§ 1.8.30 - L.R. 10 dicembre 2020, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com))


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale
Data:10/12/2020
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18


§ 1.8.30 - L.R. 10 dicembre 2020, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com))

(B.U. 16 dicembre 2020, n. 82)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 2002, n. 18 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) le parole 'I componenti del Comitato non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi' sono sostituite dalle parole 'I componenti del Comitato possono essere eletti per un massimo di due mandati. Il divieto di rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi'.