipolazione e attraverso il monitoraggio ambientale;
c) concorrere al miglioramento delle condizioni naturali dell'area;
d) promuovere ed organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, culturali, scientifici, ricreativi e turistici con particolare riferimento all'ambiente lacustre;
e) promuovere attività di studio e di ricerca didattiche e scientifiche anche attraverso la creazione di un centro polifunzionale;
f) promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti;
g) incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente;
h) tutelare e valorizzare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio;
i) programmare interventi di utilizzo del territorio in ragione delle esigenze economiche e di sviluppo dello stesso, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
Art. 4. Gestione.
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia, Ente di diritto pubblico, il cui Consiglio Direttivo è così composto:
a) 3 membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno, qualificato in materia ambientale, su designazione del Comune di Candia;
b) 2 membri nominati di intesa tra i Sindaci dei Comuni territorialmente interessati, di cui uno del Comune di Candia.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni decorrenti dalla data di insediamento dello stesso e possono essere rinominati ai sensi dell'articolo 9, comma 29, della
3. Il Consiglio Direttivo di cui al comma 1 è nominato entro il termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trascorso tale periodo si insedia legittimamente quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
Art. 5. Personale.
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente di gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si avvale degli uffici provinciali e del relativo personale.
Art. 6. Vincoli e permessi.
1. Sull'intero territorio del Parco naturale, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela paesistico ambientale dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura. E' consentita l'estrazione e l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti realizzazioni approvate ed ubicate all'interno dell'area istituita a Parco naturale;
b) esercitare attività venatoria. Sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla
c) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agricole e forestali per la manutenzione dell'area;
d) abbattere o danneggiare alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, definiti ed individuati nel Piano naturalistico di cui al successivo articolo 9;
e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3;
f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
g) effettuare interventi di modificazione o di demolizione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
h) navigare a motore. E' fatta salva la navigazione con motori elettrici finalizzata all'esercizio dell'attività di pesca in ottemperanza alle previsioni dettate per l'esercizio dei diritti di uso civico e quella a fini turistici organizzata dall'Ente di gestione.
2. Sull'intero territorio del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia è comunque consentito:
a) svolgere le normali attività agricole;
b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla
c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure stabilite dalla
d) realizzare interventi di ripristino delle condizioni naturali con particolare riferimento alle aree palustri.
3. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere alle finalità di cui all'articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici comunali e dal Piano di cui all'articolo 9.
4. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 la costruzione di nuovi edifici ed opere di qualsiasi genere che determinino alterazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista dalla legge, deve essere autorizzata dalla Giunta Provinciale sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 7. Sanzioni.
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), f) e h) comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.
4. Per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e) e g), si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
5. Le violazioni ai disposti di cui all'articolo 6, comma 4, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dei luoghi nel rispetto delle indicazioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della
7. Ai sensi della
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio della Provincia di Torino.
Art. 8. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'area di cui alla presente legge è affidata:
a) al personale di sorveglianza dipendente della Provincia di Torino;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale e al Corpo Forestale dello Stato in base alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della
2. L'esercizio della vigilanza è coordinato dalla Provincia.
Art. 9. Piano naturalistico.
1. Il Consiglio Regionale approva un Piano dell'area oggetto della presente legge costituente a tutti gli effetti stralcio di Piano territoriale redatto ai sensi dell'articolo 23 della
2. L'Ente di gestione del Parco naturale provvede all'adozione del Piano entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Piano di area è trasmesso agli Enti territoriali interessati e pubblicato a cura del soggetto adottante sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione chiunque può far pervenire le proprie osservazioni all'Ente adottante il quale, esaminate le stesse, entro i successivi 90 giorni provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere, alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione Tecnico Urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.
5. Le indicazioni contenute nel Piano di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che le approva, sono soggette a revisione periodica e sostituiscono la strumentazione territoriale urbanistica e paesaggistica di qualsiasi livello, così come disposto dall'articolo 25, comma 2, della
6. Il Piano di area prevede comunque la formazione di un sistema di piste ciclabili e sentieri con aree espressamente adibite all'osservazione naturalistica.
Art. 10. Finanziamenti per la gestione.
1. Agli oneri per la gestione del Parco naturale di interesse provinciale del Lago di Candia si provvede mediante finanziamenti stanziati sul bilancio della Provincia di Torino e mediante eventuali stanziamenti regionali di cui al capitolo 15190 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi secondo le procedure stabilite dall'articolo 9 della
[1] Abrogata dall'art. 63 della