§ 5.7.39 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 23.
Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:25/03/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Istituzione).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione e personale).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Controllo).
Art. 8.  (Norme di salvaguardia).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 9 bis.  (Piano d’Area).
Art. 10.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 13.  (Entrate).


§ 5.7.39 - Legge regionale 25 marzo 1985, n. 23. [1]

Istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande [2].

(B.U. 27 marzo 1985, n. 13).

 

Art. 1. (Istituzione). [3]

     1. E’ istituita la Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) ed ai sensi dell’articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

     2. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 9 della l.r. 5/2001.

 

     Art. 2. (Confini). [4]

     1. I confini della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

     2. Il territorio dell’area protetta di cui al comma 1 è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta: Regione Piemonte – Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande. Le tabelle sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (Finalità). [5]

     1. Le finalità dell’istituzione della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, nell’ambito ed a completamento dei principi indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell’articolo 92 della l.r. 44/2000, sono le seguenti:

     a) promuovere, in collaborazione con le Amministrazioni dello Stato e con l’Università e il Politecnico, lo studio e l’attività di ricerca e di raccolta di dati relativi al patrimonio paleontologico, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 9), della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

     b) favorire l’utilizzo e la fruizione culturale dell’area, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, numero 10), della l.r. 58/1978;

     c) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico e culturale, garantendo la continuità delle attività agricole.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuata dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione e personale). [6]

     1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 sono esercitate dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 12/1990.

     2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

 

     Art. 6. (Personale). [7]

     [L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentito il Comune di Asti].

 

     Art. 7. (Controllo). [8]

     [Per la formazione e gestione del bilancio di previsione e dei rendiconti generali e per il controllo degli atti deliberativi del Comune di Asti relativi alla Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Batto, si applicano le norme di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 51].

 

     Art. 8. (Norme di salvaguardia). [9]

     1. Nel territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande trova applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali); trovano altresì applicazione le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nel territorio della Riserva è vietato:

     a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall’ente di gestione;

     b) aprire e gestire discariche.

     2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e della fruibilità pubblica delle aree protette.

     3. L’uso del suolo e l’edificabilità nel territorio delle aree protette sono consentiti qualora corrispondano ai fini di cui all’articolo 3 e sono disciplinati nel piano d’area di cui all’articolo 9 bis.

     4. Le norme relative all’utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).

     5. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all’articolo 2 del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999, è soggetta alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, dello stesso decreto legislativo.

     6. Per le specie faunistiche presenti nelle aree protette ed elencate nell’allegato D, lettera a) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del medesimo regolamento emanato con d.p.r. 357/1997.

     7. L’esercizio dell’attività venatoria è vietato all’interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9.

 

     Art. 9. (Sanzioni). [10]

     1. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.

     2. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 5, comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;

     3. I tagli boschivi eseguiti senza la prescritta autorizzazione o in difformità dai piani di assestamento forestale, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

     4. Per le violazioni al divieto all’articolo 8, comma 8, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.

     5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l’obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.

     6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all’articolo 8, comma 6, sono punite con le sanzioni previste al titolo I, capo VII, del testo unico approvato con d.lgs. 490/1999.

     7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (relativa al procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

 

     Art. 9 bis. (Piano d’Area). [11]

     1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è soggetta al piano d’area di cui all’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il piano d’area ha la validità, gli effetti, l’efficacia stabilite dall’articolo 23 della l.r. 12/1990 e può essere modificato secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo.

     2. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, dall’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in collaborazione con i comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte. Il piano d’area è adottato dall’Ente di gestione che, ai fini della pubblicizzazione, lo trasmette ai comuni interessati e alla Provincia di Asti e ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con l’indicazione della sede in cui chiunque possa prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.

     3. L’ente di gestione valuta le osservazioni entro i successivi novanta giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.

 

     Art. 10. (Vigilanza). [12]

     1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande è affidata:

     a) agli agenti di vigilanza dell’Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;

     b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

     c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;

     d) al Corpo forestale dello Stato;

     e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) convenzionate con l’ente di gestione.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione). [13]

     [Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2, previsti in L. 1.000.000, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985].

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie). [14]

     1. Agli oneri per la gestione della riserva naturale speciale della Valle Andona, della Val Botto e della Valle Grande, quantificati in euro 75.000,00, si provvede per la parte delle spese correnti, pari ad euro 25.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle Unità previsionali di base (UPB) 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I spese correnti) e 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I spese correnti) del bilancio della Regione e per la parte delle spese di investimento, pari ad euro 50.000,00 per l’anno finanziario 2003, con le risorse stanziate nelle ~UPB~ 21052 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo II spese di investimento) e 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo II spese di investimento) del bilancio della Regione, che presentano le necessarie disponibilità finanziarie.

     2. Per gli anni 2004 e 2005, alla spesa rispettivamente stimata in euro 75.000,00, si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) e dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

 

     Art. 13. (Entrate). [15]

     1. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 9 e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano di cui all’articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[8] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[9] Articolo modificato dalla L.R. 28 dicembre 1989, n. 77 (B.U. 3 gennaio 1990, n. 1) e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[11] Articolo inserito dall’art. 8 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[13] Articolo abrogato dall’art. 15 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 35.