Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 02/02/2001 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul [...] |
§ 5.2.82 - L.R. 2 febbraio 2001, n. 5.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003.
(B.U. 6 febbraio 2001, n. 6 - 2° suppl. ord.).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2001 rispettivamente per L. 92.250.206.079.144 e per L. 134.783.061.979.039 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2001 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente per L. 92.250.206.079.144 e per L.134.783.061.979.039 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2001 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della
5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2001/2003 allegato alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'art. 38 della
Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2000, pari a L. 1.500.000.000.000;
b) disavanzo dell'esercizio 2001 determinato in L. 1.500.000.000.000.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5,25% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al punto precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi 6 e 7.
9. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1° agosto 2001; l'onere derivante dall'ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in lire 40,48 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dell'UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
10. La Regione, ai sensi degli articoli 10 della
11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'Ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All'onere valutato in L. 180 milioni di cui al precedente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 191 "Spese legali, contrattuali ed accessorie".
16. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al precedente comma, è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 5.000.000.000, di cui L. 3.000.000.000 riguardante il settore sanitario stanziata all'UPB 200.
18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2001 in L. 1.000.000.000.000 e stanziato all'UPB 301.
19. Per l'anno 2001, come dotazione propria da destinare al Servizio sanitario regionale, si considera il gettito dell'addizionale IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5% ed il gettito dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Le spese per il finanziamento, per l'anno 2001, del servizio sanitario regionale sono iscritte in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La giunta regionale è autorizzata a ripartire dette risorse con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
20. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
21. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2001, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2001 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/92 e dal decreto legislativo n. 56/00 è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 di L. 19.581.048.500.000 di cui:
1) L. 19.446.048.500.000 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256 e 229;
2) L. 135.000 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257,258,259,260 e 243.
23. Tra le seguenti UPB 256,257,258 e 259 sono autorizzate per l'esercizio 2001 variazioni compensative ai sensi dell'art 49, secondo comma della
24. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al precedente comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della
25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della
26. Con la legge di bilancio vengono determinati:
a) gli stanziamenti annuali delle spese relative al cofinanziamento regionale dei fondi comunitari in relazione alle annualità previste dai piani finanziari dei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea;
b) gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
Gli stanziamenti di spesa annuali previsti dai documenti di programmazione di ogni Obiettivo comunitario e quelli per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari possono essere suddivisi su più capitoli di spesa, in relazione agli assi individuati dai documenti di programmazione o alla struttura funzionale di riferimento;
27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2001 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.
28. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi dei capitoli 5.0.2.0.1.174.4298 e
4.9.6.1.3.157.5419 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
29. E' allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della
30. E' autorizzata ai sensi dell'art. 50, secondo comma e dell'art. 70-bis della
CAPITOLI ECONOMIE DA REISCRIVERE |
2.3.4.0.4.183.589 44.274.295 |
2.3.4.0.4.183.794 181.564.575 |
2.3.4.0.4.183.1101 41.629.220 |
2.3.4.0.4.183.1162 114.696.092 |
2.3.4.0.4.183.1305 1.243.156.452 |
2.3.4.0.4.183.2120 78.241.550 |
2.3.4.0.4.183.2198 164.355.434 |
2.3.4.0.4.183.2296 2.912.634.100 |
2.3.4.0.4.183.2381 8.878.216.140 |
2.3.4.0.4.183.2944 44.293.755 |
2.3.4.0.4.183.3774 11.167.570 |
2.3.4.0.4.183.3875 8.888.890 |
2.3.4.0.4.183.3876 6.041.700 |
2.3.4.0.4.183.4073 253.780.545 |
2.3.4.0.4.183.4074 257.050.923 |
2.3.4.0.4.183.4207 63.952.204 |
2.3.4.0.4.183.4209 197.277.375 |
2.3.4.0.4.183.4358 14.836.910 |
4.10.5.0.4.206.2577 3.806.040 |
4.10.5.0.4.206.2578 19.102.297 |
TOTALE 14.538.966.067 |
31. Fra le Unità previsionali di base di cui all'allegato elenco "E" sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2001 variazioni compensative ai sensi dell'art. 49, secondo comma della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.