§ 98.1.30862 - D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506.
Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1982
Numero:506


Sommario
Art. 1.      All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2.      Dopo l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 3.      All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      All'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.30862 - D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506.

Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 6 agosto 1982, n. 215)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

     Viste le direttive n. 77/799 del 19 dicembre 1977 e n. 79/1070 del 6 dicembre 1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, concernenti la reciproca assistenza fra le autorità degli Stati membri del settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;

     Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

     Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

     Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

     Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:

     "L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

     L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "Art. 65 - Obblighi dell'amministrazione finanziaria. - L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.

     L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto".

 

          Art. 3.

     All'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

     "Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva 79/1070 del 6 dicembre 1979".

 

          Art. 4.

     All'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

     "Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla direttiva n. 79/1070/CEE del 6 dicembre 1979".

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.