§ 3.8.7 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49.
Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 informazione e cultura
Data:03/09/1991
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Commissione per le attività di orientamento musicale).
Art. 3.  (Adempimenti dei Comuni).
Art. 4.  (Funzionamento e durata dei corsi).
Art. 5.  (Scelta ed incarico degli insegnanti).
Art. 6.  (Adempimenti della Regione).
Art. 7.  (Vincolo di destinazione dei contributi).
Art. 8.  (Sussidi didattici).
Art. 9.  (Prove finali, attestati Commissioni esaminatrici).
Art. 10.  (Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private).
Art. 11.  (Programma e durata dei corsi).
Art. 12.  (Vincolo di destinazione dei contributi).
Art. 13.  (Adempimenti della Regione).
Art. 14.  (Finanziamento degli interventi).


§ 3.8.7 - Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49. [1]

Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte.

(B.U. n. 37 dell'11 settembre 1991).

 

Art. 1. (Oggetto della legge). [2]

     1. La Regione Piemonte, in applicazione dell'articolo 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concede contributi per le attività corsuali di orientamento musicale, allo scopo di diffondere il gusto della musica, di sviluppare tra i frequentanti personali attitudini alla conoscenza e all'esecuzione di tutti i generi musicali, di promuovere attività disciplinate di gruppo.

     2. Tali attività si distinguono in corsi di tipo corale, strumentale, bandistico; nell'ambito dei corsi strumentali sono compresi tutti gli strumenti musicali:

     a) ad aria e a fiato: a bocca, ad ancia, a bocchino;

     b) a percussione, sia a suono determinato che a suono indeterminato: strumenti a percussione di metallo, di legno, con membrana, con corde ed a percussione eccezionale;

     c) a corda, a pizzico, ad arco e ruota;

     d) elettronici.

     3. Rispetto all'organizzazione si distinguono in:

     a) corsi organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle Associazioni musicali;

     b) corsi a carattere pre-accademico di Istituti e Scuole di musica civiche e private [3].

     4. Le Associazioni musicali, gli Istituti e le Scuole di musica devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte.

 

     Art. 2. (Commissione per le attività di orientamento musicale). [4]

     1. E' istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale.

     2. Tale Commissione è composta da:

     a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

     b) tre esperti, designati dal Consiglio Regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza è attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

     c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non è immediatamente rinnovabile.

     3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio [5].

 

Titolo I

ATTIVITA' CORSUALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE E BANDISTICO

 

     Art. 3. (Adempimenti dei Comuni).

     1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione, i comuni che intendono organizzare corsi di orientamento musicale con contributo regionale fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda, dalla quale risulti [6]:

     a) l'esatta denominazione del Comune, la sede ed illegale rappresentante;

     b) il numero complessivo dei corsi di orientamento musicale che si chiede di organizzare, direttamente o avvalendosi delle Associazioni musicali, per queste ultime deve essere segnata, per esteso, la denominazione dell'Associazione la sede ed il legale rappresentante - indicando per ciascuno di essi:

     1) il tipo;

     2) il numero di ore di insegnamento previsto;

     3) i docenti prescelti provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento;

     4) la previsione del numero degli allievi e successivamente i nominativi degli iscritti;

     5) la sede;

     6) se trattasi di corsi di rinnovo del ciclo o di corsi di prima istituzione;

     7) la descrizione dei locali ove si svolgono i corsi; in ogni caso i locali devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Alla domanda, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto in copia autenticata dell'Associazione stessa.

     3. La sede legale ed amministrativa delle Associazioni musicali [7] deve essere stabilita nel Comune dove avrà svolgimento il corso.

 

     Art. 4. (Funzionamento e durata dei corsi).

     1. Per i corsi di tipo bandistico, corale e strumentale, articolati in cicli di tre anni, la durata non può essere inferiore a sette mesi e devono essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno [8].

     2. [Per gli altri corsi, che si articoleranno in cicli minimi di tre anni, la durata non potrà essere inferiore ai setti mesi e dovranno essere svolte almeno centocinquanta ore di lezione per anno] [9].

     3. Per i corsi bandistici e corali [10], le classi di primo anno, per ottenere il contributo regionale, dovranno avere un minimo di dodici allievi ed un massimo di trenta; quelle di secondo e terzo anno dovranno avere un minimo di dieci allievi al di sotto dei quali non verrà concesso il contributo regionale.

     4. Per ottenere il contributo regionale per i corsi strumentali le classi di primo, secondo e terzo anno devono avere un minimo di quattro allievi ed un massimo di quindici. Le classi dal secondo anno in poi, pur mantenendo i criteri di numero minimo e numero massimo di allievi che le compongono, possono essere formate da allievi provenienti da più classi del medesimo strumento del corso dell'anno precedente [11].

     5. Ai corsi di orientamento musicale possono essere iscritti aspiranti di età 1/00 inferiore agli otto anni.

     6. [Per l'iscrizione ai corsi di orientamento musicale gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita] [12].

 

     Art. 5. (Scelta ed incarico degli insegnanti).

     1. L'incarico è conferito dal comune con apposito provvedimento amministrativo, su indicazione dell'associazione musicale nel caso in cui il comune si avvalga delle associazioni musicali [13].

     2. La scelta degli insegnanti, provvisti di titoli adeguati al tipo di insegnamento, avviene a cura dei Comuni o Associazioni musicali promotrici, fra quelli iscritti in un apposito Albo regionale nonché fra coloro che risultano di chiara fama e in possesso di particolare professionalità da valutarsi a cura della competente Commissione tecnica di cui all'articolo 2. I criteri di iscrizione all'Albo ed i requisiti professionali richiesti per ciascun corso. saranno precisati con successivo provvedimento del Consiglio Regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge [14].

     3. L'Albo viene conservato e aggiornato presso la struttura regionale competente; l'iscrizione all'Albo è gratuita [15].

     4. In attesa dell'approvazione dei criteri di iscrizione all'Albo i Comuni o le Associazioni musicali potranno impiegare nelle attività concorsuali personale docente che dovrà essere in possesso dei titoli adeguati al tipo di insegnamento.

 

     Art. 6. (Adempimenti della Regione).

     1. Entro novanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente approva il piano dei corsi di orientamento musicale di tipo bandistico, corale, strumentale e l'assegnazione dei contributi ai comuni che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione [16].

     2. I criteri di valutazione per la formulazione del piano corsi sono i seguenti:

     a) ubicazione in zone prive o con scarsa presenza di corsi;

     b) domanda di Comuni che non hanno avuto il corso l'anno scolastico precedente rispetto a coloro che hanno appena terminato il ciclo;

     c) per i Comuni che hanno appena terminato il ciclo, ma le cui dimensioni giustificano il rinnovo dello stesso, si fa riferimento al risultato finale del ciclo precedente.

     3. Il contributo concesso è finalizzato al compenso degli insegnanti e alla dotazione dei sussidi didattici.

     4. L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione a seguito di invio, da parte dei comuni, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione regionale di assegnazione del contributo, del provvedimento amministrativo comprovante l'attivazione del corso [17].

     5. Resta di competenza della Regione, oltre quanto stabilito dalla presente legge, la funzione amministrativa concernente il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei piani e dei programmi.

     6. La Regione esercita la vigilanza sui corsi avvalendosi anche dei Comuni.

 

     Art. 7. (Vincolo di destinazione dei contributi).

     1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati ai Comuni sede di corso, finalizzati al compenso degli insegnanti titolari delle attività corsuali approvate e alla dotazione dei sussidi didattici e non possono essere utilizzati per altre finalità.

     2. I Comuni entro il 31 luglio di ogni anno dovranno presentare un rendiconto della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta.

 

     Art. 8. (Sussidi didattici).

     1. I Comuni o le Associazioni, nel caso in cui il Comune si avvalga delle Associazioni musicali, dovranno provvedere ad una adeguata dotazione di sussidi didattici, secondo le indicazioni dei programmi di attuazione dei corsi che saranno stabiliti di anno in anno dall'Assessorato regionale competente.

 

     Art. 9. (Prove finali, attestati Commissioni esaminatrici).

     1. Al termine dell'ultimo anno del ciclo, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali [18].

     2. Tali prove si svolgeranno nell'ultima settimana di attività del corso in conformità degli ordinamenti didattici.

     3. Nelle prove finali le Commissioni esaminatrici sono nominate dall'amministrazione comunale competente e sono composte da:

a) un esperto con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del personale didattico;

c) un rappresentante del comune [19].

     4. Il passaggio all'anno successivo si consegue, di norma, sulla base di semplice scrutinio di fine anno, per gli allievi che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni [20].

 

 

Titolo II

SCUOLE ED ISTITUTI DI MUSICA

 

     Art. 10. (Adempimenti istituti e scuole di musica civiche e private).

     1. Nel periodo individuato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, gli istituti e le scuole di musica civiche e private, che intendono ottenere il contributo regionale per i corsi di formazione musicale a carattere pre-accademico, fanno pervenire alla struttura regionale competente la domanda con la seguente documentazione [21]:

     a) programma dell'attività che si intende svolgere;

     b) bilancio preventivo;

     c) questionario, compilato, predisposto dalla Regione Piemonte;

     d) [consuntivo della completa contabilità dalla quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta] [22];

     e) documentazione comprovante la rispondenza dei locali ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

     2. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto in copia autenticata.

     2 bis. Gli istituti e le scuole di musica civiche e private beneficiarie del contributo regionale presentano entro il 30 settembre dell'anno successivo il rendiconto completo dei corsi finanziati, dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno dell'attività di cui si tratta [23].

 

     Art. 11. (Programma e durata dei corsi). [24]

     1. La durata dei corsi, il numero delle lezioni, le materie ed i programmi devono essere quelle previste nei Conservatori di Stato.

     2. E' previsto altresì un biennio preparatorio, al quale possono accedere aspiranti di età non inferiore agli 8 anni, al termine del quale una Commissione composta da almeno tre docenti esamina i candidati per l'accertamento attitudinale e l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 10; per l'iscrizione ai corsi gli aspiranti devono presentare il certificato di nascita [25].

 

     Art. 12. (Vincolo di destinazione dei contributi).

     1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono vincolati all'attuazione delle attività didattiche per le quali sono stati erogati e non possono essere utilizzati per altre finalità, per spese di gestione o acquisto strumenti musicali e arredi.

 

     Art. 13. (Adempimenti della Regione).

     1. Entro sessanta giorni dal termine della presentazione delle domande, sentita la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, la struttura regionale competente assegna i contributi agli istituti e scuole di musica civiche e private che abbiano presentato, nei termini, regolare domanda con la richiesta documentazione [26].

     2. I criteri di valutazione per l'assegnazione dei contributi sono i seguenti:

     a) numero allievi frequentanti;

     b) numero classi;

     c) [numero licenze, compimenti e diplomi conseguiti presso i Conservatori] [27].

 

     Art. 14. (Finanziamento degli interventi).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 1.200.000.000.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante istituzione di apposito capitolo, avente la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni per il sostegno di attività corsuali di orientamento musicale nel settore bandistico, strumentale e corale, nonché agli Istituti e Scuole civiche e private di musica per attività professionali» e con la dotazione di lire 1.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura della spesa di cui ai commi precedenti si provvede mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare del cap. 11950 del bilancio per l'anno finanziario 1991.

     4. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

     5. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 1 agosto 2018, n. 11.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 1995, n. 21.

[3] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. n. 21/1995.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 13 ottobre 2004, n. 25.

[6] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. n. 21/1995.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[9] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. n. 21/1995.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. n. 21/1995.

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[14] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. n. 21/1995.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[20] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 21/1995.

[21] Alinea così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[22] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[25] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. n. 21/1995.

[26] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.

[27] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16.