Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 22/12/1907 |
Numero: | 794 |
Sommario |
Art. 1. All'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge del 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente periodo |
Art. 2. All'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è aggiunto il seguente capoverso |
§ 30.6.e - Legge 22 dicembre 1907, n. 794. [1]
Modificazione degli articoli 16 e 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sul credito fondiario.
(G.U. 31 dicembre 1907, n. 308).
All'ultimo capoverso dell'art. 16 della
"Purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata".
Allo stesso art. 16 è aggiunto il seguente capoverso:
"Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già inscritte al tempo della concessione del mutuo."
All'art. 20 della
"La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulò il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprietà del fondo ipotecato".
[1] Abrogata dall'art. 24 del