§ 30.3.e- Legge 22 marzo 1978, n. 75.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.3 credito alberghiero e turistico
Data:22/03/1978
Numero:75


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con la seguente [...]


§ 30.3.e- Legge 22 marzo 1978, n. 75. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

(G.U. 30 marzo 1978, n. 88)

 

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con la seguente modificazione:

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     Art. 1-bis. - La lettera b) dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:

     "b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127".

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.