§ 93.5.3 - R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696 .
Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.5 funivie sciovie e teleferiche
Data:07/09/1938
Numero:1696


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con [...]
Art. 3.  [6]
Art. 4.  [7]
Art. 5.      Gli esercenti sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo o stagionale, che sarà fissato con l'atto di [...]
Art. 6.  [8]
Art. 7.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti dei mezzi di trasporto di cui all'art. 1, già in esercizio, devono richiedere la concessione o [...]
Art. 8.      Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge


§ 93.5.3 - R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696 [1] .

Norme per l'impianto e l'esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie

(G.U. 11 novembre 1938, n. 257)

 

 

     Art. 1. [2]

     L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.

     Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

 

          Art. 2.

     Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie [5] .

     Negli altri casi il richiedente deve dimostrare di avere la proprietà dei suoli all'uopo occorrenti o di poter liberamente disporre di essi per l'impianto e l'esercizio per tutta la durata della concessione o dell'autorizzazione.

 

          Art. 3. [6]

 

          Art. 4. [7]

 

          Art. 5.

     Gli esercenti sono tenuti a versare allo Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza, un contributo annuo o stagionale, che sarà fissato con l'atto di concessione o di autorizzazione;

 

          Art. 6. [8]

 

          Art. 7.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti dei mezzi di trasporto di cui all'art. 1, già in esercizio, devono richiedere la concessione o l'autorizzazione governativa in base alle norme di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Convertito in legge dalla L. 5 gennaio 1939, n. 8.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[3]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[4]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 27 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

[6]  Articolo abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[7]  Articolo sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

[8]  Articolo modificato dall'art. 29 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 e abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.