§ 5.7.54 - Legge regionale 7 settembre 1987, n. 49.
Istituzione della Riserva speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:07/09/1987
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della Riserva naturale speciale).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Norme vincolistiche).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Personale).
Art. 9.  (Norma transitoria).


§ 5.7.54 - Legge regionale 7 settembre 1987, n. 49. [1]

Istituzione della Riserva speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo.

(B.U. 16 settembre 1987, n. 37).

 

Art. 1. (Istituzione della Riserva naturale speciale).

     1. Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo integrante il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, istituito con legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, così come modificata con legge regionale 5 agosto 1976, n. 33.

 

     Art. 2. (Confini).

     1. I confini della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava- Morozzo, incidente sui Comuni di Mondovi e Rocca de' Baldi, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.

     2. Con la redazione del piano naturalistico, di cui al successivo articolo 6, comma 3, possono essere individuate aree interne alla Riserva con differenti classificazioni, a norma dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni.

     3. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo».

     4. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità).

     1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo sono così specificate:

     a) tutelare la presenza delle specie avifaunistiche presenti o che dovessero in futuro insediarsi garantendo la conoscenza delle stesse attraverso forme controllate di fruizione;

     b) conservare e valorizzare le caratteristiche ambientali dei luoghi;

     c) favorire la conoscenza dell'area e gli studi scientifici sulla stessa;

     d) organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali;

     e) consentire e salvaguardare le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente e con il mantenimento delle caratteristiche dell'area, con tecnologie atte ad evitare inquinamenti delle acque e dei suoli.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     1. La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, coincide con quella prevista per il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio ed è prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dagli Organi preposti alla gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio.

     2. Il Consiglio direttivo del Parco naturale dell'alta Valle Pesio è integrato con un rappresentante di ciascuno dei Comuni di Mondovi, Morozzo e Rocca de' Baldi.

     3. La gestione dell'avifauna e l'organizzazione della fruizione a fini didattici e scientifici e effettuata in collaborazione con la L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) sulla base di apposita convenzione tra Ente Parco Alta Valle Pesio e L.I.P.U. da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

     4. L'Ente Parco Alta Valle Pesio provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo con lo stanziamento di cui al capitolo 7990 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     5. Conseguentemente la denominazione del capitolo 7990 del bilancio di previsione per l'anno 1987 è così modificata: «Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e della Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo».

     6. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. (Norme vincolistiche).

     1. Sull'intero territorio della Riserva naturale dell'Oasi di Crava- Morozzo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria e di pesca;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni colturali;

     e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva specificate al precedente articolo 3;

     f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

     g) percorrere gli specchi d'acqua con imbarcazioni di qualsiasi tipo;

     h) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva ed in particolare a quelle connesse con le attività agricole;

     i) apportare modificazioni all'assetto ed alla regimazione idraulica dei corsi e degli specchi d'acqua, fatte salve le normali operazioni di manutenzione.

     2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni.

     3. Il piano naturalistico della Riserva naturale speciale, redatto a norma dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni, potrà provvedere ulteriori norme finite alla conservazione dell'area e delle sue caratteristiche naturali ed ambientali.

     4. Con successiva legge regionale sono stabilite le norme di dettaglio per l'utilizzo e la fruizione della riserva naturale.

 

     Art. 7. (Sanzioni).

     1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     2. Per le violazioni ai divieti di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative di caccia e pesca.

     3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), f), e g) del precedente articolo 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.

     4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e) e h) del precedente articolo 6 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i) dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

     6. Le violazioni alla norma di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 3, 4 e 5 comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni che sono formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 8. (Personale).

     1. Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente articolo 5, l'Ente Parco Alta Valle Pesio si avvale del proprio personale, previsto dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 28, e successive modificazioni, integrato da n. 3 guardia-parco da inserirsi nella 5ª qualifica dell'organico dell'Ente.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     1. I membri del Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Alta Valle Pesio e della Riserva naturale dell'Oasi di Crava- Morozzo di nomina dei Comuni di Mondovì e Rocca de' Baldi, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge, sono nominati dai rispettivi Consigli Comunali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Consiglio direttivo provvede, entro 90 giorni dalla sua integrazione con i membri di cui al comma precedente, alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.