§ 5.2.110 - L.R. 4 novembre 2005, n. 16.
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:04/11/2005
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Disposizioni non finanziarie.
Art. 2.  Residui attivi e passivi.
Art. 3.  Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005.
Art. 4.  Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004.
Art. 5.  Reiscrizioni di economie vincolate.
Art. 6.  Rideterminazione delle spese in annualità.
Art. 7.  Disposizioni finanziarie.
Art. 8.  Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della L.R. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge n. 350/2003.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.2.110 - L.R. 4 novembre 2005, n. 16.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.

(B.U. 8 novembre 2005, n. 45 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Disposizioni non finanziarie.

     1. Le classificazioni funzionali delle UPB d'entrata del bilancio di previsione sono modificate come indicato alla allegata tabella A.

     2. Sono autorizzate, per l'esercizio 2005, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) tra l'UPB 4.8.2.1.2.120 e l'UPB 4.8.2.3.2.123 appartenenti al gruppo UPB 4.8.2.1.2.120.

     3. [Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 3 quater 2 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:

     «3 quater 3. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale, prorogate ai sensi del comma 3 quater 2, sono ulteriormente prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio stipulati dagli enti locali programmatori e regolatori e, in mancanza, fino al 31 dicembre 2005 o al nuovo termine eventualmente stabilito dalla normativa statale. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus*km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003.» ] [1].

     4. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - legge di semplificazione 2004) sono abrogati i punti 16.109 e 16.110 dell'allegato A della medesima legge regionale. Dalla stessa data riacquistano vigenza le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 18 maggio 1990, n. 60 (Variazione al bilancio per l'esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990-1991 - Primo provvedimento);

     b) legge regionale 27 dicembre 1990, n. 65 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale 1990-1992 - Secondo provvedimento).

     5. Alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) il primo e il quarto periodo del comma 34 dell'articolo 1 sono abrogati.

     6. Al fine del recepimento delle osservazioni contenute nel rapporto di Audit della Commissione europea del 10 settembre 2004, fino alla chiusura della programmazione FSE 2000-2006, è sospesa l'applicazione dei commi 32 e 33 dell'articolo 1 della L.R. 18/2000. Sono fatti salvi gli incarichi di revisione conferiti ai sensi dell'articolo 1, commi 32 e 34, della L.R. 18/2000 per progetti e azioni relativi a graduatorie già pubblicate al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la programmazione 2007-2013, la Giunta regionale avvia le procedure per la costituzione di un elenco regionale delle persone e delle società di revisione, iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), cui può essere affidata la verifica contabile sui soggetti gestori delle attività cofinanziate dal FSE.

     [7. Chiunque non osservi le misure amministrative disposte dalla Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e nazionale relative alle limitazioni dell'utilizzo di specifici combustibili per uso civile è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 10.000,00. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.] [2]

     [8. In attuazione dei principi di differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7 sono esercitate dai comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti e dalle province per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a quarantamila abitanti.] [3]

     [9. Per la disciplina delle sanzioni di cui al comma 7 si applica la legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).] [4]

     10. [Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     «; il suo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.»;

     b) dopo il comma 3 ter dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

     «3 quater. Qualora la durata dell'incarico di direttore generale sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 3-bis, comma 8, dei decreti di riordino, l'adempimento di cui al comma 4 del citato articolo 3 bis è compiuto entro dieci mesi dalla nomina e la valutazione di cui al comma 6 del medesimo articolo è effettuata entro il secondo mese antecedente la scadenza dell'incarico.»;

     c) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     «I direttori sanitario e amministrativo delle Aziende sono nominati secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 bis dei decreti di riordino; i relativi rapporti di lavoro sono esclusivi e sono regolati da contratti di diritto privato, che stabiliscono anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.»;

     d) al comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Il relativo rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a un anno.» ] [5].

     11. Il Fondo di rotazione denominato Foncooper - Regione Lombardia, istituito ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) è gestito direttamente dalla Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge 49/1985, mediante la società finanziaria regionale

     Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2005 ed al bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali o mediante l'affidamento a terzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

     12. La Giunta regionale determina le eventuali integrazioni dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti stabiliti ai sensi del Titolo I della legge 49/1985 e relativi decreti di attuazione, tenuto conto degli interventi attivati a valere sulla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia). Annualmente la Giunta regionale predispone e trasmette alla Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione una relazione sulla gestione del Fondo di cui al comma 11.

     13. Il Fondo di cui al comma 11 è alimentato dalle rate di rientro disciplinate dalla legge 49/1985.

     14. Il Fondo di cui al comma 11 confluisce nel Fondo unico di cui all'articolo 7, comma 18, lettera a), della presente legge.

 

     Art. 2. Residui attivi e passivi.

     1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2004 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella B.

 

     Art. 3. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005.

     1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2005 è determinato in € 1.015.431.645,50 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004 ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 1.015.431.645,50.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 1.015.431.645,50.

 

     Art. 4. Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004.

     1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2004 è determinato in € 2.376.843.497,41. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2004 di € 3.637.653.956,71 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2004 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 6.014.497.454,12 in conseguenza delle seguenti operazioni:

     a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 5.723.954.725,38 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 367 del 17 gennaio 2005, n. 1193 del 31 gennaio 2005, allegati 1, 2 e 3, n. 1403 del 3 febbraio 2005, n. 1590 del 7 febbraio 2005, allegati 1 e 3, n. 1849 del 10 febbraio 2005, n. 2280 del 18 febbraio 2005, n. 2939 del 28 febbraio 2005, n. 4372 del 22 marzo 2005, n. 4890 dell'1 aprile 2005, n. 5479 del 14 aprile 2005, n. 5850 del 20 aprile 2005, n. 6546 del 4 maggio 2005, n. 8333 del 31 maggio 2005, n. 8536 del 6 giugno 2005 e n. 9533 del 22 giugno 2005, allegati 1, 2, 3 e 4;

     b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 70 bis della L.R. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 83.749.383,63 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1590 del 7 febbraio 2005, allegato 2, n. 9533 del 22 giugno 2005, allegato 4;

     c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della L.R. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 206.793.345,11 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 9533 del 22 giugno 2005, allegati 5 e 6.

     2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 2.376.843.497,41 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 41 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico) per finanziare il disavanzo di bilancio 2004 è rideterminato per l'anno 2005 in € 2.376.843.497,41.

     3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della L.R. 41/2004, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 4,50 per cento e non potrà decorrere da data anteriore all'1 ottobre 2005.

     4. Gli oneri di ammortamento per il 2006 e 2007 valutati in € 92.399,00 all'anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 5.0.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.

     5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2004 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 23.156.502,59;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 2.376.843.497,41;

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 2.400.000.000,00;

     - la dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 26.966.670,11 per il 2005 di competenza e di cassa, di € 1.004.721,20 di competenza per il 2006 e di € 953.075,74 di competenza per il 2007;

     - la dotazione finanziaria dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 28.404.140,10 per il 2005 di competenza e di cassa, di € 1.134.909,17 di competenza per il 2006 e di € 1.186.554,63 di competenza per il 2007;

     - la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 23.156.502,59.

     6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2005 sono pari a C 55.370.774,21 di competenza e di cassa, di cui € 26.966.670,11 di parte corrente ed € 28.404.104,10 in conto capitale.

     7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2006 e per il 2007 sono pari a € 2.139.630,37, di cui di parte corrente rispettivamente € 1.004.721,20 per il 2006 ed € 953.075,74 per il 2007 e in conto capitale € 1.134.909,17 per il 2006 ed € 1.186.554,63 per il 2007.

 

     Art. 5. Reiscrizioni di economie vincolate.

     1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2005 della somma di € 1.012.606,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 1193 del 31 gennaio 2005, n. 1590 del 7 febbraio 2005, n. 4372 del 22 marzo 2005, n. 4890 dell'1 aprile 2005, n. 9533 del 22 giugno 2005 si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2005 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni:

     STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

     - la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, L.R. 34/78 e successive modificazioni)» è ridotta di € 1.012.606,00;

     STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

     - la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 1.012.606,00.

 

     Art. 6. Rideterminazione delle spese in annualità.

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della L.R. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2005, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

     2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2005 pari a € 7.467,00 di competenza e di cassa e per l'anno 2006 pari € 7.467,00 di competenza.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie.

     1. Per l'attuazione delle istruttorie dirette al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEEnumeri 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) ed in attuazione dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2004), è autorizzata la maggiore entrata di € 50.000,00 per l'anno 2005 ed € 100.000,00, per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

     2. Le previsioni di entrata per gli anni 2005 e 2006 dell'introito derivante dal rilascio delle autorizzazioni ambientali integrate, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono rispettivamente ridotte ed incrementate per l'importo di € 300.000,00.

     3. Per i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 200.000,00.

     4. È autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 100.000,00, derivante dai proventi per le sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 17 della L.R. 73/1989.

     5. In relazione al recupero delle somme trasferite per interventi in campo energetico di cui alla Convenzione tra la Regione Lombardia e Aem-Gas s.p.a. per la realizzazione del progetto «Calore pulito e sicuro» è autorizzata, per l'anno 2005, la maggior entrata di € 2.000.000,00.

     6. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 90.000.000,00 per l'anno 2006 e € 20.000.000,00 per l'anno 2007.

     7. In relazione al maggior gettito dell'accisa erariale sulle benzine per autotrazione conseguente all'incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 3.001.181,57.

     8. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), che dispone che fino al 31 dicembre 2003 la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle Regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2000»), è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle Regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente, nonché delle somme anticipate dalla Regione Lombardia per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio ferroviario, per il periodo 2001/2003, è autorizzata, per l'anno 2005, la maggiore entrata di € 27.638.254,58.

     9. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28-septies, comma 4, della L.R. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2005/2007, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

 

Iniziativa

2005

2006

2007

Anziani 

- 1.065,00 

.065,00 

- 1.065,00 

Beni culturali 

344.380,00 

296.058,00 

- 754.568,00 

Accoglienza 

1,00 

1,00 

- 14.718,00 

Viabilità primaria 

- 268.310,00 

4.163,00 

- 111.056,00 

Montagna 

1,00 

0,00 

0,00 

Rifiuti iniziativa decennale 

- 26.353,00 

36,00 

- 99.166,00 

Rifiuti 

 

 

 

iniziativa ventennale 

- 15,00 

.515,00 

- 87.818,00 

Periferie urbane 

1,00 

1,00 

1,00 

Riqualificazione urbane 

- 19.909,00 

.999,00 

- 34.249,00 

Territorio montano 

- 4.804,00 

.201,00 

- 1.201,00 

Viabilità minore 

- 26.221,00 

.894,00 

- 124.248,00 

Tutela acque 

- 86.569,00 

.025,00 

- 110.262,00 

Mini alloggi 

- 33.770,00 

2.297,00 

- 65.143,00 

Energia 

1,00 

1,00 

1,00 

Edilizia scolastica 

1,00 

117.165,00 

- 473.615,00 

Parcheggi 

0,00 

1,00 

- 105.874,00 

Governo elettronico 

- 2.165,00 

.768,00 

- 120.684,00 

Strutture alternative per anziani e portatori di handicap

0,00 

116.965,00 

- 58.257,00 

Impiantistica sportiva 

0,00 

56.689,00 

253.225,00 

TOTALE € 

- 124.796,00 

117.748,00 

- 1.908.697,00 

 

     10. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la maggiore entrata di € 805.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà regionale.

     11. È autorizzato per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 7.421.958,39 in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

     12. È istituito, ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003»), il Fondo di rotazione per il finanziamento dei contributi trasferiti a enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica per lo sviluppo di strutture di servizio alle PMI in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori), per il quale sono autorizzate, per l'anno 2005, l'entrata e la spesa di € 99.453,94.

     13. È autorizzato, per l'anno 2005, l'incremento di entrata e di spesa di € 100.000,00 in favore del Fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici della Giunta regionale che abbia partecipato direttamente alla progettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

     14. Per la partecipazione della Regione alla realizzazione di progetti finanziati dalla Unione europea nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), ai sensi della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, è autorizzata, a titolo di cofinanziamento, la spesa di € 350.000,00, € 500.000,00 ed € 700.000,00 rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007.

     15. Per le spese di cui al comma 14, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L.R. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della L.R. 34/1978.

     16. Per il cofinanziamento regionale degli interventi di edilizia sanitaria previsti dagli atti integrativi all'Accordo di Programma Quadro in materia di sanità sottoscritto il 3 marzo 1999, nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Lombardia, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 1999-2001 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), la maggiore spesa in capitale di € 15.000.000,00, per l'anno 2005, € 9.000.000,00 per il 2006 ed € 6.004.000,00 per il 2007.

     17. Per le spese di cui al comma 16, relativamente agli anni 2006 e 2007, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della L.R. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della L.R. 34/1978.

     18. Al fine di rafforzare le strategie regionali di sostegno alla competitività delle imprese lombarde, in coerenza con gli indirizzi previsti nel DPEFR:

     a) è istituito il fondo unico per il sostegno alle imprese, la cui dotazione finanziaria è determinata annualmente dalla legge finanziaria regionale e successivamente ripartita con provvedimento della Giunta regionale;

     b) è autorizzata la capitalizzazione annuale di Finlombarda s.p.a., che per l'anno 2005 è stabilita in € 100.000.000,00.

     19. Le maggiori risorse resesi disponibili per il triennio 2005/2007 di parte corrente derivanti dal presente articolo sono di € 32.339.436,15 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 89.900.000,00 per l'anno 2006 ed € 19.400.000,00 per l'anno 2007 di competenza.

     20. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 114.319.796,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, di € 7.882.252,00 per l'anno 2006 ed € 7.912.697,00 per l'anno 2007 di competenza.

     21. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

 

     Art. 8. Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della L.R. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge n. 350/2003.

     1. Sono autorizzate per il triennio 2005/2007 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

     2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2005/2007 come da allegata tabella 2.

     3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 20.424.494,16 di competenza e di cassa, per l'anno 2005, € 353.422,00 di competenza, per l'anno 2006, mentre per l'anno 2007 le maggiori risorse di competenza disponibili ammontano a € 346.578,00.

     4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 2, sono di € 2.509.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 11.000.000,00 di competenza, per l'anno 2006 e € 500.000,00 di competenza, per l'anno 2007.

     5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2005/2007 come da allegata tabella 3.

     6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono € 41.001.960,40 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2006, e di € 2.850.000,00 di competenza, per l'anno 2007.

     7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2005/2007, derivanti dal comma 5, sono di € 101.792.474,05 di competenza e di cassa per l'anno 2005, € 211.543.041,60 di competenza, per l'anno 2006, ed € 386.613.357,32 di competenza, per l'anno 2007.

     8. È autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2005 per € 35.094.637,27 e l'assunzione degli stessi di € 90.281.058,23 di competenza, per l'anno 2006, e di € 373.153.790,62 di competenza, per l'anno 2007, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

     9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2006 e 2007 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della L.R. 34/1978.

     10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

     11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della L.R. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

     12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

     13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della L.R. n. 41/2004 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, è così modificata: € 352.254.418,29 per il 2005, € 204.667.239,56 per il 2006 e € 100.884.618,85 per il 2007, coperte, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella C e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[3] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[4] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[5] Comma abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.