§ 5.7.42 - Legge regionale 5 aprile 1985, n. 28.
Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:05/04/1985
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.
Art. 2.      Il personale di ruolo attualmente in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali è collocato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge secondo la seguente tabella di [...]
Art. 3.      La gestione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui alla presente legge ivi compresa l'erogazione delle retribuzioni viene effettuata dagli Enti di gestione individuati dalle [...]
Art. 4.      Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
Art. 5.      Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
Art. 6.      Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
Art. 7.      La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani consiste in 110 unità ed è così definita per qualifiche:
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      L'attuazione delle piante organiche previste dagli artt. 4, 5 e 6 della presente legge è subordinata al previsto parere favorevole della Giunta Regionale, espresso in modo formale.
Art. 10.      Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1980, n. 35 e relativo regolamento, e 31 agosto 1982, n. 29.
Art. 11.      Le disposizioni inerenti la gestione del trattamento economico di cui al precedente articolo 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 1987.


§ 5.7.42 - Legge regionale 5 aprile 1985, n. 28. [1]

Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali [2].

(B.U. 17 aprile 1985, n. 16).

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali.

     Al personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali si applica la stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge.

     Il personale di cui al presente articolo è iscritto, dalla data delle rispettive assunzioni in servizio, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, rispettivamente alla CPDEL e all'INADEL fatte salve le eventuali opzioni già esercitate in base a norme di legge; al personale medesimo sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e di previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

     Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dei singoli Enti di diritto pubblico, delle Aziende e dei Consorzi di Enti locali che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate o in apposito ruolo dei singoli Enti locali e delle Comunità montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate istituite ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. [3]

 

     Art. 2.

     Il personale di ruolo attualmente in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali è collocato nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge secondo la seguente tabella di equiparazione:

 

 

D.P.R.                      qualifica

810/80                      regionale

---------------------------------------

III                           III

IV                            IV

V                             V

VI                            VI

VIII                          VI

IX                            VIII

X e XI prima qualifica dirigenziale

 

 

     Art. 3.

     La gestione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui alla presente legge ivi compresa l'erogazione delle retribuzioni viene effettuata dagli Enti di gestione individuati dalle leggi istitutive.

     La Regione Piemonte assicura il finanziamento della spesa derivante dall'applicazione della presente legge mediante stanziamento sul capitolo 7910 del bilancio di previsione per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     (Omissis) [4].

 

 

Titolo II

DOTAZIONI ORGANICHE

 

     Art. 4.

     Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

     1) 20 marzo 1978, n. 14;

     2) 23 agosto 1978, n. 55, e 21 maggio 1984, n. 26;

     3) 28 dicembre 1978, n. 84;

     4) 28 agosto 1979, n. 51;

     5) 3 dicembre 1979, n. 66;

     6) 28 gennaio 1980, n. 5;

     7) 28 aprile, n. 32;

     8) 16 maggio 1980, n. 45;

     9) 16 maggio 1980, n. 46;

     10) 20 maggio 1980, n. 51;

     11) 30 maggio 1980, n. 65, e 3 settembre 1984, n. 52;

     12) 30 maggio 1980, n. 66;

sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

     a) Parco naturale dell'Alpe Veglia n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 4

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame: n. 11 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 9

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     c) Parco naturale Alta Valle Pesio: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 5

     VI: n. 2

     VIII: n. 1 (Direttore)

     d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza:

n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     e) Riserva naturale del Bosco naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     f) Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     h) Parco naturale della Val Troncea: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 6

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 4

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     i) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand: n. 8 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 6

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     m) Parco naturale dell'Argentera: n. 24 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     IV: n. 1

     V: n. 20

     VI: n. 2

     VIII: n. 1 (Direttore)

     n) Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 16

     VI: n. 3

     VIII: n. 1 (Direttore)

 

     Art. 5.

     Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

     1) 2 giugno 1978, n. 29;

     2) 24 aprile 1980, n. 29 e successive modificazioni;

     3) 28 aprile 1980, n. 30 e successive modificazioni;

     4) 28 aprile 1980, n. 31;

     5) 2 maggio 1980 n. 34;

     6) 16 maggio 1980, n. 48;

con le quali sono stati istituiti la Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale speciale del Parco Burcina, la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco e il Parco naturale della Rocca di Cavour, affidandone la gestione al Comuni di Castagneto Po, Biella, Varallo, Rocchetta Tanaro, Chianocco e Cavour, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

     a) Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj:

n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V: n. 3

     VIII: n. 1 (Direttore)

     b) Riserva naturale speciale del Parco Burcina: n. 4 dipendenti cosi ripartiti per qualifica:

     V: n. 3

     VIII: n. 1 (Direttore)

 

     c) Riserva naturale speciale del Sacro Monte

di Varallo: n. 5 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     d) Parco naturale di Rocchetta Tanaro: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V: n. 3

     VIII: n. 1 (Direttore)

     e) Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco: n. 1 dipendente di V qualifica: sulla base di apposita convenzione con l'Ente parco naturale dell'Orsiera-Rocciavrè, si può avvalere del personale di vigilanza del Parco stesso e del suo Direttore;

     f) Parco naturale della Rocca di Cavour: n. 4 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 3

     VIII: n. 1 (Direttore)

     Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, con la quale è stato istituito il Parco naturale dell'Alta Valsesia affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsesia, è prevista la seguente dotazione organica: n. 9 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 7

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

 

     Art. 6.

     Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:

     1) 21 agosto 1978, n. 53;

     2) 31 agosto 1979, n. 52;

     3) 16 maggio 1980, n. 47;

per i consorzi di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino, del

Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e del parco dei Lagoni di

Mercurago, sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:

     a) Parco naturale della Valle del Ticino: n. 27 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     III: n. 5

     IV : n. 3

     V : n. 14

     VI : n. 4

     VIII: n. 1 (Direttore)

     b) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 20 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     IV: n. 2

     V : n. 15

     VI: n. 2

     VIII: n. 1 (Direttore)

     c) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago: n. 6 dipendenti così ripartiti per qualifica:

     V : n. 4

     VI: n. 1

     VIII: n. 1 (Direttore)

     I Consorzi di gestione di cui al precedente articolo possono avvalersi di un Segretario di un Ente consorziato non facente parte dell'organico degli Enti.

     Gli Statuti dei archi naturali della valle del Ticino, delle capanne di Marcarolo e dei lagoni di Mercurago debbono essere modificate dai rispettivi Consorzi di gestione per quanto difformi dalle norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

 

     Art. 7.

     La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani consiste in 110 unità ed è così definita per qualifiche:

     III: n. 8

     IV : n. 53

     V : n. 27

     VI : n. 5

     VII: n. 6

     VIII: n. 8

prima qualifica dirigenziale: n. 3 seconda qualifica dirigenziale: n. 1 (Direttore)

     Alla 2° qualifica dirigenziale (Direttore) si accede mediante le procedure previste per il personale regionale;

     (Omissis) [5].

 

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 8.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 9.

     L'attuazione delle piante organiche previste dagli artt. 4, 5 e 6 della presente legge è subordinata al previsto parere favorevole della Giunta Regionale, espresso in modo formale.

     Sono fatti salvi i pareri già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     Sono abrogate le leggi regionali 5 maggio 1980, n. 35 e relativo regolamento, e 31 agosto 1982, n. 29.

     La lettera g) dell'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28 è soppressa: conseguentemente le lettere h), i) e l) divengono rispettivamente le lettere g), h) e i).

     Sono abrogati gli artt. 10, 11 e 12 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

     Restano abrogati gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53, gli artt. 9 e 10 della legge regionale 31 agosto 1979, n. 52, l'art. 9 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 47.

 

     Art. 11.

     Le disposizioni inerenti la gestione del trattamento economico di cui al precedente articolo 3 trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 1987.

     Dalla decorrenza prevista dal comma precedente l'iscrizione del personale di cui alla presente legge agli Enti di quiescenza, previdenza ed assistenza avviene mediante posizioni assicurative singole per ogni Ente di gestione.

     (Omissis) [7].

 

 

     REGOLAMENTO PER IL PERSONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

 

     1. Il personale in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali opera alle dirette dipendenze degli organismi digestione di ciascun parco o Riserva per adempiere alle finalità previste dalle singole leggi istitutive.

 

     2. Il Direttore del parco o Riserva naturale regionale ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività del Parco o della Riserva naturale, ne risponde direttamente agli Organi di gestione, partecipa con voto consuntivo alle riunioni degli Organi medesimi, cura le esecuzioni delle deliberazioni, esercita ogni altro compito inerente all'attività del personale ed alla gestione del Parco o della Riserva naturale.

 

     3. Il personale in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali è tenuto ad osservare le disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali, per quanto non previsto nel presente regolamento, nonchè all'adempimento di quanto disposto dagli Organi di gestione del Parco o Riserva naturale presso cui opera.

     Le mansioni assegnate a ciascun dipendente devono essere quelle proprie della qualifica attribuita.

     Il personale addetto alla vigilanza (guardia parco), a cui è attribuita la V qualifica, è tenuto a svolgere anche funzioni di manutenzione delle aree o parco di riserva naturale nelle quali svolgono servizio: inoltre, al personale medesimo sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria. Al personale di cui al presente comma è rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che deve essere firmato dal Presidente del Parco o della Riserva naturale.

     Il personale di vigilanza è inoltre tenuto all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti nel rispetto della gerarchia: è d'obbligo, per tale personale, l'uso dell'uniforme. Al personale che violi gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri si applicano le disposizioni vigenti per il personale regionale.

 

     4. La copertura dei posti previsti nell'organico di ogni Parco o Riserva naturale, viene effettuata mediante pubblico concorso da bandirsi secondo le disposizioni legislative vigenti e integrate dalla normativa di seguito riportata.

     Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità attraverso la valutazione di eventuali titoli e prove che possano essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalità e procedimenti che sono fissati nei singoli bandi di concorso sulla base di apposito regolamento e, comunque, rapportati alla professionalità richiesta per il posto messo a concorso.

 

     5. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per i personali dei Parchi o delle Riserve naturali regionali sono nominate dagli Enti di gestione delle aree medesime e sono così costituite:

     a) dal Presidente del Parco o della Riserva naturale o da un membro del Consiglio da lui delegato con funzioni di Presidente;

     b) da due membri del Consiglio, di cui uno di minoranza;

     c) da due esperti della materia oggetto d'esame di cui un funzionario della regione designato dalla Giunta regionale;

     d) da un rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario del Parco o della Riserva naturale regionale, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso.

     Nella fase di prima attuazione dei concorsi, per i Parchi o Riserve naturali regionali ancora sprovvisti di personale, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale.

     Le materie oggetto d'esame sono indicate nei singoli bandi di concorso che debbono essere approvati con deliberazione del Consiglio del Parco o della Riserva naturale.

 

     6. I requisiti d'accesso dall'esterno nei Parchi e nelle Riserve naturali regionali sono così stabiliti:

     a) per accedere alla III qualifica è necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, qualificazione professionale;

     b) per accedere alla IV qualifica è necessaria la licenza della scuola dell'obbligo e, se richiesta, specializzazione professionale;

     c) per accedere alla V qualifica (guardia-parco) è richiesto il diploma di istruzione di 2° grado, sana e robusta costituzione, assenza di organiche imperfezioni, attitudine fisica e psichica necessaria a disimpegnare le mansioni inerenti al posto da ricoprire; gli aspiranti devono inoltre possedere i requisiti audiovisivi necessari per conseguire la patente di guida tipo B, nonché i requisiti per ottenere il decreto di approvazione a guardia giurata, tra le prove d'esame per accedere al V livello (guardia-parco) devono essere previste la stesura di una relazione su un argomento concernente la fauna, la flora e le caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del Parco o della Riserva naturale da vigilare e una prova pratica;

     d) per accedere alla VI qualifica è richiesta la licenza di scuola media superiore o equipollente;

     e) per accedere alla VII qualifica è richiesto il diploma di laurea;

     f) per accedere all'VIII qualifica è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale;

     g) per accedere alla prima ed alla seconda qualifica dirigenziale è richiesto il diploma di laurea ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese privaste in qualifica direttiva o dirigenziale corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie della qualifica immediatamente precedente.

 

     7. L'articolazione dell'orario di servizio è determinato, in base alle esigenze di funzionamento di ogni singolo Ente di gestione dei parchi o delle Riserve naturali regionali, con deliberazione del Consiglio di ciascun Ente.

 

     8. Ogni Ente, di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali, si dota, previa contrattazione interna, di un regolamento del personale:

ogni regolamento di cui al presente comma è adottato dai singoli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali con apposita deliberazione e diviene esecutivo dopo approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.

 

     9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai regolamenti vigenti per il personale regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Modificata con LL.RR. 5 aprile 1985, n. 26 (B.U. 17.4.1985, n. 16), 9 gennaio 1987, n. 4 (B.U. 14.1.1987, n. 2), 7 giugno 1993, n. 24 (B.U. 16.6. 1993, n. 24) e 16 gennaio 1995, n. 7.

[3] Si riporta l'ultimo comma nell'interpretazione autentica datane dalla L.R. 8 gennaio 1987, n. 4.

[4] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1993, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1993, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 7.

[7] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 7 giugno 1993, n. 24.