Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 edilizia |
Data: | 03/09/2001 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 5. |
Art. 10. 1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della L.R. 46/1995, sono abrogati. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 25. 1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari [...] |
Art. 26. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
§ 5.3.38 - Legge Regionale 3 settembre 2001, n. 22. [1]
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6 relativa al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 sull'ordinamento contabile della Regione Piemonte.
(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).
Artt. 1. - 4. [2]
Artt. 6. - 9. [4]
1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 12 della
Artt. 23. - 24. [17]
1. Le assegnazioni a titolo provvisorio effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio o della conversione della stessa in assegnazione definitiva, il possesso dei requisiti per l'accesso, di cui all'articolo 2 della
2. I Comuni possono disporre, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione del rapporto locativo nei confronti di coloro che alla data medesima occupano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica a seguito di scadenza di assegnazione provvisoria, a condizione che:
a) l'occupazione sia ancora in corso;
b) gli occupanti siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 2 della
c) gli occupanti provvedano al pagamento all'ente gestore, anche in forma rateizzata, delle somme dovute per l'occupazione e delle spese relative, a decorrere dalla data di occupazione senza titolo;
d) l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente individuato.
3. Alla verifica dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2 provvedono le commissioni di cui all'articolo 9 della
4. [18].
5. All'allegato C alla
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della
b) l'articolo 3 della
c) la
[1] Abrogata dall'art. 58 della
[2] Sostituiscono gli articoli 1, 2, 3 e 4 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 6 della
[4] Sostituiscono gli articoli 7, 9, 10 e 11 della
[5] Sostituisce l'art. 13 della
[6] Inserisce l'art. 13 bis nella
[7] Sostituisce l'art. 14 della
[8] Sostituisce il comma 4, art. 15 della
[9] Sostituisce l'art. 16 della
[10] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 19 della
[11] Sostituisce l'art. 20 della
[12] Sostituisce il comma 1, art. 21 della
[13] Sostituisce l'art. 23 della
[14] Sostituisce il comma 3, art. 25 della
[15] Sostituisce il comma 1, art. 27 della
[16] Sostituisce il comma 5, art. 28 della
[17] Sostituiscono gli articoli 29 e 31 della
[18] Inserisce l'art. 1 bis nella