Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 09/04/2003 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Assistenza per le richieste di informazioni |
Art. 4. Assistenza per le richieste di notifica |
Art. 5. Assistenza per il recupero dei crediti |
Art. 6. Contestazioni del credito |
Art. 7. Misure cautelari |
Art. 8. Esclusione dell'assistenza |
Art. 9. Disposizioni varie |
Art. 11. Norme abrogate |
Art. 12. Disposizioni transitorie |
§ 30.1.54 - D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69.
Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise.
(G.U. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:
a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
b) ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
c) ai dazi all'importazione;
d) ai dazi all'esportazione;
e) all'imposta sul valore aggiunto;
f) alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali;
g) alle imposte sul reddito e sul capitale;
h) alle imposte sui premi assicurativi;
i) agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “autorità richiedente”, l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
b) “autorità adita”, l'autorità competente di uno Stato membro a ricevere una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;
c) “dazi all'importazione”, i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all'importazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
d) “dazi all'esportazione”, i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune o le disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
e) “imposte sul reddito e sul capitale”, le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4 della
f) “imposte sui premi assicurativi”, le imposte di cui all'allegato A, nonché i crediti relativi a quelle di natura identica o analoga che saranno aggiunte a dette imposte o ad esse sostituite.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione Europea, le date di entrata in vigore delle imposte di natura identica o analoga che saranno aggiunte o sostituite alle imposte di cui al comma 1, lettera f).
3. L'autorità nazionale abilitata, nell'ambito delle vigenti norme, a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2 è il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 3. Assistenza per le richieste di informazioni
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresì, la natura e l'importo del credito.
3. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Art. 4. Assistenza per le richieste di notifica
1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.
2. La domanda di notifica contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del destinatario, cui l'autorità richiedente ha normalmente accesso. La domanda contiene, altresì, la natura, l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del terzo debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Art. 5. Assistenza per il recupero dei crediti
1. Su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze dà corso, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al
2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa volontà di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.
3. La domanda contiene:
a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l'indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;
b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente;
c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;
d) la natura e l'importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l'autorità richiedente e quella adita;
e) la data di notificazione del titolo esecutivo all'interessato da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità adita;
f) l'indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, procedere al recupero;
g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente ovvero l'espressa volontà, in presenza di contestazione, di recuperare comunque il credito. In ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura di recupero è stata avviata nello Stato membro richiedente e che non porterà al pagamento integrale del credito;
h) ogni altra informazione utile.
4. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
5. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.
6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita l'autorità richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi delle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui è pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'autorità richiedente.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell'ordinamento interno.
8. Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibilli, le disposizioni contenute nel
9. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l'importo delle spese sia molto elevato o l'operazione rientri nell'ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti.
Art. 6. Contestazioni del credito
1. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l'organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione dall'autorità richiedente o dall'interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell'autorità richiedente e l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell'importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.
2. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l'organo competente, secondo le disposizioni dell'ordinamento interno.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.
Art. 7. Misure cautelari
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti:
a) su domanda motivata dell'autorità richiedente;
b) ove lo ritenga necessario, nel caso in cui all'articolo 6, comma 1.
2. Ai fini dell'adozione delle misure cautelari di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 5, commi 1, 3, lettere a), b), c), d), e), f) e h), 4 e 9, l'articolo 6, commi 1 e 2, e l'articolo 8.
Art. 8. Esclusione dell'assistenza
1. L'assistenza per le richieste di informazioni e di notifica e per il recupero dei crediti non ha luogo se il periodo intercorrente tra la formazione del titolo esecutivo nello Stato richiedente e la richiesta di recupero per il credito è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che gli stessi non possano essere più oggetto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorità richiedente e la Commissione europea dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Art. 9. Disposizioni varie
1. I crediti di cui all'articolo 1 non godono del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
2. La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano posti in essere nello Stato in cui il credito è sorto.
3. I documenti e le informazioni ricevuti dall'autorità richiedente sono comunicati soltanto:
a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;
b) agli organi e agli uffici incaricati del recupero dei crediti e solo ai fini del recupero stesso;
c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatti salvi gli Accordi o le Convenzioni con gli Stati membri, resi esecutivi nel territorio nazionale, che prevedono un'assistenza reciproca più ampia.
Arr. 10. Norme di esecuzione
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con uno o più decreti, ad adottare le disposizioni di attuazione del presente decreto, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati.
Art. 11. Norme abrogate
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli da 346-bis a 346-quinquies del capo I -bis del titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al
Art. 12. Disposizioni transitorie
1. Per le richieste di assistenza pervenute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta data.
Allegato A
(Previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f))
- “imposte sui premi assicurativi”:
a) in Austria:
i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer
b) in Belgio:
i) Taxe annuelle sur les contrats d'assurance
ii) Jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten
c) in Germania:
i) Versicherungssteuer
ii) Feuerschutzsteuer
d) in Danimarca:
i) Afgift af lysfartøjsforsikringer
ii) Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.
iii) Stempelafgift af forsikringspræmier
e) in Spagna:
Impuesto sobre la prima deseguros
f) in Grecia:
i) (Testo illeggibile nella G.U.)
ii) (Testo illeggibile nella G.U.)
g) in Francia:
Taxe sur les conventions d'assurances
h) in Finlandia:
i) Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkring-spremier
ii) Palosuojelumaksu/brandskyddsavgift
i) in Italia:
Imposte sulle assicurazioni private e i contratti vitalizi di cui alla legge 9.10.1967 n. 1216;
j) in Irlanda:
Levy on insurance premiums
k) in Lussemburgo:
i) Impôt sur les assurances
ii) Impôt dans l'intérêt du service d'incendie
l) nei Paesi Bassi: Assurantiebelasting
m) in Portogallo:
Imposto de selo sobre os prémios de seguros
n) in Svezia: nessuna
o) nel Regno Unito:
Insurance Premium Tax (IPT).