§ 98.1.27536 – D.L. 30 gennaio 1978, n. 15.
Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1978
Numero:15


Sommario
Art. 1.  
Art. 1 bis. 
Art. 2.  


§ 98.1.27536 – D.L. 30 gennaio 1978, n. 15. [1]

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

(G.U. 1 febbraio 1978, n. 31).

 

     Art. 1.

     Il credito contributivo di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978.

     E' prorogata, altresì, sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipedenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 1 bis. [2]

     La lettera b) dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 22 marzo 1978, n. 75.

[2] Articolo aggiunto dalla l. di conversione 22 marzo 1978, n. 75.