§ 1.3.6 – L.R. 23 gennaio 1986, n. 5.
Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 10/72, modificata con le leggi regionali 33/77, 74/78, 14/79, 77 e 78/80 e 5/84.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:23/01/1986
Numero:5


Sommario
Art. unico.      La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato, come fissata dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è aumentata dell'80%


§ 1.3.6 – L.R. 23 gennaio 1986, n. 5.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla L.R. 10/72, modificata con le leggi regionali 33/77, 74/78, 14/79, 77 e 78/80 e 5/84.

(B.U. 29 gennaio 1986, n. 4).

 

Art. unico.

     La misura del rimborso spese che compete ai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato, come fissata dall'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 77, è aumentata dell'80%.

     Per ogni assenza dalle riunioni inerenti all'esercizio del mandato viene operata una trattenuta di 1/5 dell'importo di rimborso spese mensile.

     Le assenze rilevanti agli effetti della trattenuta di cui al comma precedente sono definite da apposita deliberazione del Consiglio Regionale su apposita proposta dell'Ufficio di Presidenza.

     Le nuove misure sono applicate a far tempo dal 1° gennaio 1986.