Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 21/01/1991 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e della L.R. 23 gennaio 1986, n. 5, è aumentato del 60% |
Art. 2. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 [...] |
§ 1.3.10 – L.R. 21 gennaio 1991, n. 5. [1]
Integrazioni e modificazioni alla L.R. 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modificazioni.
(B.U. 23 gennaio 1991, n. 4).
1. La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 2 della
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991 e, sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della