Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 23/02/1995 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 3.8.16 - Legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21. [1]
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49: «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte».
(B.U. 1 marzo 1995, n. 9).
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della
1. All'articolo 4, comma 3, dopo le parole «Per i corsi bandistici» sono aggiunte le parole «e corali».
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della
(Omissis).
1. All'articolo 5, comma 2, della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre».
1. Il comma 4 dell'articolo 9 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
[1] Abrogata dall'art. 45 della