Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 13/02/1995 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Funzioni di indirizzo della Regione. |
Art. 3. Nomina Commissioni consultive. |
Art. 4. Funzioni subdelegate ai Comuni. |
Art. 5. Conversione dell'autorizzazione. |
Art. 6. Nulla osta regionale. |
Art. 7. Rilascio e modifica dell'autorizzazione. |
Art. 8. Revoca e sospensione dell'autorizzazione. |
Art. 9. Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. Tasse di concessione regionale. |
Art. 12. Fiere mercato e sagre. |
Art. 13. Mercati e fiere domenicali e festivi. |
Art. 14. Calendario delle fiere mercato e delle sagre. |
Art. 15. Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47. |
Art. 16. Modifica dell'articolo 3 della L.R. 47/1987. |
Art. 17. Modifica dell'articolo 4 della L.R. 47/1987. |
Art. 18. Vigilanza sull'attività subdelegata. |
Art. 19. Norma transitoria. |
Art. 20. Norma abrogativa. |
§ 4.4.20 - Legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17.
Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche - Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47.
(B.U. 22 febbraio 1995, n. 8).
Art. 1. Finalità.
1. Con la presente legge la Regione disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dalla
Art. 2. Funzioni di indirizzo della Regione.
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, emana criteri afferenti agli articoli 2, comma 3 e 3, comma 12 della
2. Le deliberazioni istitutive di nuove aree mercatali, extra mercatali o di ampliamento delle aree esistenti sono adottate dai Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 3, comma 12 della legge 11 2/ 1991, posteriormente all'emanazione dei criteri di cui al precedente comma 1 ed in loro conformità.
Art. 3. Nomina Commissioni consultive.
1. Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale in conformità all'articolo 4, commi 2, 3 e 4 della
2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti, che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Qualora non siano pervenute le designazioni nei termini fissati al precedente comma il Presidente della Giunta Regionale, avvalendosi del potere di surroga, provvede comunque nel termine di 30 giorni alla nomina delle Commissioni.
Art. 4. Funzioni subdelegate ai Comuni.
1. Ai Comuni sono subdelegate le funzioni amministrative inerenti:
a) la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della abrogata
b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della
c) la volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
d) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo, conseguenti la violazione di norme di legge o regolamentari;
e) l'estensione merceologica dell'autorizzazione, ai sensi della legislazione statale vigente;
f) la rinuncia, comunicata dall'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
g) il trasferimento di posteggio di cui all'articolo 7, comma 8 del
h) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.
Art. 5. Conversione dell'autorizzazione.
1. La conversione delle autorizzazioni, rilasciate ai sensi della
a) dal Comune di rilascio dell'autorizzazione, se ubicato nel territorio regionale;
b) da uno dei Comuni, a scelta dell'interessato, nel quale sia localizzato almeno un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un Comune insistente sul territorio di altra Regione;
c) da uno dei Comuni capoluogo di Provincia, a scelta
dell'interessato, qualora l'operatore sia in possesso di una autorizzazione
rilasciata, ai sensi della
territorio di altra Regione ma non sia titolare di alcuna concessione di
posteggio nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
2. Le modalità di conversione delle autorizzazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 6. Nulla osta regionale.
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni anche stagionali, per l'esercizio del commercio ai dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, comma 3 della
a) segnalazione della disponibilità residua delle relative aree, posteriore agli adempimenti di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 3 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con l'esatta indicazione della localizzazione, della superficie, del numero atto a consentire l'identificazione nella planimetria, dell'eventuale settore merceologico in cui l'area disponibile è inserita;
b) comunicazione delle variazioni di disponibilità, all'atto stesso del loro accertamento;
c) trasmissione delle deliberazioni istitutive di aree mercatali od extra mercatali, corredate delle relative planimetrie, contestualmente all'esecutività delle medesime.
2. La Regione cura la pubblicazione, sul proprio Bollettino Ufficiale, degli elenchi delle aree pubbliche disponibili all'esercizio del commercio, entro novanta giorni dalla segnalazione obbligatoria da parte dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Tali elenchi sono aggiornati e pubblicati annualmente.
3. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della
4. L'istruttoria delle istanze viene svolta nel rispetto delle priorità previste dal
5. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, concede il nulla osta regionale, sentita, nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, della
Art. 7. Rilascio e modifica dell'autorizzazione.
1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della
a) dal Comune ove risiedono o hanno sede legale le rispettivamente le persone fisiche o le società richiedenti;
b) dal Comune nel quale sia ubicato almeno un posteggio a scelta del richiedente, qualora il medesimo risieda od abbia sede legale fuori dell'ambito regionale;
c) dal Comune capoluogo della Provincia di maggior agio logistico per l'interessato e comunque a sua scelta, qualora l'autorizzazione sia richiesta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della
2. Il Comune nel notificare all'interessato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ne informa contestualmente i Comuni sede di posteggio. Questi ultimi sono tenuti a rilasciare formale atto di concessione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La volturazione la sospensione, la revoca l'estensione merceologica dell'autorizzazione ed ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo sono effettuati dal Comune che lo ha rilasciato, anche per effetto di conversione.
4. Il mancato rilascio dell'autorizzazione è comunicato al richiedente ed alla Regione.
5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di dare immediata notizia della variazione di residenza o di sede legale al Comune titolare del rilascio o della conversione. Quest'ultimo analogamente provvede ad informare la Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dall'articolo 21 del
Art. 8. Revoca e sospensione dell'autorizzazione.
1. Al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, anche per effetto di conversione, compete:
a) la revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'articolo 5 della
b) la sospensione e la revoca conseguenti alle violazioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 della
2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca, il Comune sede di posteggio è tenuto a fornire immediata notizia dell'avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio prevista dall'articolo 5, comma 2 della
Art. 9. Comunicazioni alla Regione ed agli Enti interessati.
1. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di seguito elencati, i Comuni hanno l'obbligo di darne notizia alla Regione e alla Camera di Commercio competente nonché, ove occorra, al Comune di rilascio ed ai Comuni sede di posteggio:
a) conversione dell'autorizzazione;
b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della
c) volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
d) revoca del titolo autorizzativo;
e) estensione merceologica dell'autorizzazione;
f) concessione del posteggio;
g) decadenza dalla concessione di posteggio;
h) cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
i) sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;
l) rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi, qualora l'attività sia autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della
m) ogni ulteriore adempimento connesso a successive modificazioni del titolo autorizzativo.
2. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione cui sia stata comunicata dall'interessato la temporanea e volontaria sospensione dell'attività nei casi consentiti dalla legislazione vigente, è tenuto a fornirne immediata notizia alla Regione ed alla Camera di Commercio di competenza.
Art. 10. Norma finanziaria. [1]
[1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le entrate conseguenti l'applicazione dell'articolo 11, comma 2, della
2. Le entrate per l'anno 1994 vengono introitate nell'apposito capitolo, istituito «per memoria» e denominato «Tasse sulle concessioni regionali per il rilascio ed il rinnovo annuale delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».
3. Le entrate per l'anno 1995, previste in lire 1 miliardo, vengono introitate sul capitolo di entrata istituito ai sensi del comma 2.
4. I Comuni provvedono alla copertura finanziaria delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate di cui all'articolo 4, fatta eccezione della conversione indicata al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, mediante trasferimenti disposti annualmente dalla Giunta Regionale nella misura corrispondente al 60 per cento dell'importo introitato tramite la riscossione delle vigenti tasse di concessione regionale in materia. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 è istituito apposito capitolo denominato «Contributi agli Enti locali a concorso degli oneri sostenuti dai Comuni per l'esercizio delle funzioni subdelegate in materia di commercio su area pubblica, attribuite alle Regioni ai sensi della
5. Le somme corrispondenti al restante 40 per cento vengono destinate ad integrazione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 25990 dello stato di previsione della spesa, denominato «Finanziamenti e contributi in capitale ad Enti locali per investimenti relativi allo sviluppo di strutture della rete distributiva del commercio in Piemonte»].
Art. 11. Tasse di concessione regionale.
1. In materia di tasse sulle concessioni regionali, valgono le norme previste dalla
Art. 12. Fiere mercato e sagre.
1. Sono fiere mercato e sagre le fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono istituite a norma dell'articolo 3, commi 4 e 12 della
Art. 13. Mercati e fiere domenicali e festivi.
1. E' vietata l'istituzione di mercati, fiere mercato e sagre nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per manifestazioni finalizzate al commercio di una sola e determinata specializzazione merceologica che costituisca eccezionale offerta al consumatore, che comunque si svolgano a cadenza mensile o ad intervalli di maggiore durata.
2. Tali manifestazioni sono istituite con le modalità richiamate al comma 2 dell'articolo 12.
3. In concomitanza con lo svolgimento di dette manifestazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, del
4. Le fiere mercato, le sagre e i mercati, domenicali e festivi, istituiti precedentemente all'entrata in vigore della
Art. 14. Calendario delle fiere mercato e delle sagre.
1. Il calendario regionale delle fiere mercato e delle sagre è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.
2. I Comuni trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco cronologico delle fiere mercato e delle sagre istituite.
3. L'elenco indica per ogni fiera: la denominazione, la ricorrenza, i settori merceologici ammessi, il luogo di svolgimento, la data e l'orario di svolgimento, gli estremi del provvedimento di istituzione o di variazione.
4. Sarà cura del Comune comunicare annualmente, entro il 15 settembre, l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
Art. 15. Sostituzione dell'articolo 2 della
[1. L'articolo 2 della
(Omissis).]
Art. 16. Modifica dell'articolo 3 della
[1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).]
Art. 17. Modifica dell'articolo 4 della
[1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).]
Art. 18. Vigilanza sull'attività subdelegata.
1. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge, osservano le norme ivi previste, nonché le direttive, gli atti di indirizzo e di coordinamento emanati dalla Regione.
2. La Giunta Regionale esercita, ai fini dell'articolo 67 dello Statuto della Regione, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.
3. Accertata la protratta inadempienza dei Comuni in relazione allo svolgimento delle funzioni subdelegate ovvero la violazione delle norme della presente legge, degli atti regionali di indirizzo e di coordinamento, la Giunta Regionale, previa diffida, nomina Commissari ad acta, che si avvalgono degli uffici comunali.
4. I Comuni commissariati non possono usufruire dei trasferimenti di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 19. Norma transitoria.
1. I Comuni che, entro la data di entrata in vigore del
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni procedono all'attribuzione definitiva mediante concessione decennale, dei posteggi mercatali o extra mercatali, attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) il posteggio è assegnato all'operatore che lo abbia utilizzato per il maggior numero di volte fino all'entrata in vigore del
b) l'utilizzo è attestato dal relativo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e, ove necessario, da altra documentazione in possesso del Comune.
3. I Comuni, emessi gli atti di concessione di cui al comma 2, consentono il trasferimento da un posteggio ad un altro non ancora assegnato esclusivamente a quei soggetti, già titolari di autorizzazione di cui alla
4. Contestualmente all'assegnazione del posteggio i Comuni ne danno notizia alla Regione ed al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione pervenute all'Amministrazione Regionale a partire dalla data di entrata in vigore della
6. Ai fini del rilascio del nulla osta regionale, all'istruttoria di dette domande si procede nel rispetto delle modalità stabilite dal
7. Dalla data di adozione del decreto di nulla osta saranno seguite le procedure di cui all'articolo 7.
8. Le tasse annuali, relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante di cui alla
9. Le manifestazioni a carattere periodico, già istituite ai sensi della
Art. 20. Norma abrogativa.
1. Il Capo IV della
[1] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 17 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 17 della