§ 30.6.1 – L. 22 dicembre 1905, n. 592.
Recante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:22/12/1905
Numero:592


Sommario
Art. 1.      Alle disposizioni delle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183, sono recate le [...]
Art. 2.      Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli istituti di [...]
Art. 3.      Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio [...]
Art. 4.      All'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è sostituito il seguente
Art. 5.      I mutui fondiari, che saranno trasformati a tenore della presente legge, dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto [...]
Art. 6.      Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti, la eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il [...]
Art. 7.      Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese [...]
Art. 8.      L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere [...]
Art. 9.      Oltre quanto è disposto agli articoli 4 e 10, nessuna tassa sarà dovuta all'erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi [...]
Art. 10.      Per i mutui non superiori a lire 20,000 sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorrà profittare della disposizioni degli articoli 4 e [...]
Art. 11.      La facoltà di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a [...]
Art. 12.      E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle [...]
Art. 13.      Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali è costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, il mutuatario pagherà per i primi [...]
Art. 14.      Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, è ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle [...]
Art. 15.      I mutuatari, quando non vogliano liberare i beni sui quali si vuole costituire il mutuo fondiario dai canoni od altri oneri reali su essi gravanti o non possano ottenere [...]
Art. 16.      Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle [...]
Art. 17.      Le società, gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri istituti, i quali per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo d'impiegare in titoli emessi o [...]
Art. 18.      Le cartelle fondiarie possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, [...]
Art. 19.      Le quotazioni medie di borsa delle cartelle fondiarie di qualunque saggio d'interesse saranno fatte unicamente al prezzo secco, non compresi gli interessi in corso
Art. 20.      Per le stipulazioni in cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui [...]
Art. 21.      Sono ridotti alla metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario tanto per i nuovi mutui, quanto per [...]
Art. 22.      Gli istituti di credito fondiario, per rendere agevole ai mutuatari il pagamento di tutte le spese di trattazione e stipulazione dei mutui, possono determinarle [...]
Art. 23.      E' data facoltà ai delegati degli istituti di credito fondiario, che si presentano con certificato storico catastale riguardante determinati fondi, di far ricerche sui [...]
Art. 24.      Gli Istituti di credito fondiario sono dispensati dalla formalità della registrazione delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari
Art. 25.      Un regolamento da approvarsi con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e [...]


§ 30.6.1 – L. 22 dicembre 1905, n. 592.

Recante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari.

(G.U. 28 dicembre 1905, n. 302).

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni delle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 (testo unico), 17 luglio 1890, n. 6955 e 4 giugno 1896, n. 183, sono recate le modificazioni contenute negli articoli seguenti:

 

Capo I

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E PROVVEDIMENTI GIURIDICI

 

          Art. 2.

     Oltre le cartelle cogli interessi indicati negli articoli 4 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 e 37 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, gli istituti di credito fondiario potranno emettere cartelle con l'interesse del 3.75, e del 3.25, o del 3 per cento al netto.

 

          Art. 3.

     Per i mutui stipulati e da stipularsi dagli istituti di credito fondiario al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, anche in trasformazione di mutui a saggio superiore, i debitori pagheranno dal 1° gennaio 1906 agli istituti di credito fondiario, affinché questi ne soddisfacciano l'erario dello Stato, i seguenti tributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli altri atti e formalità enunciati nell'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183:

     a) per l'imposta di ricchezza mobile, un contributo di lire 10 ogni 100 d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a lire 10,000, o nuovi, o ridotti entro tale cifra al momento della trasformazione, e lire 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma;

     b) a titolo di abbonamento per tasse come sopra, otto centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire e dieci centesimi per gli altri.

     Il secondo di questi contributi sarà riversato dagli istituti mutuanti ai competenti uffici del registro, e l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.

     Quando il mutuo, per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo che rappresenta l'abbonamento alle tasse sarà pure ridotto alla metà.

 

          Art. 4.

     All'articolo 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è sostituito il seguente:

     Il debitore ha facoltà di liberarsi anticipatamente in tutto od in parte del debito, soddisfacendo, però, l'istituto e l'erario dei rispettivi compensi nella misura e nei limiti qui appresso indicati: l'istituto, del diritto di commissione, per una volta sola, sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo; e l'erario del pagamento di un quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse sul capitale anticipatamente restituito. Il versamento dei suddetti compensi sarà fatto congiuntamente al rimborso anticipato del capitale. Per il capitale che rimanga ancora dovuto, continuerà l'obbligo del pagamento delle corrispondenti quote del detto contributo.

     Saranno esenti dal contributo per l'abbonamento alle tasse le restituzioni anticipate parziali o totali di mutui, che originariamente non eccedevano le lire 10,000, anche quando si tratti di espropriazioni.

     Nessun compenso è dovuto per quella parte del credito capitale, per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'istituto sia rimasto incapiente.

     Parimenti non sarà pagato il quarto delle restanti quote di contributo per l'abbonamento alle tasse, nel caso contemplato dall'art. 20, e nel caso di restituzione anticipata di mutuo, operata mediante stipulazione di nuovo mutuo con lo stesso o con altri istituti, purché in ambedue i casi la somma e la durata del mutuo che si stipula non siano inferiori al capitale ancora dovuto e agli anni che rimangono a decorrere; salvo solo, in riguardo alla somma, la diminuzione necessaria per raggiungere immediatamente il multiplo di cinquecento.

     Se la stipulazione segue con lo stesso istituto, questo non percepirà alcun diritto di commissione, salvo solo centesimi 25, a titolo di rimborso di spese, per ogni cartella unitaria o multipla, emessa in corrispondenza della nuova stipulazione.

     Se invece il mutuo è convertito in altro mutuo con altro istituto, resterà fermo il diritto di commissione indicato nel terzo comma del presente articolo.

     Per i mutui in contanti di cui nella prima parte dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6955, resta in vigore la prima parte dell'articolo stesso.

 

          Art. 5.

     I mutui fondiari, che saranno trasformati a tenore della presente legge, dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione.

 

          Art. 6.

     Ove si addivenga alla trasformazione dei mutui fondiari come agli articoli precedenti, la eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove sarà a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, potrà essere anticipata dai crediti fondiari.

     Per siffatta anticipazione i crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

 

          Art. 7.

     Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali ed altri accessori.

     Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito, e della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, i crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

     L'ipoteca a maggior garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria, od almeno un grado utile, a giudizio del credito fondiario.

 

          Art. 8.

     L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, dagli interessi di mora, dalle spese giudiziali ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell'art. 6, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso, e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

 

          Art. 9.

     Oltre quanto è disposto agli articoli 4 e 10, nessuna tassa sarà dovuta all'erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nell'art. 7.

 

          Art. 10.

     Per i mutui non superiori a lire 20,000 sia che si tratti di nuovi mutui, sia che si tratti di quelli pei quali si vorrà profittare della disposizioni degli articoli 4 e 20, si intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 3, tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie o delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti, che, sopra diretta richiesta degli istituti di credito fondiario, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici, e dai notai con lo scopo di istituire e documentare le domande di mutuo.

 

          Art. 11.

     La facoltà di scrivere su carta da bollo da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell'art. 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura, posti in essere dagli Istituti di credito fondiario, o che seguano anche ad istanza delle parti in occasione di trasformazione di mutui o costituzione di mutui nuovi, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorché riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure gli atti di immissione in possesso di stabili aggiudicati agli Istituti creditori, in seguito a subaste promosse sia dagli Istituti stessi, sia da terzi.

 

          Art. 12.

     E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895.

 

          Art. 13.

     Quando il mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici sui quali è costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, il mutuatario pagherà per i primi cinque anni del prestito soltanto gli nteressi, i due contributi erariali e il diritto di commissione. Il rimborso del capitale per l'ammortizzazione si farà nel restante periodo di tempo convenuto per la estinzione totale del mutuo.

     Le condizioni e le moralità per la concessione di questi mutui saranno stabilite dal regolamento.

 

          Art. 14.

     Nel caso che il mutuo sia contratto per migliorare i fondi, è ammessa una speciale ipoteca da stipularsi dal mutuatario a favore del mutuante, limitatamente alle migliorie che si raggiungeranno investendo il capitale mutuato.

     La miglioria dovrà essere nettamente distinguibile dal precedente stato colturale ed economico del fondo accertato con precedente perizia; ed in ogni caso non sarà attribuibile alla relativa ipoteca se non la differenza tra il valore del fondo in base al precedente stato colturale od economico, e lo stato raggiunto con la miglioria medesima.

     Non si fa luogo all'ipoteca per migliorie, o si ha come non fatta, dove una novella coltura o una radicale trasformazione di coltura con aumento del valore fondiario non sia introdotta; o, trattandosi di terreni fabbricabili, dove non siano costruiti novelli corpi redditizii o accrescenti il valore del fondo, o anche novelli piani e parti dello stesso edifizio.

     Dove un'ipoteca per miglioria manchi, nulla è innovato rispetto al diritto ipotecario vigente.

     Le modalità saranno stabilite nel regolamento.

 

          Art. 15.

     I mutuatari, quando non vogliano liberare i beni sui quali si vuole costituire il mutuo fondiario dai canoni od altri oneri reali su essi gravanti o non possano ottenere che il creditore consenta a postergarsi all'istituto, potranno con espressa dichiarazione autorizzare l'istituto mutuante a trattenersi il corrispondente capitale al cento per cinque, sul quale l'istituto pagherà i detti canoni od oneri annualmente alla loro scadenza. Quando i mutuatari presentino un contratto di affrancazione concordato coi creditori dei detti canoni od oneri, essi avranno diritto a ripetere dall'istituto mutuante il capitale trattenuto come sopra, premessa l'esecuzione delle formalità necessarie per assicurare la liberazione del fondo dai canoni od altri oneri di cui si tratta.

 

          Art. 16.

     Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, gli istituti di credito fondiario potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle, in conformità delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955, e del relativo regolamento.

     La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie a saggio inferiore permesso, inclusi i saggi di cui all'art. 2.

     La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.

     L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno e in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.

     Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.

     Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei crediti fondiari contenuti nella presente legge, inclusa la facoltà di prolungare i mutui, come nell'art. 5, purchè la somma complessiva fra capitale, interessi, accessori e contributo non sia aumentata [1].

     Nelle conversioni di cui nel presente articolo, gli istituti di credito fondiario hanno, dalla data della riduzione dell'interesse sui mutui corrispondenti, diritto a riscuotere dai mutuatari, oltre gli altri contributi di cui all'art. 3, anche il contributo per imposta di ricchezza mobile. Il pagamento di tale contributo è garantito dalle ipoteche già inscritte al tempo della concessione del mutuo [2].

 

Capo II

COLLOCAMENTO E CIRCOLAZIONE DELLE CARTELLE

 

          Art. 17.

     Le società, gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri istituti, i quali per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo d'impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, avranno facoltà di farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, in cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario, anche in liquidazione.

 

          Art. 18.

     Le cartelle fondiarie possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, dalle casse di risparmio, dai monti di pietà, per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente, se al momento in cui la cauzione è prestata il loro corso non è più basso.

 

          Art. 19.

     Le quotazioni medie di borsa delle cartelle fondiarie di qualunque saggio d'interesse saranno fatte unicamente al prezzo secco, non compresi gli interessi in corso.

 

Capo III

STIPULAZIONE E SERVIZIO DEI MUTUI FONDIARI

 

          Art. 20.

     Per le stipulazioni in cui si riduce l'interesse dei mutui in corso, mediante emissione di cartelle a saggio inferiore, le ipoteche già iscritte a garanzia dei mutui conservano, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori; insieme ai contributi di cui nell'art. 3, purché il capitale residuale al giorno della stipulazione non sia aumentato.

     La stipulazione si fa con atto unico, omesso l'atto condizionato, di cui all'art. 13 della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

     E' in facoltà degl'istituti di fare annotare le stipulazioni considerate nel presente articolo in margine alle iscrizioni ipotecarie rimaste ferme a garanzia dei mutui.

     La disposizione di questo articolo si applica tanto se le stipulazioni siano fatte dalla stessa persona che stipulò il mutuo originario o dai suoi eredi, quanto se dalla persona che per altro titolo qualsiasi sia succeduta nella proprietà del fondo ipotecato [3].

 

          Art. 21.

     Sono ridotti alla metà gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di mutuo fondiario tanto per i nuovi mutui, quanto per quelli da trasformare.

 

          Art. 22.

     Gli istituti di credito fondiario, per rendere agevole ai mutuatari il pagamento di tutte le spese di trattazione e stipulazione dei mutui, possono determinarle complessivamente in una quota annuale fissa a titolo di abbonamento non superiore a 5 centesimi ogni 100 lire di capitale mutuato, da aggiungersi alle semestralità, senza distinzione di entità del mutuo, durante un numero di anni sufficiente a coprire l'istituto delle dette spese.

     Gli stituti, che adottano questo sistema, possono pretendere, all'atto della presentazione della domanda di mutuo, il deposito, salvo rimborso, della somma che si ritiene strettamente necessaria per le approvazioni preliminari del mutuo.

     Nel caso di anticipata restituzione del mutuo, l'istituto ha diritto di ripetere, in unica soluzione, quella parte di abbonamento, di cui in questo articolo, che non avesse ancora conseguita.

     Le spese per la trattazione e per la stipulazione dei mutui devono essere determinate in una tariffa, da approvarsi con decreto del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

 

          Art. 23.

     E' data facoltà ai delegati degli istituti di credito fondiario, che si presentano con certificato storico catastale riguardante determinati fondi, di far ricerche sui registri catastali, e di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

 

          Art. 24.

     Gli Istituti di credito fondiario sono dispensati dalla formalità della registrazione delle quietanze delle rate semestrali pagate dai mutuatari.

 

          Art. 25.

     Un regolamento da approvarsi con decreto reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze, stabilirà le norme per l'esecuzione della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1907, n. 794.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1907, n. 794.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1907, n. 794.