§ 2.8.3 - Legge Regionale 20 giugno 1981, n. 12.
Ulteriori provvidenze a favore dell'Artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:20/06/1981
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Contributi in conto capitale.
Art. 5.  Modalità.
Art. 6.  Procedimento per la concessione.
Art. 7.  Liquidazione.
Art. 8.  Obblighi dei beneficiari.
Art. 9.  Subentro nel diritto a contributo.
Art. 10.  Restituzione del contributo.
Art. 11.  Compatibilità.
Art. 12.  Accertamenti e controlli.
Art. 13.      La Regione Molise, sulla base di apposita convenzione, contribuisce alla costituzione di un fondo istituito presso la Cassa per il Credito alle aziende artigiane, ai sensi dell'art. 1 della [...]
Art. 14.      Gli investimenti ammessi a beneficiare del mutuo a tasso agevolato per effetto del contributo regionale di cui all'articolo precedente sono i seguenti:
Art. 15.  Tassi di interesse.
Art. 16.  Modalità per l'accesso al mutuo.
Art. 17.      La Regione Molise ha facoltà di prestare garanzia fidejussoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1944 c.c., comma 3°, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 13 nel caso in cui [...]
Art. 18.  Costituzione di un fondo di garanzia.
Art. 19.      In alternativa alle agevolazioni previste dai titoli precedenti, le imprese artigiane ed i loro consorzi nonchè le piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria (GUCE) n. 96/280/CE) [...]
Art. 20.  Esercenti la locazione finanziaria agevolata.
Art. 21.  Erogazione a società.
Art. 22.      Le operazioni di locazione finanziaria, di cui agli artt. 19, 20 e 21, sono effettuate tramite la Finmolise S.p.A. e con società collegate, controllate o con la stessa convenzionate.
Art. 23.  Modalità di erogazione.
Art. 24.  Consorzi artigiani.
Art. 25.  Cauzione.
Art. 26.      Ai fini della propaganda e diffusione dei prodotti artigiani la Regione può partecipare a Mostre, Fiere ed altre manifestazioni anche organizzate da altri Enti.
Art. 27. 
Art. 28.      L'entità del contributo è stabilita nella misura del 50% a favore delle imprese singole e dell'80% a favore delle cooperative e dei consorzi, delle spese relative all'acquisizione dello spazio, [...]
Art. 29.      Per chiedere il contributo, le imprese artigiane dovranno presentare domanda all'Assessorato Regionale all'Artigianato con tre mesi di anticipo per ogni singola manifestazione, allegando alla [...]
Art. 30.      Per la liquidazione del contributo, le imprese artigiane dovranno presentare il consuntivo corredato dalle relative fatture ed altri documenti di spesa, entro 30 giorni dalla fine della [...]
Art. 31.  Mostre permanenti.
Art. 32.      La Giunta regionale può erogare contributi a fondo perduto per le iniziative di cui al precedente articolo e per le spese inerenti:
Art. 33.  Norme finali e transitorie.
Art. 34.  Norma finanziaria.
Art. 35.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 2.8.3 - Legge Regionale 20 giugno 1981, n. 12. [1]

Ulteriori provvidenze a favore dell'Artigianato.

(B.U. n. 13 del 1 luglio 1981).

Titolo I

FINALITA' E BENEFICIARI

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise concorre con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti, allo sviluppo delle attività artigianali, al loro rinnovo, alla promozione delle cooperazione ed alla tutela e valorizzazione dell'artigianato che abbia tradizioni regionali o prerogative artistiche.

 

     Art. 2. Programma.

     In relazione alle finalità di cui al precedente articolo la Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare in armonia con le linee programmatiche generali, presenta al Consiglio Regionale, prima del termine di presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, proposte sugli obiettivi ed i criteri del programma annuale di interventi.

 

     Art. 3. Beneficiari.

     I soggetti beneficiari della legge, se non altrimenti disposto nei singoli titoli, sono le imprese artigiane costituite in forma individuale od associata, situate sul territorio regionale, regolarmente iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti con la legge 25 luglio 1956, n. 860, o alla sezione speciale degli Albi, se trattasi di consorzi fra imprese artigiane o fra cooperative artigiane.

Titolo II

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FISSI

 

     Art. 4. Contributi in conto capitale.

     Alle imprese artigiane vengono concessi contributi in conto capitale per i seguenti investimenti:

     a) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle attività artigiane;

     b) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle finalità istituzionali delle cooperative artigiane di garanzia, delle cooperative e dei consorzi fra imprese artigiane;

     c) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;

     d) allacci elettrici, idrici, di gas combustibili e simili;

     e) realizzazione di opere ed installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali e delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alla salvaguardia dell'ambiente;

     f) costruzione di locali, annessi a quelli di produzione, per piccole mostre di prodotti.

     I contributi relativi agli investimenti di cui al comma precedente nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti non possono essere estesi al valore del terreno.

     L'importo del contributo in conto capitale non può superare il 40% delle spese ammesse a contributo per le singole imprese ed il 60% per le imprese associate.

 

     Art. 5. Modalità.

     Le domande di concessione dei benefici di cui all'art. 4 devono pervenire, tramite raccomandata con avviso di ritorno, alla Giunta Regionale corredate dalla seguente documentazione [2]:

     a) per le iniziative di cui ai punti a), b), d), e), f):

     1) elaborati grafici redatti da un tecnico qualificato approvati della Commissione comunale per l'edilizia;

     2) computo metrico estimativo;

     3) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

     4) dimostrazione di proprietà del suolo sul quale si intende edificare o dell'immobile da riattare;

     5) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento.

     b) per le iniziative di cui al punto c):

     1) preventivi di spesa delle ditte fornitrici;

     2) certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

     3) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento.

     In ogni caso dovranno essere presentati:

     a) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti se, per le medesime iniziative, siano stati richiesti ed ottenuti, anche da altri Enti, agevolazioni contributive o creditizie;

     b) dichiarazione, con firma autenticata, dalla quale risulti l'esistenza o meno di protesti non soddisfatti nell'ultimo biennio, e che non sia aperta proprio carico una procedura fallimentare.

 

     Art. 6. Procedimento per la concessione. [3]

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa vengono concessi i contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. Liquidazione.

     Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, si provvede alla liquidazione dei predetti contributi sulla base di idoneo accertamento effettuato dai competenti uffici.

 

     Art. 8. Obblighi dei beneficiari.

     Le imprese artigiane che fruiscano delle agevolazioni di cui alla presente legge non possono:

     a) distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi a contributo;

     b) destinare le opere edilizie oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di ultimazione delle opere.

 

     Art. 9. Subentro nel diritto a contributo.

     Qualora, prima della riscossione del contributo, si verifichi il passaggio di proprietà dell'azienda per successione o per atti tra vivi, il contributo potrà essere liquidato al subentrante a condizione che questi prosegua la stessa attività e presenti i medesimi requisiti del titolare precedente.

 

     Art. 10. Restituzione del contributo.

     Il contributo dovrà essere restituito all'Amministrazione regionale nei caso di:

     - alienazione dei beni prima dei termini di cui all'articolo 8 a soggetti che non destinano detti beni alla stessa attività o non posseggano i requisiti per l'ammissione a contributo;

     - diversa destinazione dei macchinari e delle opere oggetto di contributi prima dei termini di cui all'articolo 8;

     - trasferimento dell'impresa dal territorio regionale, qualora avvenga prima dei termini fissati dall'art. 8;

     - nei casi di subentro per successione da parte di soggetti che non proseguono l'attività.

 

     Art. 11. Compatibilità.

     I contributi in conto capitale di cui all'articolo 4 non sono compatibili con altri contributi della stessa natura previsti da altre leggi regionali o dello Stato.

     La somma dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati non può superare complessivamente l'ammontare dell'investimento cui i contributi si riferiscono.

 

     Art. 12. Accertamenti e controlli.

     La Giunta Regionale si riserva il diritto di accertare e controllare in qualsiasi momento e con le modalità e gli strumenti che riterrà opportuni, l'effettiva destinazione dei benefici concessi e del rispetto degli impegni previsti dalla presente legge.

Titolo III

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI

SU MUTUI A MEDIO TERMINE

 

     Art. 13.

     La Regione Molise, sulla base di apposita convenzione, contribuisce alla costituzione di un fondo istituito presso la Cassa per il Credito alle aziende artigiane, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

     L'apporto regionale è destinato alla concessione di contributi in conto interessi e in conto canoni sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammesso dallo Stato per le operazioni della Cassa per il Credito delle aziende artigiane [4].

 

     Art. 14.

     Gli investimenti ammessi a beneficiare del mutuo a tasso agevolato per effetto del contributo regionale di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

     a) acquisto, costruzione, ampliamento e riattamento di immobili adibiti ad attività produttive, ivi compresi quei locali ad uso abitazione strettamente annessi e ad essi funzionali;

     b) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento degli immobili necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle cooperative di garanzia, delle cooperative e dei consorzi fra imprese artigiane;

     c) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;

     d) acquisti per formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti;

     e) acquisti delle aree necessarie agli investimenti di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

 

     Art. 15. Tassi di interesse.

     Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui al precedente articolo 4 è fissato nella misura stabilita dalle vigenti leggi statali che regolano al materia.

 

     Art. 16. Modalità per l'accesso al mutuo.

     La domanda di contributo a carico dell'apporto regionale di cui all'articolo 13 deve essere presentata alla Cassa per il Credito alle aziende artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e deve contenere esplicita richiesta per potere usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Titolo VI

ISTITUZIONE DEL FONDO Dl GARANZIA REGIONALE

 

     Art. 17.

     La Regione Molise ha facoltà di prestare garanzia fidejussoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1944 c.c., comma 3°, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 13 nel caso in cui il mutuatario non sia in grado di offrire agli istituti di credito proprie garanzie reali.

 

     Art. 18. Costituzione di un fondo di garanzia.

     Ai fini di cui all'articolo precedente possono essere istituiti, anche attraverso la Finanziaria Regionale uno o più fondi regionali di garanzia.

     I fondi di cui al comma precedente sono costituiti da specifici stanziamenti della Regione o della Finanziaria e possono essere alimentati dalle provvigioni di imprese artigiane di cui al comma successivo.

     Le imprese che beneficiano dei mutui e della locazione finanziaria agevolata, assistiti dai fondi regionali di garanzia, sono tenute a corrispondere una provvigione dello 0,5% una tantum sul valore garantito [5].

Titolo V

LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

 

     Art. 19.

     In alternativa alle agevolazioni previste dai titoli precedenti, le imprese artigiane ed i loro consorzi nonchè le piccole e medie imprese secondo la disciplina comunitaria (GUCE) n. 96/280/CE) operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere ed edili di cui alle sezioni C.D.F. delle classificazioni delle attività economiche ISTAT 91, ai fini di realizzare investimenti dei tipi di cui agli artt. 4 e 14 della presente legge, possono avvalersi della locazione finanziaria agevolata attraverso specifici interventi della Regione Molise [6].

     La locazione finanziaria consiste nell'acquisto o costruzione di beni immobili da parte del locatore, a richiesta e su indicazione del locatario, con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario, al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo convenuto.

 

     Art. 20. Esercenti la locazione finanziaria agevolata. [7]

     La locazione finanziaria agevolata mediante l'intervento regionale sarà esercitata dalla FINMOLISE S.p.A.:

     a) entro l'importo massimo di un miliardo di lire per ogni azienda, e/o cooperativa singola od in consorzio con altre, relativamente ad immobili destinati ad attività produttive e/o a servizi, impianti, macchinari e mezzi speciali semoventi costituenti un complesso produttivo organico, a beneficio di imprese artigiane e di piccole e medie imprese, con priorità per le nuove iniziative, disposte ad insediarsi in aree industriali e/o artigianali indicate dalla Regione Molise, purchè la superficie coperta da utilizzare da ciascuna impresa non superi i 1.500 mq.;

     b) entro l'importo massimo di 500 milioni di lire per ciascuna azienda e/o cooperativa singola od in consorzio con altre, relativamente ad immobili destinati ad attività produttive e/o a servizi, impianti, macchinari e mezzi speciali semoventi, a beneficio di imprese artigiane e di piccole e medie imprese, con priorità per le nuove iniziative, o per quelle che prevedono aumento occupazionale ovunque localizzate sul territorio regionale.

 

     Art. 21. Erogazione a società.

     Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata di cui agli artt. 19 e 20 la Regione potrà erogare alla Finmolise e/o a società controllate da questa ultima, per i tipi di beni rispettivamente previsti dall'articolo 20:

     a) un contributo in conto capitale, nella misura del 40%, per investimenti realizzati da singole imprese, e nella misura del 60% per interventi realizzati da consorzi di imprese, dell'ammontare dell'investimento ammissibile;

     b) un contributo, cumulabile con quello di cui alla lettera precedente, in conto interessi, pari al 70% del tasso di riferimento, stabilito dal Ministero del Tesoro, su un finanziamento della durata di 15 anni e di un ammontare pari al 30% dell'investimento ammissibile;

     c) in alternativa al contributo in conto interessi, un contributo immediato, integrativo di quello in conto capitale, determinato mediante attualizzazione con tasso eguagliato a quello fissato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del comma 4 dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183 dello stesso contributo in conto interessi riferito ad un finanziamento virtuale di 15 anni.

     Le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo saranno stabilite da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le società locatrici.

     Per le operazioni di locazione finanziaria per le quali le Ditte artigiane godano di contributi in conto interessi corrisposti dall'Artigiancassa in base alle norme vigenti, il concorso della Regione è limitato esclusivamente al contributo in conto capitale di cui al precedente punto a) [8].

     Nelle stesse convenzioni dovranno anche stabilirsi le modalità, i termini ed i limiti di operatività della garanzia fidejussoria che la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla FINMOLISE S.p.A. per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione di contratti di locazione finanziaria [8].

 

     Art. 22.

     Le operazioni di locazione finanziaria, di cui agli artt. 19, 20 e 21, sono effettuate tramite la Finmolise S.p.A. e con società collegate, controllate o con la stessa convenzionate.

 

     Art. 23. Modalità di erogazione.

     Il contributo in conto capitale eventualmente integrato dall'attualizzazione del contributo in conto interessi nei termini previsti dall'art. 21, sarà erogato dalla Regione alla società locatrice, in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato con il conduttore, previa l'approvazione da parte della Regione stessa della proposta d'intervento inoltrata dalla società locatrice interessata con tutta la documentazione occorrente.

 

     Art. 24. Consorzi artigiani.

     Qualora gli interventi di cui all'art. 20 vengono richiesti da un consorzio di artigiani, lo stesso può ottenere le agevolazioni previste dall'art. 20 anche per quote parti dell'investimento da utilizzare per interesse comune o da destinare ad eventuali futuri membri del consorzio.

 

     Art. 25. Cauzione.

     Le società locatrici non potranno chiedere una cauzione superiore al 20% dell'investimento globale.

     Il prezzo di acquisto dei beni locati, a fine locazione, dovrà essere predeterminato in modo da non superare l'1% dell'investimento originario.

Titolo VI

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANI

 

     Art. 26.

     Ai fini della propaganda e diffusione dei prodotti artigiani la Regione può partecipare a Mostre, Fiere ed altre manifestazioni anche organizzate da altri Enti.

     La Regione può concedere altresì contributi in conto capitale ad aziende artigiane, singole od associate, per la partecipazione a Mostre, Fiere ed altre manifestazioni ed attività inerenti la commercializzazione dei prodotti.

 

     Art. 27. [9]

     I contributi vengono tempestivamente deliberati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Artigianato, in base alle domande presentate dalle imprese artigiane come specificato nell'articolo 29 tenendo conto della validità delle varie manifestazioni e dell'opportunità della partecipazione delle ditte richiedenti.

 

     Art. 28.

     L'entità del contributo è stabilita nella misura del 50% a favore delle imprese singole e dell'80% a favore delle cooperative e dei consorzi, delle spese relative all'acquisizione dello spazio, alla tassa di iscrizione ed al trasporto e assicurazione dei prodotti.

 

     Art. 29.

     Per chiedere il contributo, le imprese artigiane dovranno presentare domanda all'Assessorato Regionale all'Artigianato con tre mesi di anticipo per ogni singola manifestazione, allegando alla domanda stessa il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 30.

     Per la liquidazione del contributo, le imprese artigiane dovranno presentare il consuntivo corredato dalle relative fatture ed altri documenti di spesa, entro 30 giorni dalla fine della manifestazione alla quale hanno partecipato.

 

     Art. 31. Mostre permanenti.

     La Regione ha la facoltà di promuovere, anche attraverso la Finanziaria Regionale, l'apertura di sale di Mostre permanenti dei prodotti artigianali, a livello regionale e interregionale, su richiesta di Enti, di cooperative fra artigiani e di consorzi.

 

     Art. 32.

     La Giunta regionale può erogare contributi a fondo perduto per le iniziative di cui al precedente articolo e per le spese inerenti:

     a) il fitto dei locali;

     b) l'arredamento;

     c) le spese di gestione; nella misura che la stessa delibererà, su proposta dell'Assessore regionale all'Artigianato.

 

     Art. 33. Norme finali e transitorie.

     E' abrogata la legge regionale n. 41 del 31 maggio 1975, fatta salva la definizione delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 281/1970.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa indicate nel prospetto allegato "A" annesso alla presente legge, mentre nello stesso stato di previsione della spesa sono apportate le variazioni in diminuzione indicate nell'annesso prospetto "B".

     Per gli esercizi futuri con la legge approvativa dei rispettivi bilanci sarà determinato l'importo degli stanziamenti dei capitoli di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge.

 

     Art. 35.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono i prospetti A e B).

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedere l'art. 1 della L.R. 3 novembre 1994, n. 19.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[4] Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[5] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[6] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[7] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2 e successivamente così modificato dall'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 7 gennaio 1985, n. 2.

[9] Articolo così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.