| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 3. servizi sociali | 
| Capitolo: | 3.8 informazione e cultura | 
| Data: | 13/10/2004 | 
| Numero: | 25 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 3.8.36 - L.R. 13 ottobre 2004, n. 25. [1]
Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).
(B.U. 15 ottobre 2004, n. 41 – suppl. n. 3).
				     1. Il comma 3 dell’articolo 2 della 
				“3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla 
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell’Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo - I – Spese correnti), del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, unità che presenta la necessaria disponibilità.
3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.
				[1] Abrogata dall'art. 45 della