§ 4.7.7 - L.R. 29 agosto 2006, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: 'Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:29/08/2006
Numero:24


Sommario
Art. 1      1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Art. 2.      1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole "o rifugio per cani".
Art. 3.      1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono aggiunte le parole "che non abbiano [...]
Art. 4.      1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento [...]
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 4.7.7 - L.R. 29 agosto 2006, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: 'Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina'.

(B.U. 1 settembre 2006, n. 25).

 

Art. 1

     1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6 bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge.".

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole "o rifugio per cani".

     2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "canili comunali" aggiungere la parola "o".

 

          Art. 3.

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono aggiunte le parole "che non abbiano riportato condanne o che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazione di norme poste a tutela degli animali".

     2. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2005, nel secondo periodo dell'alinea, prima delle parole "Possono esercitare", sono aggiunte le parole "Le associazioni protezionistiche e i privati di cui al comma 1".

     3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, prima della parola "gestione" sono aggiunte le parole "realizzazione e".

     4. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2005, in fine, è aggiunta la seguente lettera: "f bis) cattura degli animali vaganti, garantendo a tal fine la reperibilità costante".

     5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "Le associazioni protezionistiche" sono aggiunte le parole "ed i privati".

     6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "ed i privati".

     7. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche", sono aggiunte le parole "ed i privati".

     8. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, il secondo periodo è soppresso.

 

          Art. 4.

     1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento motivato, può concedere i contributi previsti dall'articolo 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7/2005, nonché disporre le iniziative ritenute urgenti al fine di una migliore protezione degli animali di affezione ed a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

 

          Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.