§ 5.3.34 - Legge Regionale 24 gennaio 2000, n. 6.
Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 edilizia
Data:24/01/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  (Criteri di accesso).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 5.3.34 - Legge Regionale 24 gennaio 2000, n. 6.

Dotazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

(B.U. 26 gennaio 2000, n. 4 - 3° suppl.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) integra, con proprie risorse, il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

 

     Art. 1 bis. (Criteri di accesso). [1]

     1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'accesso ai contributi per il sostegno alla locazione, di cui all'articolo 11 della l. 431/1998, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), e per la ripartizione delle relative risorse, dandone informazione alla competente Commissione consiliare.

     2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte delle risorse regionali integrative del fondo per il sostegno alla locazione da destinare ad azioni di divulgazione della possibilità di accesso ai contributi.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 6 miliardi di cui 1 miliardo di lire con riferimento al fondo per l'anno 1999.

     2. All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", avente dotazione di pari importo.

     3. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 15910.

     4. All'onere derivante dall'integrazione della dotazione statale per gli esercizi successivi, si provvede in sede di approvazione dei bilanci di previsione dei medesimi.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Articolo inserito dall'art. 25 della L.R. 3 settembre 2001, n. 22.