§ 5.7.33 - Legge regionale 21 maggio 1984, n. 25.
Istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.7 parchi e riserve
Data:21/05/1984
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell'area attrezzata).
Art. 2.  (Confini).
Art. 3.  (finalità).
Art. 4.  (Durata della destinazione).
Art. 5.  (Gestione).
Art. 6.  (Personale).
Art. 7.  (Norme vincolistiche).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Finanziamenti per le opere di tabellazione).
Art. 11.  (Finanziamenti per la gestione).
Art. 12.  (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).
Art. 13.  (Entrate).


§ 5.7.33 - Legge regionale 21 maggio 1984, n. 25. [1]

Istituzione dell'area attrezzata della Collina di Rivoli.

(B.U. 30 maggio 1984, n. 22).

 

Art. 1. (Istituzione dell'area attrezzata).

     Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 è istituita, con la presente legge, l'Area attrezzata della Collina di Rivoli.

 

     Art. 2. (Confini).

     I confini dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli, incidente sul Comune di Rivoli, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge.

     I confini dell'area attrezzata sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Area attrezzata della Collina di Rivoli», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

 

     Art. 3. (finalità).

     Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli sono:

     1) tutelare le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, culturali, ambientali, naturali e architettoniche dell'Area attrezzata;

     2) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali ed architettonici presenti nell'area attrezzata, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali lo storico Castello di Rivoli, che costituiscono una componente inscindibile con l'insieme paesaggistico nel quale sono inserite;

     3) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale;

     4) promuovere iniziative a consentire la fruizione dell'area attrezzata, a fini culturali, didattici e ricreativi.

 

     Art. 4. (Durata della destinazione).

     La destinazione ad Area attrezzata, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

 

     Art. 5. (Gestione).

     Le funzioni di gestione direttiva, di amministrazione e di vigilanza, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, sono esercitate dall'Azienda regionale per i parchi suburbani, istituita con legge regionale 31 agosto 1982, n. 28.

 

     Art. 6. (Personale).

     Per l'espletamento delle funzioni gestionali di cui al precedente articolo 5, l'Azienda regionale dei parchi suburbani si avvale del personale proprio, previsto dall'articolo 11 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 28, integrato da n. 2 dipendenti da inserirsi nel IV livello e da n. 4 guardiaparco da inserirsi nel V livello funzionale e retributivo del contratto Enti locali.

 

     Art. 7. (Norme vincolistiche).

     Sull'intero territorio dell'Area attrezzata dalla Collina di Rivoli, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di salvaguardia dei monumenti, di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

     b) esercitare l'attività venatoria;

     c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

     d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole;

     e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

     f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, se non in funzione delle finalità dell'Area attrezzata;

     g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

     h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

     Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.

 

     Art. 8. (Sanzioni).

     Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

     Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e g) del precedente articolo 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 250.000.

     Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 7 della presente legge comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

     I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

     Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 saranno introitate nel bilancio della Regione.

 

     Art. 9. (Vigilanza).

     La vigilanza dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli è affidata:

     a) al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei parchi suburbani;

     b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;

     c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore, previa convenzione con l'Azienda regionale dei parchi suburbani.

 

     Art. 10. (Finanziamenti per le opere di tabellazione).

     Agli oneri relativi alle opere di tabellazione, di cui al precedente articolo 2, provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo 7979 del bilancio per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.

 

     Art. 11. (Finanziamenti per la gestione).

     Agli oneri per la gestione dell'Area attrezzata della Collina di Rivoli provvede direttamente l'Azienda regionale dei parchi suburbani, mediante lo stanziamento ad essa attribuito sul capitolo 7970 del bilancio per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi.

 

     Art. 12. (Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico).

     Per la redazione del piano naturalistico, di cui al precedente articolo 7, si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo 7930 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984, e sui corrispondenti capitoli di cui ai bilanci successivi, a norma del 2° comma dell'articolo il della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

 

     Art. 13. (Entrate).

     I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 8 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 63 della L.R. 29 giugno 2009, n. 19, con la decorrenza di cui all'art 65 della stessa L.R. 19/09.