§ 1.8.17 - L.R. 26 agosto 2002, n. 18.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:26/08/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Natura).
Art. 3.  (Composizione e durata in carica)
Art. 4.  (Incompatibilità).
Art. 5.  (Decadenza).
Art. 6.  (Dimissioni).
Art. 7.  (Rinvio).
Art. 8.  (Comunicazioni).
Art. 9.  (Funzioni del Presidente).
Art. 10.  (Regolamento interno).
Art. 11.  (Compensi).
Art. 12.  (Modalità di esercizio delle funzioni).
Art. 13.  (Funzioni proprie).
Art. 14.  (Funzioni delegate).
Art. 15.  (Conferimento delle deleghe).
Art. 16.  (Esercizio delle deleghe).
Art. 17.  (Programmazione delle attività del Comitato).
Art. 18.  (Rapporti con le istituzioni).
Art. 19.  (Dotazione organica).
Art. 20.  (Gestione economica e finanziaria).
Art. 21.  (Norma transitoria).
Art. 22.  (Copertura finanziaria).
Art. 23.  (Abrogazione di norme).
Art. 24.  (Pubblicazione).


§ 1.8.17 - L.R. 26 agosto 2002, n. 18.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

(B.U. 31 agosto 2002, n. 19).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato: Co.Re.Com. e/o Comitato) della Regione Molise, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in tema di comunicazioni.

 

     Art. 2. (Natura).

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata: Autorità).

     2. Il Comitato regionale per le comunicazioni, quale organo regionale svolge funzioni di garanzie, di consulenza e di supporto nei confronti della Regione e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

     3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. (Composizione e durata in carica) [1]

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di tre membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici o tecnologici.

     2. I componenti del Co.Re.Com. Molise sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

     3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Co.Re.Com., il Consiglio procede separatamente e con votazione segreta all'elezione, tra di essi, del Presidente del Comitato. Risulta eletto Presidente colui che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

     4. Il Vicepresidente viene eletto, a votazione segreta, in seno al Comitato dai suoi componenti. A parità di voti è eletto Vicepresidente il componente più anziano.

     5. I componenti del Comitato restano in carica per l'intera durata della legislatura regionale, decadono decorsi 90 giorni dall'insediamento del Consiglio regionale ed esercitano le proprie funzioni fino al quarantacinquesimo giorno successivo a quello della decadenza. I componenti del Comitato possono essere eletti per un massimo di due mandati. Il divieto di rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi [2].

     6. In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

     7. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile. Qualora il Presidente si dimetta anche dalla carica di componente si procede, nella prima seduta utile, alla sua sostituzione ed all'elezione di un nuovo Presidente.

 

     Art. 4. (Incompatibilità).

     1. Non può essere nominato membro del Co.Re.Com. colui che è:

     a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del Governo nazionale;

     c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

     d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;

     e) Presidente, amministratore o componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;

     g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale;

     h) soggetto titolare di contratti a qualunque titolo definiti nel settore della comunicazione;

     i) dipendente della Regione Molise.

     2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possono configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. (Decadenza).

     1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengono, senza giustificato motivo, da comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare;

     b) qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4 e l'interessato non provveda a rimuoverla entro trenta giorni dalla data in cui la stessa viene contestata.

     2. Il Presidente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio le cause di decadenza e di incompatibilità, di cui sia a conoscenza, eventualmente verificatesi nei confronti dei componenti.

     3. Entro sette giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale la contesta, per iscritto, all'interessato, con l'invito, nel primo caso, a formulare osservazioni e controdeduzioni e, nel secondo caso, a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni dalla contestazione medesima.

     4. Trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente del Consiglio regionale:

     a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero la causa di incompatibilità sia stata rimossa;

     b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale nei casi in cui la causa di decadenza sia stata definitivamente accertata o la causa di incompatibilità non sia stata rimossa.

     5. Le decisioni di cui al comma 4 del presente articolo sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Co.Re.Com. Molise ed all'Autorità.

 

     Art. 6. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio che ne prende atto e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

 

     Art. 7. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla vigente normativa in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

 

     Art. 8. (Comunicazioni).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

     Art. 9. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, presiede le adunanze, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, provvede a curare i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

     Art. 10. (Regolamento interno).

     1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

     a) l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di attività preparatorie ed istruttorie ai singoli componenti;

     b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti assegnati e degli eventuali consulenti.

 

     Art. 11. (Compensi). [3]

     1. Ai componenti del Comitato è corrisposta un'indennità di funzione mensile pari al 25 per cento di quella determinata, ai sensi dell'articolo 82, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise.

     2. Al Presidente ed al Vicepresidente l'indennità di funzione di cui al comma 1 è corrisposta, per la durata dell'incarico, in una misura aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento.

     3. Le indennità mensili del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti sono ridotte del 25 per cento per ogni assenza non giustificata da gravi motivi personali o da impegni istituzionali.

     4. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti spetta il trattamento di missione dei dirigenti regionali per le giornate di riunione del Comitato e per le trasferte effettuate nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 12. (Modalità di esercizio delle funzioni).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto prevista all'art. 19 della presente legge. Il Comitato, inoltre, si avvale dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis del D.L. 30 gennaio 1999 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato si può avvalere di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

     Art. 13. (Funzioni proprie).

     1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale, con particolare riferimento a quelle già spettanti al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

     2. In tale ambito operativo il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

     a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze che l'Autorità trasmette alla Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), n. 1 e n. 2 della legge 31 luglio 1997 n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

     b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva pubblica senza risorse pubblicitarie, così come previsto all'art. 3, comma 9 della Legge n. 249/1997;

     c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche in grado di svolgere una funzione di supporto ai provvedimenti che la Regione adotta per disporre eventuali agevolazioni contributive in favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nel territorio regionale;

     d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

     e) su richiesta delle competenti commissioni consiliari e dei titolari dell'iniziativa legislativa, esprime parere circa l'elaborazione di progetti di legge regionale che disciplinano, in tutto o in parte, la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

     f) esprime ogni altro eventuale parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;

     g) formula proposte ed esprime pareri in ordine alle forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali e informativi che operano territorialmente;

     h) formula proposte ed esprime pareri sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.

     3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui gli stessi debbano esprimere pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie che interessano il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:

     a) sono tenuti, a norma del presente comma, ad acquisire gli apporti espressi dal Comitato;

     b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con la preventiva fissazione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.

     4. Il Comitato attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dei giornalisti maggiormente rappresentate sul territorio molisano, con la Commissione regionale per le Pari Opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri soggetti e organismi collettivi di rappresentanza interessati al settore delle comunicazioni.

     5. E’ istituito presso il Co.Re.Com. Molise un Comitato regionale degli utenti composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Comitato regionale degli utenti esprime pareri e formula proposte al Co.Re.Com. Molise, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale ed a tutti gli organismi pubblici e privati che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento il Co.Re.Com. Molise detta criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, che non deve essere superiore a undici.

     6. Il Comitato assolve anche a funzioni gestionali. In particolare:

     a) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

     b) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103.

     7. Il Comitato provvede, inoltre, alle funzioni di controllo. In particolare:

     a) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, unitamente all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAM) e agli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativamente ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per l'effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengono superati.

 

     Art. 14. (Funzioni delegate).

     1. Il Co.Re.Com. Molise esercita tutte le funzioni di gestione, di garanzia e di controllo comunque delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.

     2. In particolare con riferimento alla legge n. 249/1997, possono essere delegate al Co.Re.Com. le seguenti funzioni:

 

     A) Funzioni consultive in materia di:

     1. adozione del regolamento per l'organizzazione e tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;

     2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6; lettera a), n. 7;

     3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e l'adozione da Parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2;

     4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;

     5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 10.

 

     B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario in materia di:

     1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;

     2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6. lett. b), n. 13;

     3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6. lett. a), n. 15;

     4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normative vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1;

     5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

     6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3;

     7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6. lett. b), n. 4;

     8. rispetto, nel servizio radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;

     9. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 8;

     10. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;

     11. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2.

 

     C) Funzioni istruttorie in materia di:

     1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9;

     2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.

 

     D) Funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

     1. esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 3;

     2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 8.

 

     Art. 15. (Conferimento delle deleghe).

     1. L'esercizio delle funzioni delegate, di cui al precedente articolo 14, è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Molise nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.

 

     Art. 16. (Esercizio delle deleghe).

     1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Co.Re.Com. nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

     2. Nell'esercizio della delega il Co.Re.Com. può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale.

     3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in uno specifico capitolo di spesa intestato: "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Molise" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al funzionamento del Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

     4. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetute violazioni delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 17. (Programmazione delle attività del Comitato).

     1. Il Co.Re.Com. Molise presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la relativa approvazione, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

     2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma e in conformità allo stesso determina i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sulle attività svolte nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

     4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti più opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale, di cui al comma 3, lettera a).

 

     Art. 18. (Rapporti con le istituzioni).

     1. Nell'esercizio delle funzioni, di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, il Co.Re.Com. Molise collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali e con altri enti ed istituzioni.

     2. Il Co.Re.Com. Molise intrattiene e sviluppa rapporti di collaborazione e consultazione con i Co.Re.Com. delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alle loro attività.

 

     Art. 19. (Dotazione organica).

     1. E’ istituito l'Ufficio del Co.Re.Com.. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione del Consiglio regionale, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata d'intesa con l'Autorità, con il Presidente del Comitato e con il Segretario Generale del Consiglio, valutando prioritariamente le professionalità e le competenze acquisite nella struttura del Co.Re.Rat. Molise. All'eventuale reclutamento del personale ulteriormente occorrente si provvede a norma dell'art. 1, comma 14 della legge n. 249/1997.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 della presente legge, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat. - Molise) di cui al regolamento interno di funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 marzo 1978, n. 108.

     4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti ed organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

 

     Art. 20. (Gestione economica e finanziaria).

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.

     2. Gli atti della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

 

     Art. 21. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more della prima elezione del Comitato nei termini e con le procedure previste dall'art. 3 della presente legge, le funzioni proprie e delegate di cui agli articoli 13 e 14, sono attribuite al Co.Re.Rat..

     3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno, di cui all'art. lO della presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

 

     Art. 22. (Copertura finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

 

     Art. 23. (Abrogazione di norme).

     1. E’ abrogata la legge regionale del 2 settembre 1977 n. 27, recante: "Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale per il Servizio Radiotelevisivo".

 

     Art. 24. (Pubblicazione).

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 maggio 2015, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2020, n. 16.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 6 dicembre 2005, n. 45.