§ 2.8.4 - Legge Regionale 7 gennaio 1985, n. 2.
Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12 e ulteriori provvidenze in favore dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 artigianato
Data:07/01/1985
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 4 sono stipulati con la FINMOLISE S.p.A., nonchè con Società di Factoring o aziende di credito con la medesima [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Le operazioni di cui al presente titolo saranno regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la FINMOLISE S.p.A.
Art. 10.      Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, e quelle previste dall'art. 4 della presente [...]
Art. 11.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 12.      La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 2.8.4 - Legge Regionale 7 gennaio 1985, n. 2. [1]

Modifiche alla legge regionale del 20 giugno 1981, n. 12 e ulteriori provvidenze in favore dell'artigianato.

(B.U. n. 1 del 16 gennaio 1985).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

FACTORING AGEVOLATO

 

     Art. 5. [6]

     Le imprese artigiane ed i loro consorzi nonchè le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della presente legge, possono stipulare contratti di cessione di crediti commerciali factoring mediante interventi agevolati a carico della Regione Molise.

 

     Art. 6.

     I contratti di cessione globale di credito commerciale di cui al precedente art. 4 sono stipulati con la FINMOLISE S.p.A., nonchè con Società di Factoring o aziende di credito con la medesima FINMOLISE convenzionate.

 

     Art. 7. [7]

     Per i contratti di cessione globale di crediti commerciali spettano alle società di cui al precedente art. 6:

     a) una commissione percentuale sugli importi ceduti nella misura dello 0,20% mese a copertura delle spese di contabilizzazione, di gestione o di incasso dei crediti;

     b) un interesse sulle somme anticipate, rispetto alle scadenze dei pagamenti previsti dalle fatture, stabilito in misura non superiore al tasso del prime - rate ABI, in vigore al momento dell'anticipazione, aumentata di 2 punti;

     c) una commissione una tantum per spese di istruttoria ed oneri accessori da determinare in rapporto al fido richiesto ed al numero di debitori ceduti, comunque in misura non superiore a L. 500.000.

 

     Art. 8. [8]

     Gli interventi agevolati dalla Regione Molise previsti dal precedente art. 7 consistono:

     a) in un contributo pari al 50% della commissione di cui alla lettera a) e c) del precedente art. 7;

     b) una quota pari al 50% dell'interesse stabilito alla lettera b) del precedente art. 7.

 

     Art. 9.

     Le operazioni di cui al presente titolo saranno regolate da apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la FINMOLISE S.p.A.

     La convenzione dovrà fissare le modalità per la determinazione del concorso regionale nelle singole operazioni nonchè quello dell'erogazione alla FINMOLISE S.p.A. del corrispondente importo.

 

     Art. 10.

     Per l'acquisizione dei mezzi occorrenti per effettuare le operazioni di locazione finanziaria di cui alla legge regionale 20 giugno 1981, n. 12, e quelle previste dall'art. 4 della presente legge la FINMOLISE S.p.A., con garanzia fidejussoria della Regione, potrà contrarre prestiti sul mercato ordinario del credito.

     La Regione assumerà a suo carico l'onere dei relativi interessi e spese accessorie, il cui complessivo importo dovrà essere contenuto nell'annuo ammontare di L. 500.000.000.

     La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla FINMOLISE la garanzia e ad erogare le somme di cui ai commi precedenti con le modalità da stabilirsi nelle convenzioni di cui agli artt. 3 e 8.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1984, l'onere presunto della spesa, valutato in L. 650 milioni, è posto, in quanto a 600 milioni di lire, a carico del capitolo n. 50920 già iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1984 e per L. 50 milioni al capitolo n. 50925.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1984 sono iscritti, per memoria, i seguenti nuovi capitoli di spesa:

     - n. 50926 "Concorso regionale nelle operazioni effettuate da imprese artigiane per la stipulazione di contratti di cessione globale di crediti commerciali (factoring)"; n. 50927 "Oneri annuali per l'ammortamento di prestiti contratti dalla FINMOLISE S.p.A. per l'acquisizione di mezzi finanziari da destinare ad operazioni di locazione finanziaria a favore di imprese artigiane";

     - n. 50928 "Garanzie fidejussorie prestate alla FINMOLISE S.p.A. per la contrazione di prestiti da destinare ad operazioni di locazione finanziaria a favore di imprese artigiane".

 

     Art. 12.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Sostituisce il terzo comma, art. 18 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[3] Sostituisce il primo comma, art. 19 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[4] Sostituisce l'art. 20 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[5] Aggiunge due commi all'art. 21 della L.R. 20 giugno 1981, n. 12.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 33.