Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/06/1982 |
Numero: | 506 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi |
Art. 2. Dopo l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente |
Art. 3. All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma |
Art. 4. All'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.30862 - D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
(G.U. 6 agosto 1982, n. 215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Viste le direttive n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e n. 79/1070 del 6 dicembre 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti la reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri del settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;
Emana
il seguente decreto:
All'art. 31 del
"L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito".
Dopo l'art. 64 del
"Art. 65 - Obblighi dell'amministrazione finanziaria. - L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto".
All'art. 68 del
"Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della
All'art. 66 del
"Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.