§ 5.2.125 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 31.
Legge finanziaria 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/12/2006
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 5.2.125 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 31.

Legge finanziaria 2007.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 52 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.

     1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle fondazioni no profit e agli enti ecclesiastici accreditati che sono a contratto ai sensi della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria è riconosciuto un credito d'imposta annuale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota dell'uno per cento, dovuta alla Regione Lombardia, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

     2. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2006»), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 alle aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è riconosciuto un credito d'imposta annuale fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota del quattro e venticinque per cento, dovuta alla Regione Lombardia, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997.

     3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nei limiti delle disposizioni comunitarie.

     4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

     5. Per il triennio 2007/2009 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

     6. Le quote a carico dell'esercizio 2007 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sulle relative UPB e per gli importi indicati.

     7. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 34/1978 come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.

     8. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2008 e 2009 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007/2009.

     9. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della L.R. n. 34/1978.

     10. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente alle operazioni da realizzarsi con il cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007/2013.

     11. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della L.R. n. 34/1978.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)