§ 5.7.107 - Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2.
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:05/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Accesso al Parco.
Art. 3.  Circolazione con mezzi motorizzati.
Art. 4.  Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di accesso.
Art. 5.  Visite per comitive.
Art. 6.  Campeggio.
Art. 7.  Abbandono di piccoli rifiuti.
Art. 8.  Accensione di fuochi.
Art. 9.  Abbruciamenti.
Art. 10.  Raccolta della flora spontanea.
Art. 11.  Raccolta dei funghi.
Art. 12.  Raccolta prodotti del sottobosco.
Art. 13.  Raccolta di anfibi e molluschi.
Art. 14.  Raccolta degli insetti.
Art. 15.  Introduzione di cani.
Art. 16.  Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.
Art. 17.  Pascolo degli animali.
Art. 18.  Danneggiamenti.
Art. 19.  Esercizio della pesca.
Art. 20.  Utilizzo degli elicotteri.
Art. 21.  Deroghe.
Art. 22.  Vigilanza.
Art. 23.  Procedure.


§ 5.7.107 - Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 2. [1]

Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro.

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 2).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco naturale di Rocchetta Tanaro istituito con legge regionale 28 aprile 1980, n. 31.

 

     Art. 2. Accesso al Parco.

     1. L'accesso al Parco è consentito dall'alba al tramonto lungo le strade carrozzabili e lungo i sentieri segnalati; è libero per il transito lungo la strada che collega i Comuni di Rocchetta Tanaro e di Mombercelli.

     2. L'accesso a cavallo è consentito esclusivamente lungo i percorsi appositamente segnalati.

     3. L'accesso con le biciclette è consentito lungo le strade carrozzabili e lungo i percorsi appositamente segnalati.

     4. L'accesso dei proprietari di immobili, degli aventi titolo su di essi e dei soggetti dagli stessi autorizzati è libero e non condizionato dalle disposizioni di cui al presente articolo.

     5. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 3. Circolazione con mezzi motorizzati.

     1. La circolazione nel Parco con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, al di fuori delle strade carrozzabili e dei percorsi appositamente individuati e segnalati per il raggiungimento delle aree attrezzate, è vietata.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

     a) i mezzi delle pubbliche Amministrazioni;

     b) i mezzi utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole e silvo-colturali e per il raggiungimento delle abitazioni e dei fondi;

     c) i mezzi impiegati nelle sistemazioni ed opere idrauliche e forestali e nelle operazioni antincendio e di pronto intervento;

     d) i mezzi muniti di contrassegno rilasciato dall'Ente di gestione per motivate e comprovate necessità: il contrassegno non può essere rilasciato per periodi di validità superiore ai sessanta giorni.

     3. E' vietato lo svolgimento di competizioni di mezzi motorizzati; raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente di gestione.

     4. Su tutto il territorio del Parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati: sono comunque consentiti i percorsi fuori strada necessari per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività di vigilanza e di pubblico servizio.

     5. La sosta dei mezzi dei visitatori è limitata alle aree di parcheggio appositamente predisposte.

     6. Gli accessi carrabili sulle strade precluse al transito sono chiusi con sbarre mobili e devono essere richiusi dopo il passaggio dei mezzi autorizzati.

     7. La velocità massima consentita ai mezzi motorizzati è di trenta chilometri orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di vigilanza.

     8. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000, nel caso di inosservanza del divieto di cui al comma 3, la sanzione è applicabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni ed è maggiorata di dieci volte per gli organizzatori delle stesse che ne rispondono in solido.

 

     Art. 4. Chiusura temporanea di strade e divieti temporanei di accesso.

     1. L'Ente di gestione o la Direzione del Parco possono chiudere temporaneamente al transito, ivi compreso a quello dei soggetti autorizzati, parte o la totalità delle strade per motivi di sicurezza, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle strade medesime.

     2. La chiusura temporanea di cui al comma 1 è decisa d'intesa con i Comuni interessati e della stessa è data pubblicità con idonea segnaletica.

     3. L'Ente di gestione del Parco può impedire temporaneamente, d'intesa con i Comuni interessati, l'accesso a particolari limitate zone a fini naturalistici, selvicolturali e faunistici; tali zone sono indicate con apposite tabelle.

     4. L'accesso in violazione ai divieti temporanei di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 5. Visite per comitive.

     1. Le comitive, le scolaresche ed i gruppi comunque organizzati possono effettuare la visita del Parco solamente se accompagnati dal personale messo a disposizione dall'Ente di gestione o previa autorizzazione della Direzione del Parco.

     2. Le violazioni delle norme di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 ed è applicabile ai singoli partecipanti ed agli organizzatori che ne rispondono in solido.

 

     Art. 6. Campeggio.

     1. Sul territorio del Parco è vietato il campeggio, anche temporaneo, con tende o qualsiasi altro mezzo di soggiorno.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni tenda o mezzo e per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza abusiva.

 

     Art. 7. Abbandono di piccoli rifiuti.

     1. E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande e da pic-nic o da altre attività connesse con la fruizione del Parco a fini scientifici, didattici e ricreativi.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti ed al loro deposito negli appositi contenitori.

 

     Art. 8. Accensione di fuochi.

     1. L'accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell'anno.

     2. Nelle aree appositamente attrezzate, individuate e segnalate dall'Ente di gestione, nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 9 giugno 1994, n. 16, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di attrezzature per la cottura di cibi.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore non provveda allo spegnimento immediato del fuoco, al ripristino del luogo, mediante la rimozione del materiale incombusto e comunque utilizzato ed al suo deposito negli appositi contenitori.

 

     Art. 9. Abbruciamenti.

     1. L'abbruciamento diffuso di materiale vegetale è consentito nel rispetto delle norme previste dalla legge 9 giugno 1994, n. 16.

     2. L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i cinquanta metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia forestale a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

     3. Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti, fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

 

     Art. 10. Raccolta della flora spontanea.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati; sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 38, primo comma, lettera g), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, pari a lire 20.000 più lire 5.000 per ogni esemplare raccolto, nel caso di specie a protezione assoluta, e da lire 5.000 a lire 50.000 nel caso delle altre specie.

 

     Art. 11. Raccolta dei funghi.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di funghi epigei, anche non commestibili, sono vietati.

     2. E' fatto salvo l'esercizio del diritto di uso civico di fungatico a favore delle Comunità locali, nei modi, nei tempi e con i limiti di cui alla L.R. 32/1982, ed alla legge 23 agosto 1993, n. 352.

     3. Il Sindaco rilascia, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 32/1982, ai residenti del Comune territorialmente interessato un tesserino predisposto dall'Ente di gestione del Parco; dell'avvenuto rilascio del tesserino è data comunicazione alla Direzione del Parco, ai fini della vigilanza.

     4. Le violazioni della norma di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 32/1982 e dalla legge 352/1993.

 

     Art. 12. Raccolta prodotti del sottobosco.

     1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di qualsiasi prodotto del sottobosco, fatta eccezione per la raccolta di funghi epigei regolata dall'articolo 11, sono vietati.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 13. Raccolta di anfibi e molluschi.

     1. La raccolta, l'asportazione e l'uccisione volontaria di qualsiasi specie di molluschi e di anfibi sono vietate.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000 per ogni esemplare.

 

     Art. 14. Raccolta degli insetti.

     1. La cattura, l'asportazione o l'uccisione, se non per caso fortuito o di necessità, di insetti di qualsiasi ordine e specie sono vietate.

     2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nonché l'applicazione delle norme di Polizia sanitaria, fitopatologica, veterinaria, igienica e forestale.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 15. Introduzione di cani.

     1. E' consentita l'introduzione di cani, purché al guinzaglio, nelle aree attrezzate e lungo le strade ed i sentieri.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 16. Disturbo della quiete e dell'ambiente naturale.

     1. L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili, al di fuori delle aree attrezzate individuate e segnalate dall'Ente di gestione, è vietato.

     2. Nelle aree attrezzate l'uso dei citati apparecchi deve comunque avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale ed alla vita degli animali.

     3. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e di quelli ubicati presso le abitazioni private.

     4. Le violazioni delle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000.

 

     Art. 17. Pascolo degli animali.

     1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 40.000 per ogni capo di bestiame.

 

     Art. 18. Danneggiamenti.

     1. Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comporta la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 250.000, oltre alla facoltà dell'Ente di gestione di rivalersi dei danni subiti.

 

     Art. 19. Esercizio della pesca.

     1. L'esercizio della pesca nelle acque del Parco è vietato.

     2. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 200.000.

 

     Art. 20. Utilizzo degli elicotteri.

     1. Su tutto il territorio del Parco è fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a bassa quota di elicotteri.

     2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:

     a) i mezzi di servizio delle pubbliche Amministrazioni;

     b) i mezzi autorizzati dalla Giunta Esecutiva del Parco all'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.

     3. Le violazioni della norma di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

 

     Art. 21. Deroghe.

     1. Il Consiglio Direttivo del Parco può concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri organi od Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.

     2. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.

     3. Il personale dell'Ente di gestione può agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo.

 

     Art. 22. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai soggetti di cui all'articolo 10 della L.R. 31/1980, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.

 

     Art. 23. Procedure.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono introitate nel bilancio della Regione al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate per l'anno 1994 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

     3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui all'articolo 18, sono introitate nel bilancio del Parco per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

     4. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.