Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 29/09/2014 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16) |
Art. 2. (Norma transitoria) |
Art. 3. (Abrogazioni) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 3.8.62 - L.R. 29 settembre 2014, n. 10.
Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).
(B.U. 2 ottobre 2014, n. 40)
Art. 1. (Modifiche alla
1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della
"b bis) l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;".
2. Il comma 1 dell'articolo 19 della
"1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a) tre membri, di cui uno espressione delle minoranze, nominati dal Consiglio regionale e uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;
b) un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università aventi sede legale sul territorio piemontese e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
c) uno studente designato dai membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.".
3. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.".
4. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della
"f) i regolamenti dei servizi; ".
5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della
"f bis) la nomina delle Commissioni;".
6. L'articolo 23 bis della l.r.16/1992, come inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della l.r.5/2014, è sostituito dal seguente:
"Art. 23 bis. (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario)
1. È istituita l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis), quale organo consultivo del Consiglio di amministrazione dell'Ente, della Regione e del Comitato regionale di coordinamento delle università del Piemonte.
2. L'Assemblea regionale degli studenti è composta da:
a) sei rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi di Torino;
b) tre rappresentanti degli studenti del Politecnico di Torino;
c) due rappresentanti degli studenti dell'Università degli studi del Piemonte orientale;
d) un rappresentante degli studenti degli istituti equipollenti ai sensi di legge;
e) un rappresentante degli studenti fruitori del servizio abitativo nelle residenze universitarie.
3. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni espresse dagli studenti.
4. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e non possono svolgere più di due mandati.
5. All'Assemblea regionale degli studenti compete:
a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
g) formulare proposte al Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Piemonte, il quale può interpellare l'Assemblea stessa quando lo ritiene opportuno;
h) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente;
i) designare il rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente di cui all'articolo 19 , comma 1, lettera c).
6. I pareri obbligatori di cui al comma 5, lettere a) e b) sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
7. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte dell'Assemblea regionale degli studenti.
8. Qualora il Consiglio di Amministrazione non si conformi al parere espresso dall'Assemblea regionale degli studenti ai sensi del comma 5, lettera a) è tenuto a darne congrua ed adeguata motivazione.
9. L'Assemblea regionale degli studenti disciplina, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e funzionamento ed individua tra i propri componenti il Presidente.
10. L'Assemblea regionale degli studenti si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti.
11. Alle riunioni dell'Assemblea regionale degli studenti partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
12. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti hanno accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente. ".
7. Il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r.16/1992, come inserito dal comma 7 dell'articolo 2 della l.r.5/2014, è sostituito dal seguente:
"2 bis. I membri dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario non hanno diritto a compenso ma esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio.".
8. Dopo l'articolo 29 della
"Art. 29 bis. (Comitato regionale di coordinamento delle Università del Piemonte)
1. Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del
2. In particolare al Comitato compete:
a) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
b) formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
c) formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
d) esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
e) formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
f) esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
g) redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.
3. I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
4. Per gravi motivi o in casi di estrema urgenza il Consiglio di Amministrazione dell'Ente o la Regione possono fissare un termine diverso, comunque non inferiore a sette giorni per l'espressione del parere da parte del Comitato.
5. Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso debbono darne adeguata e documentata motivazione.
6. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
7. Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.".
Art. 2. (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, nelle more dell'istituzione dell'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della l.r.16/1992 come modificata dalla presente legge, è designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati accademici e nei Consigli di amministrazione delle università presenti sul territorio piemontese.
Art. 3. (Abrogazioni)
1. I commi 1, 5 e 7 dell'articolo 2 della
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.