Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 07/03/1988 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 15. 1. I termini previsti dall'art. 30 - 1° comma e 36 - 3° comma, della L.R. 23 agosto 1982, n. 20, come modificati dai precedenti artt. 7 e 13, nonché quelli previsti dagli artt. 31 ter - 8° e 11° [...] |
Art. 16. 1. Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell'art. 36 della L.R. 23 ottobre 1982, n. 20 e dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 1985, n. 9, da parte dei [...] |
Art. 17. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto [...] |
§ 3.3.21 – L.R. 7 marzo 1988, n. 12. [1]
Integrazioni e modifiche della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 «Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della regione Piemonte».
(B.U. 16 marzo 1988, n. 11).
Artt. 1.- 14. [2]
1. I termini previsti dall'art. 30 - 1° comma e 36 - 3° comma, della
1. Le erogazioni delle prestazioni socio-assistenziali previste dal precedente testo dell'art. 36 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, 6° comma, dello Statuto regionale.
[1] Abrogata dall’art. 65 della
[2] Il testo è stato integrato nella