§ 4.4.20 - Legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17.
Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:13/02/1995
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni di indirizzo della Regione.
Art. 3.  Nomina Commissioni consultive.
Art. 4.  Funzioni subdelegate ai Comuni.
Art. 5.  Conversione dell'autorizzazione.
Art. 6.  Nulla osta regionale.
Art. 7.  Rilascio e modifica dell'autorizzazione.
Art. 8.  Revoca e sospensione dell'autorizzazione.
Art. 9.  Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Tasse di concessione regionale.
Art. 12.  Fiere mercato e sagre.
Art. 13.  Mercati e fiere domenicali e festivi.
Art. 14.  Calendario delle fiere mercato e delle sagre.
Art. 15.  Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.
Art. 16.  Modifica dell'articolo 3 della L.R. 47/1987.
Art. 17.  Modifica dell'articolo 4 della L.R. 47/1987.
Art. 18.  Vigilanza sull'attività subdelegata.
Art. 19.  Norma transitoria.
Art. 20.  Norma abrogativa.


§ 4.4.20 - Legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17.

Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.

(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, conformandosi al disposto dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

 

     Art. 2. Funzioni di indirizzo della Regione.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, emana criteri afferenti agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 12 della legge 112/1991, nonché le modalità di presentazione delle istanze, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali criteri possono venire aggiornati annualmente con le stesse modalità. Le istanze presentate anteriormente all'emanazione di dette modalità non perdono la loro efficacia.

     2. Le deliberazioni istitutive di nuove aree mercatali, extra mercatali o di ampliamento delle aree esistenti sono adottate dai Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 della legge 11 2/ 1991, posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al precedente comma 1 ed in loro conformità.

 

     Art. 3. Nomina Commissioni consultive.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale in conformità all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 della legge 112/1991.

     2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti, che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

     3. Qualora non siano pervenute le designazioni nei termini fissati al precedente comma il Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi del potere di surroga, provvede comunque nel termine di 30 giorni alla nomina delle Commissioni.

 

     Art. 4. Funzioni subdelegate ai Comuni.

     1. Ai Comuni sono subdelegate le funzioni amministrative inerenti:

     a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398;

     b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991;

     c) la volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

     d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo, conseguenti la violazione di norme di legge o regolamentari;

     e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione, ai sensi della legislazione statale vigente;

     f) la rinuncia, comunicata dall'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 112/1991;

 

     g) il trasferimento di posteggio di cui all'articolo 7, comma 8 del D.M. 248/1993, previa richiesta di parere agli uffici regionali competenti;

     h) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.

 

     Art. 5. Conversione dell'autorizzazione.

     1. La conversione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, nelle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 112/1991 è effettuata:

     a) dal Comune di rilascio dell'autorizzazione, se ubicato nel territorio regionale;

     b) da uno dei Comuni, a scelta dell'interessato, nel quale sia localizzato almeno un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un Comune insistente sul territorio di altra Regione;

     c) da uno dei Comuni capoluogo di Provincia, a scelta

dell'interessato, qualora l'operatore sia in possesso di una autorizzazione

rilasciata, ai sensi della legge 398/1976, da un Comune ubicato nel

territorio di altra Regione ma non sia titolare di alcuna concessione di

posteggio nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

     2. Le modalità di conversione delle autorizzazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Nulla osta regionale.

     1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni anche stagionali, per l'esercizio del commercio ai dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991, i Comuni hanno l'obbligo di inviare alla Regione:

     a) segnalazione della disponibilità residua delle relative aree, posteriore agli adempimenti di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'esatta indicazione della localizzazione, della superficie, del numero atto a consentire l'identificazione nella planimetria, dell'eventuale settore merceologico in cui l'area disponibile è inserita;

     b) comunicazione delle variazioni di disponibilità, all'atto stesso del loro accertamento;

     c) trasmissione delle deliberazioni istitutive di aree mercatali od extra mercatali, corredate delle relative planimetrie, contestualmente all'esecutività delle medesime.

     2. La Regione cura la pubblicazione, sul proprio Bollettino Ufficiale, degli elenchi delle aree pubbliche disponibili all'esercizio del commercio, entro novanta giorni dalla segnalazione obbligatoria da parte dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Tali elenchi sono aggiornati e pubblicati annualmente.

     3. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991 ne presentano istanza alla Regione. Le istanze redatte nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo ed in conformità alle modalità stabilite nei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, debbono espressamente indicare il Comune prescelto per il rilascio, individuato a norma dell'articolo 7 della presente legge. Sono considerate improcedibili le istanze di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991 che si riferiscono all'utilizzo di aree non comprese negli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale.

     4. L'istruttoria delle istanze viene svolta nel rispetto delle priorità previste dal D.M. 248/1993 nonché in osservanza dei criteri regionali di cui all'articolo 2, comma 1.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, concede il nulla osta regionale, sentita, nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 112/1991, la Commissione Regionale di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze. Il nulla osta viene notificato all'interessato ed al Comune dallo stesso indicato per il rilascio. L'eventuale rigetto dell'istanza viene notificato al solo richiedente.

 

     Art. 7. Rilascio e modifica dell'autorizzazione.

     1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991, deve essere effettuato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del nulla osta di cui all'articolo 6, comma 5 trasmesso dalla Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi:

     a) dal Comune ove risiedono o hanno sede legale le rispettivamente le persone fisiche o le società richiedenti;

     b) dal Comune nel quale sia ubicato almeno un posteggio a scelta del richiedente, qualora il medesimo risieda od abbia sede legale fuori dell'ambito regionale;

     c) dal Comune capoluogo della Provincia di maggior agio logistico per l'interessato e comunque a sua scelta, qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 112/1991, da soggetti che risiedono od hanno sede legale in altre Regioni.

     2. Il Comune nel notificare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ne informa contestualmente i Comuni sede di posteggio. Questi ultimi sono tenuti a rilasciare formale atto di concessione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

     3. La volturazione la sospensione, la revoca l'estensione merceologica dell'autorizzazione ed ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo sono effettuati dal Comune che lo ha rilasciato, anche per effetto di conversione.

     4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato al richiedente ed alla Regione.

     5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di dare immediata notizia della variazione di residenza o di sede legale al Comune titolare del rilascio o della conversione. Quest'ultimo analogamente provvede ad informare la Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del D.M. 248/1993.

 

     Art. 8. Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

     1. Al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche per effetto di conversione, compete:

     a) la revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 112/1991;

     b) la sospensione e la revoca conseguenti alle violazioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 112/1991.

     2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, il Comune sede di posteggio è tenuto a fornire immediata notizia dell'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio prevista dall'articolo 5, comma 2 della legge 112/1991 al Comune che ha rilasciato o convertito l'autorizzazione.

 

     Art. 9. Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati.

     1. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, i Comuni hanno l'obbligo di darne notizia alla Regione e alla Camera di Commercio competente nonché, ove occorra, al Comune di rilascio ed ai Comuni sede di posteggio:

     a) conversione dell'autorizzazione;

     b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/1991;

     c) volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

     d) revoca del titolo autorizzativo;

     e) estensione merceologica dell'autorizzazione;

     f) concessione del posteggio;

     g) decadenza dalla concessione di posteggio;

     h) cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;

     i) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;

     l) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991;

     m) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.

     2. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione cui sia stata comunicata dall'interessato la temporanea e volontaria sospensione dell'attività nei casi consentiti dalla legislazione vigente, è tenuto a fornirne immediata notizia alla Regione ed alla Camera di Commercio di competenza.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. [1]

     [1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate conseguenti l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 giugno 1994, n. 413.

     2. Le entrate per l'anno 1994 vengono introitate nell'apposito capitolo, istituito «per memoria» e denominato «Tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».

     3. Le entrate per l'anno 1995, previste in lire 1 miliardo, vengono introitate sul capitolo di entrata istituito ai sensi del comma 2.

     4. I Comuni provvedono alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 4, fatta eccezione della conversione indicata al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, mediante trasferimenti disposti annualmente dalla Giunta Regionale nella misura corrispondente al 60 per cento dell'importo introitato tramite la riscossione delle vigenti tasse di concessione regionale in materia. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito apposito capitolo denominato «Contributi agli Enti locali a concorso degli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di commercio su area pubblica, attribuite alle Regioni ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112».

     5. Le somme corrispondenti al restante 40 per cento vengono destinate ad integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 25990 dello stato di previsione della spesa, denominato «Finanziamenti e contributi in capitale ad Enti locali per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte»].

 

     Art. 11. Tasse di concessione regionale.

     1. In materia di tasse sulle concessioni regionali, valgono le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 nonché la tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. Fiere mercato e sagre.

     1. Sono fiere mercato e sagre le fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

     2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono istituite a norma dell'articolo 3, commi 4 e 12 della legge 112/1991, in osservanza dell'articolo 6 del D.M. 248/1993 nel rispetto dei criteri adottati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 2.

 

     Art. 13. Mercati e fiere domenicali e festivi.

     1. E' vietata l'istituzione di mercati, fiere mercato e sagre nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per manifestazioni finalizzate al commercio di una sola e determinata specializzazione merceologica che costituisca eccezionale offerta al consumatore, che comunque si svolgano a cadenza mensile o ad intervalli di maggiore durata.

     2. Tali manifestazioni sono istituite con le modalità richiamate al comma 2 dell'articolo 12.

     3. In concomitanza con lo svolgimento di dette manifestazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, del D.M. 248/1993.

     4. Le fiere mercato, le sagre e i mercati, domenicali e festivi, istituiti precedentemente all'entrata in vigore della legge 112/1991, possono continuare a svolgersi nel rispetto delle modalità previste dalla legge 112/1991 e dal D.M. 248/1993.

 

     Art. 14. Calendario delle fiere mercato e delle sagre.

     1. Il calendario regionale delle fiere mercato e delle sagre è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

     2. I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle fiere mercato e delle sagre istituite.

     3. L'elenco indica per ogni fiera: la denominazione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di svolgimento, gli estremi del provvedimento di istituzione o di variazione.

     4. Sarà cura del Comune comunicare annualmente, entro il 15 settembre, l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

 

     Art. 15. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47. [2]

     [1. L'articolo 2 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 16. Modifica dell'articolo 3 della L.R. 47/1987. [3]

     [1. Il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 17. Modifica dell'articolo 4 della L.R. 47/1987. [4]

     [1. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 47/1987 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 18. Vigilanza sull'attività subdelegata.

     1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge, osservano le norme ivi previste, nonché le direttive, gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati dalla Regione.

     2. La Giunta Regionale esercita, ai fini dell'articolo 67 dello Statuto della Regione, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.

     3. Accertata la protratta inadempienza dei Comuni in relazione allo svolgimento delle funzioni subdelegate ovvero la violazione delle norme della presente legge, degli atti regionali di indirizzo e di coordinamento, la Giunta Regionale, previa diffida, nomina Commissari ad acta, che si avvalgono degli uffici comunali.

     4. I Comuni commissariati non possono usufruire dei trasferimenti di cui all'articolo 10, comma 4.

 

     Art. 19. Norma transitoria.

     1. I Comuni che, entro la data di entrata in vigore del D.M. 248/1993, non hanno emesso gli atti di concessione relativi a posteggi esistenti e utilizzati con regolarità da operatori prima della summenzionata data, vi provvedono in conformità alle disposizioni del comma 2.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'attribuzione definitiva mediante concessione decennale, dei posteggi mercatali o extra mercatali, attenendosi alle seguenti disposizioni:

     a) il posteggio è assegnato all'operatore che lo abbia utilizzato per il maggior numero di volte fino all'entrata in vigore del D.M. 248/1993;

     b) l'utilizzo è attestato dal relativo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e, ove necessario, da altra documentazione in possesso del Comune.

     3. I Comuni, emessi gli atti di concessione di cui al comma 2, consentono il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato esclusivamente a quei soggetti, già titolari di autorizzazione di cui alla legge 398/1976, che ne abbiano fatto richiesta in data anteriore all'entrata in vigore del D.M. 248/1993. Il trasferimento avviene al rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie. Nel caso di domande concorrenti, prevale il soggetto titolare di concessione di posteggio rilasciata in data anteriore.

     4. Contestualmente all'assegnazione del posteggio i Comuni ne danno notizia alla Regione ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

     5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione pervenute all'Amministrazione Regionale a partire dalla data di entrata in vigore della legge 112/1991 e fino all'entrata in vigore della presente legge possono essere perfezionate entro quindici giorni a partire da apposita richiesta formulata dalla Regione, mantenendo le priorità derivanti dalla data di presentazione della stessa.

     6. Ai fini del rilascio del nulla osta regionale, all'istruttoria di dette domande si procede nel rispetto delle modalità stabilite dal D.M. 248/1993 nonché dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 112/1991. In particolare, le domande inoltrate ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 112/1991 sono esaminate ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 2.

     7. Dalla data di adozione del decreto di nulla osta saranno seguite le procedure di cui all'articolo 7.

     8. Le tasse annuali, relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante di cui alla legge 398/1976, introitate dai Comuni per l'anno 1994, nelle more di svolgimento delle operazioni di conversione delle medesime in quelle previste dalla legge 112/1991, sono considerate corrispettivo degli oneri derivanti dalle operazioni stesse.

     9. Le manifestazioni a carattere periodico, già istituite ai sensi della L.R. 47/1987, possono continuare ad essere svolte, applicando le modalità stabilite dalla legge 112/1991 e dal D.M. 248/1993 fino all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Norma abrogativa.

     1. Il Capo IV della L.R. 47/1987 è abrogato.

 

 


[1] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 novembre 2008, n. 31.