§ 5.7.73 - Legge regionale 24 aprile 1990, n. 50.
Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:24/04/1990
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Zona di salvaguardia).
Art. 2.  (Confini della Zona di salvaguardia).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Gestione).
Art. 5.  (Norme di salvaguardia).
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  (Vigilanza).
Art. 8.  (Piano Paesistico).
Art. 9.  (Entrate).


§ 5.7.73 - Legge regionale 24 aprile 1990, n. 50. [1]

Istituzione della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero.

(B.U. 9 maggio 1990, n. 19).

 

Art. 1. (Istituzione della Zona di salvaguardia).

     1. Ai confini del Parco naturale dell'Alpe Devero è istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale.

 

     Art. 2. (Confini della Zona di salvaguardia).

     1. I confini della Zona di salvaguardia di cui al precedente art. 1, incidenti sui Comuni di Baceno e di Crodo, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

     2. I confini della Zona di salvaguardia sono puntualmente specificati dal Piano Paesistico di cui al successivo art. 8 e debbono essere riportati nel Piano Regolatore Generale dei Comuni di Baceno e di Crodo.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Le finalità dell'istituzione della Zona di salvaguardia sono le seguenti:

     a) raccordare paesaggisticamente e funzionalmente il territorio del Parco naturale con il territorio non soggetto a tutela;

     b) salvaguardare il contesto ambientale e naturale dei luoghi;

     c) programmare interventi di utilizzo ricettivo e di fruizione compatibili con il contesto ambientale e naturale;

     d) programmare interventi di utilizzo del territorio in considerazione delle esigenze economiche e di sviluppo, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

 

     Art. 4. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate direttamente dai Comuni di Baceno e di Crodo in applicazione delle previsioni contenute nel Piano Paesistico di cui all'art. 8.

 

     Art. 5. (Norme di salvaguardia).

     1. Sull'intero territorio della Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca è fatto divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura: è consentito l'utilizzo di materiale per lavori di recupero e ripristino inerenti opere e costruzioni approvate dai Comuni di Baceno e di Crodo.

     2. Fino all'approvazione del Piano Paesistico di cui al successivo art. 8 sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di recupero e risanamento conservativo, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 7, della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto area appartenente alla categoria di aree protette a norma della Legge 8 agosto 1985, n. 431, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20.

     3. L'uso del suolo e l'edificabilità consentiti nel territorio della Zona di salvaguardia devono corrispondere ai fini di cui al precedente art. 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal Piano Paesistico di cui al successivo art. 8.

     4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio boschivo sono fissate in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni: fino all' approvazione del piano di assestamento i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'art. 14 della legge medesima.

 

     Art. 6. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1 dell'art. 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc di materiale rimosso.

     2. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 dell'art. 5 comportano le sanzioni previste dalla Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20.

     3. Le violazioni alle limitazioni di cui al comma 4 dell'art. 5 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     4. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1 e 3 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     5. Ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 7. (Vigilanza). [2]

     1. La vigilanza sull’area di cui alla presente legge è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e di pesca, al Corpo forestale dello Stato e, previa apposita convenzione tra i soggetti gestori dell’area protetta e l’ente di gestione del Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, al personale di vigilanza dell’ente medesimo.

 

     Art. 8. (Piano Paesistico).

     1. La Giunta Regionale predispone, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano Paesistico della Zona di salvaguardia, ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 1989, n. 20, formato ed approvato secondo le procedure di cui all'art. 7 della Legge Regionale medesima.

     2. Le indicazioni contenute nel Piano Paesistico e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che lo approva e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 9. (Entrate).

     1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 6 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1990 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 4 febbraio 2002, n. 4.