§ 5.5.8 - Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 - Disciplina degli
impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 trasporti
Data:14/12/1989
Numero:74


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Concessione per la costruzione e l'esercizio).
Art. 4.  (Domanda di concessione).
Art. 5.  (Rilascio della concessione).
Art. 6.  (Diritto di prelazione).
Art. 7.  (Pubblica utilità, espropri e servitù).
Art. 8.  (Approvazione del progetto).
Art. 9.  (Commissione regionale impianti a fune).
Art. 10.  (Apertura al pubblico esercizio).
Art. 11.  (Collaudo definitivo).
Art. 12.  (Rinnovo della concessione).
Art. 13.  (Revoca, decadenza e sospensione della concessione).
Art. 14.  (Tariffe, orari e periodi di apertura).
Art. 15.  (Tassa di concessione e contributo di sorveglianza).
Art. 16.  (Vigilanza).
Art. 17.  (Sanzioni).
Art. 18.  (Concessione edilizia gratuita).
Art. 19.  (Tutela idrogeologica).
Art. 20.  (Interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale).
Art. 21.  (Norme transitorie).
Art. 22.  (Esercizio del diritto all'informazione).
Art. 23.  (Norma finale).


§ 5.5.8 - Legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 - Disciplina degli

impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone.

(B.U. 20 dicembre 1989, n. 51).

 

 

Capo I

GENERALITA'

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Nell'ambito della politica diretta a favorire lo sviluppo socio- economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di tutela e corretto uso del territorio e dei beni naturalistici ed ambientali, la Regione disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, diretti ad assolvere funzioni turistiche e sportive o funzioni di collegamento tra località diverse di uno o più Comuni.

 

 

Capo II

NORME GENERALI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI FUNIVIARI

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone nei quali una o più funi vengono utilizzate per costituire vie di corsa e per regolare il moto, anche su apposita sede terrestre, di veicoli destinati al trasporto di persone o per trainare le persone su apposita pista.

     2. Le tipologie e le caratteristiche tecniche per gli impianti funiviari sono quelle stabilite dalle normative statali in materia.

     3. Ai fini della presente legge non sono considerati Impianti in servizio pubblico gli impianti funiviari per il trasporto di persone utilizzati esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti e dagli ospiti occasionali, qualora il servizio sia totalmente gratuito, non compreso in altre prestazioni e l'impianto non interessi in alcun modo proprietà od attività pubbliche.

 

     Art. 3. (Concessione per la costruzione e l'esercizio).

     1. La costruzione e l'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone sono soggetti a concessione, che è rilasciata dal Sindaco del Comune sul cui territorio insiste l'impianto, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale.

     2. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più Comuni facenti parte della medesima Provincia la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale previa conforme deliberazione del Consiglio Provinciale adottata dopo aver acquisito conformi deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali interessati.

     3. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più Province la concessione è rilasciata dalla Giunta Regionale, acquisite conformi deliberazioni favorevoli dei Consigli Comunali interessati.

     4. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più Regioni la concessione per la costruzione e l'esercizio è rilasciata secondo le modalità di cui al comma 3 e in base a quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. 14 luglio 1977, n. 616.

     5. La durata massima della concessione per l'esercizio pubblico di un impianto funiviario è di regola rapportata alla natura dell'impianto e non può superare la vita tecnica dell'impianto stabilita dalle norme statali in materia.

 

     Art. 4. (Domanda di concessione).

     1. La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3 deve essere presentata da parte dell'interessato all'Ente concedente corredata dalla documentazione determinata dalla Giunta Regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. (Rilascio della concessione).

     1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui all'art. 3, e subordinata alla preventiva approvazione del progetto di intervento da parte della Giunta Regionale previo nulla osta, ai fini della sicurezza, da parte dei competenti uffici della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione (M.C.T.C.).

     2. A tal fine l'Ente concedente trasmette alla Regione la domanda e la relativa documentazione, corredandola delle deliberazioni dei Consigli Comunali interessati di cui all'art. 3, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

     3. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 4 il proponente richiede alla Regione il rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 e dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di ogni altra autorizzazione, nulla osta o parere di competenza della Regione necessari alla realizzazione dell'impianto, compresa l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso la domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle norme riguardanti le singole materie.

     4. Acquisita l'approvazione del progetto di cui al comma 1 nonché le autorizzazioni e l'eventuale dichiarazione di cui al comma 3, l'Ente concedente rilascia la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto funiviario.

     5. L'efficacia della concessione di cui al precedente comma 4 è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive integrazioni e modificazioni, da parte di tutti i Comuni interessati.

 

     Art. 6. (Diritto di prelazione).

     1. Per gli impianti funiviari aventi interconnessione funzionale con impianti già esistenti, il concessionario di questi ultimi, a parità di condizioni ritenute ammissibili dall'Ente concedente, ha diritto di prelazione nel rilascio della nuova concessione.

     2. Qualora vi siano uno o più concessionali nelle condizioni previste al precedente comma 1, la concessione è accordata preferibilmente ad un consorzio costituito dagli stessi.

 

     Art. 7. (Pubblica utilità, espropri e servitù).

     1. I soggetti pubblici e privati che intendono promuovere l'espropriazione di beni immobili o l'imposizione di servitù ad immobili per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge possono richiederne la dichiarazione di pubblica utilità qualora si tratti di:

     a) impianti funiviari di collegamento di centri abitati o di località in cui vi siano strutture ricettive, commerciali o impianti produttivi, sostitutivi o integrativi della viabilità ordinaria;

     b) impianti funiviari di «arroccamento» nelle aree sciabili, funzionali all'utilizzo di altri impianti funiviari;

     c) impianti funiviari di collegamento tra aree sciabili diverse, che migliorino la funzionalità complessiva del sistema sciistico;

     d) impianti funiviari di particolare interesse funzionale rispetto agli obiettivi di utilizzo dell'area sciabile;

     e) impianti e strutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti funiviari indicati ai punti precedenti.

     2. Per la dichiarazione di pubblica utilità e per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di beni immobili, in relazione ai valori dei beni o al diminuito valore in conseguenza dell'imposizione e all'esercizio della servitù coattiva, si applicano le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia.

     3. L'espropriazione di beni immobili deve limitarsi alle porzioni di beni sulle quali devono essere realizzate le opere edilizie relative agli impianti di cui ai commi precedenti.

     4. La dichiarazione di pubblica utilità è concessa dalla Giunta Regionale sulla base dei criteri sopra indicati, disciplinando ove possibile ed opportuno l'uso plurimo del terreno, sentita la Commissione di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 8. (Approvazione del progetto).

     1. Il progetto di massima od esecutivo di un impianto funiviario è approvato con deliberazione della Giunta Regionale in base a:

     a) relazione tecnico-consultiva della Commissione di cui al successivo art. 9;

     b) nulla osta tecnico rilasciato dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     2. Contestualmente all'approvazione del progetto, la Giunta Regionale o il suo Presidente, secondo le rispettive competenze, deliberano circa le autorizzazioni, nulla osta, pareri e dichiarazioni richieste ai sensi dell'art. 5, comma 3.

     3. La Giunta Regionale determina le modalità di coordinamento delle istruttorie concernenti le competenze indicate al comma 2 nonché i tempi entro cui devono essere adottati i relativi provvedimenti.

     4. Nel caso di presentazione del progetto di massima, la deliberazione di approvazione indica il termine entro cui deve essere presentato il relativo progetto esecutivo, per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

     5. La deliberazione di approvazione del progetto esecutivo fissa i termini di inizio e fine lavori. L'inosservanza dei termini comporta la decadenza dell'approvazione, salvo proroga dei termini stessi per comprovati motivi di forza maggiore.

     6. Le procedure per l'approvazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario.

     7. Il progetto esecutivo di revisione generale con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di un impianto funiviario che non comporti modifica allo stato dei luoghi è approvato con deliberazione della Giunta Regionale previo il solo nulla osta tecnico di cui al comma 1, lett. b).

     8. La Giunta Regionale determina le forme e i contenuti della documentazione per la presentazione del progetto.

 

     Art. 9. (Commissione regionale impianti a fune).

     1. Per il coordinamento delle istruttorie di competenza degli uffici regionali e per la formulazione delle relazioni tecnico-consultive in materia di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto delle persone, la Giunta Regionale nomina una Commissione tecnica che è presieduta dall'Assessore competente in materia di trasporti o da un funzionario da lui delegato e composta da:

     a) un funzionario regionale competente in materia di trasporti funiviari;

     b) un funzionario regionale competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;

     c) un funzionario regionale competente in materia di pianificazione del territorio;

     d) un funzionario regionale competente in materia di tutela ambientale;

     e) un funzionario regionale competente in materia di pianificazione e attuazione urbanistica locale;

     f) un funzionario regionale competente in materia di tutela forestale;

     g) un funzionario regionale competente in materia di turismo;

     h) un funzionario regionale competente in materia di bellezze naturali e paesaggistiche.

     2. Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale competente in materia concernente gli impianti funiviari.

     3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti; le relazioni tecnico-consultive, di cui al successivo comma 4, dovranno in ogni caso tenere conto di tutte le competenze sopra richiamate.

     4. La Commissione formula relazioni tecnico-consultive per l'approvazione del progetto e per la dichiarazione di pubblica utilità tenendo conto:

     a) delle compatibilità tecniche concernenti in particolare:

     1) i vincoli di natura idrogeologica e forestale, la stabilità dei suoli nonché la tutela del patrimonio forestale;

     2) la valangosità della zona interessata dall'impianto e dalla pista di sci;

     3) i vincoli di tutela delle zone di particolare interesse ambientale e delle bellezze naturali e panoramiche;

     4) i vincoli e le previsioni degli atti di programmazione e pianificazione locale e regionale;

     b) delle compatibilità funzionali concernenti in particolare:

     1) finalità e usi dell'impianto;

     2) le infrastrutture esistenti e previste, con riferimento all'accessibilità viaria, alla consistenza dei trasporti pubblici, all'idonea dotazione di spazi a parcheggio;

     3) la ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera;

     4) il sistema sciistico complessivo e i programmi di sviluppo aziendale.

 

     Art. 10. (Apertura al pubblico esercizio).

     1. L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero la sua riapertura dopo i lavori di ammodernamento, rifacimento o modifica, è autorizzata dall'Ente concedente su richiesta del titolare della concessione.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere favorevole all'apertura espresso dalla Giunta Regionale. Tale parere viene espresso contestualmente alla determinazione, da parte della Giunta Regionale, del numero degli addetti al funzionamento degli impianti sulla base delle indicazioni dei competenti uffici della M C T C all'assenso dell'incarico di direttore di esercizio o assistente tecnico e del responsabile di esercizio o capo servizio, all'approvazione del regolamento di esercizio, subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali e al rilascio dei nulla osta tecnici ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.

     3. All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al comma 2, effettuato dai competenti uffici della M.C.T.C., partecipano, agli effetti della regolarità di esercizio, funzionari della Regione designati dalla Giunta Regionale ed assistono il direttore dei lavori, il concessionario o un suo rappresentante e un rappresentante dell'Ente concedente.

 

     Art. 11. (Collaudo definitivo).

     1. Ferme restando le verifiche e le prove funzionali di cui all'art. 10, per gli impianti funiviari realizzati con contributi finanziari di Enti pubblici occorre procedere, trascorso almeno un anno dall'apertura al pubblico esercizio, al collaudo definitivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     2. La Giunta Regionale definisce le modalità di espletamento del collaudo definitivo.

 

     Art. 12. (Rinnovo della concessione).

     1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per una durata massima non superiore alla vita tecnica dell'impianto.

     2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata all'Ente concedente almeno un anno prima della scadenza della concessione.

     3. La concessione viene rinnovata secondo le procedure previste per il rilascio.

     4. Per le concessioni aventi durata stagionale, la richiesta di rinnovo deve essere avanzata all'Ente concedente almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione stessa.

     5. Qualora il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, l'Ente concedente, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altro impianto o dal sistema degli impianti, può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, ovvero può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, dedotto il valore degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell'impianto rapportato agli anni di esercizio.

     6. Qualora non siano state avanzate richieste di rilascio di concessione e l'Ente concedente non ritenga di acquisire l'impianto, l'ex concessionario dovrà provvedere alla sua demolizione, all'asportazione del materiale e al ripristino del territorio nell'aspetto originale entro 18 mesi dalla data di scadenza della concessione. Nel caso di inottemperanza da parte dell'ex concessionario, a tali interventi provvede l'Ente concedente addebitando i relativi oneri all'ex concessionario.

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 sono applicate anche qualora non sussistano le condizioni per il rinnovo della concessione.

 

     Art. 13. (Revoca, decadenza e sospensione della concessione).

     1. La concessione per l'esercizio degli impianti funiviari può essere revocata dall'Ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse previa comunicazione alla Giunta Regionale. In tal caso al concessionario spetta un indennizzo per il danno emergente dall'anticipata risoluzione della concessione nonché per l'avviamento.

     2. La decadenza della concessione d'esercizio è pronunciata dall'Ente concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell'Ente concedente e degli organi di vigilanza o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti.

     3. La sospensione della concessione è disposta dall'Ente concedente qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità o quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti dal comma 2.

 

     Art. 14. (Tariffe, orari e periodi di apertura).

     1. Le tariffe, gli orari e i periodi di apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari devono essere preventivamente approvati dall'Ente concedente e dallo stesso comunicati alla Regione.

     2. Le tariffe e gli orari devono essere esposti al pubblico nelle stazioni di accesso all'impianto.

     3. La Giunta Regionale può emanare direttive per la determinazione delle tariffe, orari e periodi di apertura degli impianti funiviari.

 

     Art. 15. (Tassa di concessione e contributo di sorveglianza).

     1. Il concessionario di impianti funiviari per il trasporto pubblico di persone è tenuto al pagamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza annui nella misura stabilita dall'apposita legislazione regionale.

 

     Art. 16. (Vigilanza).

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone è esercitata dai funzionari della M.C.T.C. nonché dai funzionari della Regione e dell'Ente concedente, secondo le rispettive attribuzioni.

     2. La Giunta Regionale individua, fra il personale assegnato agli uffici regionali cui competono le attribuzioni in materia d'impianti funiviari, i funzionari addetti a compiti di vigilanza.

 

     Art. 17. (Sanzioni).

     1. Le sanzioni di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 vengono disposte, per le infrazioni alle norme concernenti le attribuzioni di competenza regionale, con ordinanza-ingiunzione del Presidente della Giunta Regionale, osservato quanto previsto dall'art. 31, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. La prevenzione e l'accertamento delle infrazioni, nonché la riscossione delle sanzioni di competenza regionale sono regolate dal Titolo VII del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, come modificato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 18. (Concessione edilizia gratuita).

     1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono riconosciuti quali opere di interesse generale ed esenti dal pagamento dei contributi di concessione di cui all'art. 3 della stessa legge, gli impianti di trasporto a fune, gli impianti e le strutture direttamente funzionali al loro esercizio, realizzati dai soggetti titolari della concessione di cui all'art. 3 della presente legge, nonché dagli Enti istituzionalmente competenti.

     2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 le strutture destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, alla ricettività alberghiera ed extralberghiera nonché gli esercizi commerciali diretti alla prestazione di servizi complementari.

 

     Art. 19. (Tutela idrogeologica).

     1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico, comprese le aree di boschi ad alto fusto, la realizzazione di impianti funiviari, nonché di impianti e strutture ad essi funzionali, comprese le piste di accesso e manutenzione, è consentita subordinatamente al rilascio di autorizzazioni secondo le modalità di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della presente legge.

     2. La realizzazione degli impianti funiviari è subordinata inoltre allo studio di valutazione dell'impatto ambientale, nei casi e secondo le modalità previste dalle leggi in materia.

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 20. (Interventi di razionalizzazione e miglioramento funzionale).

     1. Al fine della salvaguardia delle attività produttive turistiche nelle zone montane è consentita per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione degli interventi necessari alla razionalizzazione ed al miglioramento funzionale degli impianti e strutture esistenti destinati alla pratica dello sci ed in particolare la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione degli impianti di trasporto a fune con impianti dello stesso tipo, sullo stesso tracciato anche se con caratteristiche tecnologiche innovative;

     b) sostituzione di impianti di cui è obbligatorio il rifacimento per scadenza tecnica, con impianti più funzionali anche di diverso tipo o su tracciato modificato, purché venga mantenuta la destinazione funzionale originaria dell'impianto;

     c) realizzazione di impianti e servizi necessari per il funzionamento degli impianti di trasporto quali servizi igienici, locali biglietteria, strutture per l'accesso, lo smistamento e l'uscita degli sciatori dagli impianti, ricoveri mezzi battipista;

     d) sistemazione delle piste da sci esistenti nelle parti che possono presentare pericoli per l'incolumità degli sciatori o costituire una particolare difficoltà per la funzionalità della stazione di sci.

 

     Art. 21. (Norme transitorie).

     1. Le domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi delle norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e le approvazioni dei progetti ed i nulla osta rilasciati sono ritenuti validi ai fini del rilascio della concessione ai sensi della presente legge.

     2. La Giunta Regionale entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individua gli impianti funiviari per i quali non vi siano più concessioni in atto o comunque non in funzione o abbandonati, ai fini della demolizione dell'impianto, dell'asportazione del materiale, del ripristino del territorio previsti dall'art. 12, commi 5 e 6, in quanto applicabili in forza delle singole concessioni, nonché al fine dell'individuazione di idonee iniziative finalizzate alla riqualificazione ambientale.

 

     Art. 22. (Esercizio del diritto all'informazione).

     1. Ogni Comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande e delle concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 3 e 4 della presente legge.

     2. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali dei registri di cui al comma 1 nonché degli atti delle pratiche di concessione comprese le domande ed i progetti, previo deposito delle spese relative alla duplicazione degli atti.

     3. Ogni cittadino singolarmente o quale rappresentante di una associazione o di una organizzazione sociale può presentare ricorso al Presidente della Giunta Regionale agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso il rilascio di una concessione per costruzione o esercizio di impianto funiviario ritenuto in contrasto con disposizioni di leggi o di regolamenti.

 

     Art. 23. (Norma finale).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano più nella Regione Piemonte le disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110; al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696, al D.M. 8 ottobre 1955 e successive modificazioni e integrazioni in contrasto con le norme di cui alla presente legge.