§ 3.3.21 – L.R. 7 marzo 1988, n. 12.
Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:07/03/1988
Numero:12


Sommario
Art. 15.      1. I termini previsti dall'art. 30 - 1° comma e 36 - 3° comma, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, come modificati dai precedenti artt. 7 e 13, nonché quelli previsti dagli artt. 31 ter - 8° e 11° [...]
Art. 16.      1. Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell'art. 36 della L.R. 23 ottobre 1982, n. 20 e dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, da parte dei [...]
Art. 17.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto [...]


§ 3.3.21 – L.R. 7 marzo 1988, n. 12. [1]

Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte».

(B.U. 16 marzo 1988, n. 11).

 

     Artt. 1.- 14. [2]

 

Art. 15.

     1. I termini previsti dall'art. 30 - 1° comma e 36 - 3° comma, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, come modificati dai precedenti artt. 7 e 13, nonché quelli previsti dagli artt. 31 ter - 8° e 11° comma, 31 quater - 6° e 7° comma e 37 bis - 1° comma, della stessa legge, come aggiunti dai precedenti artt. 9, 10 e 14, sono riferiti all'entrata in vigore della presente legge «Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 - Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte».

 

     Art. 16.

     1. Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell'art. 36 della L.R. 23 ottobre 1982, n. 20 e dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, da parte dei Comuni singoli e del Comune di Torino successivamente al 31 ottobre 1987 e fino all'entrata in vigore della presente legge sono convalidate.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale.


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[2] Il testo è stato integrato nella L.R. 23 agosto 1982, n. 20.