Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/07/2015 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59) |
§ 3.1.161 - L.R. 13 luglio 2015, n. 15.
Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 (Piano socio-sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1985-1987).
(B.U. 16 luglio 2015 - suppl. 1° al n. 28)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 27 della
1. L'alinea del primo comma dell'articolo 27 della
"1. Il presidio Gradenigo è riconosciuto quale presidio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) TO 2. I presupposti per il riconoscimento sono:".
2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 27 della
"a) l'ubicazione nel bacino territoriale di azienda sanitaria locale che, sulla base delle necessità demografiche e territoriali, richiede il suo apporto operativo;".
3. La lettera b) del primo comma dell'articolo 27 della
4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 27 della
"c) il mantenimento di un ordinamento dei servizi esistenti corrispondente agli ospedali gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali, ai sensi del
5. Dopo il primo comma dell'articolo 27 della
"1. bis. Il presidio Gradenigo, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del
6. Il secondo comma dell'articolo 27 della
"2. L'Ente titolare del presidio Gradenigo conserva l'autonomia giuridico amministrativa.".
7. Il terzo comma dell'articolo 27 della
"3. La regolamentazione dei rapporti con il presidio Gradenigo è definita con accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8 quinquies del
8. Il quarto comma dell'articolo 27 della
"4. Le integrazioni dei servizi e delle prestazioni del presidio Gradenigo, ivi compreso il servizio di emergenza ospedaliera, con quelli dei presidi gestiti direttamente dell'ASL TO 2 sono regolati dai programmi di cui all'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera a), del
9. Il quinto comma dell'articolo 27 della
"5. L'ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 15 undecies del
10. La rubrica dell'articolo 27 della
"Art. 27. (Presidio sanitario dell'ASL TO 2, ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).".