Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 15/01/2000 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio [...] |
Art. 2. |
§ 5.2.72 - L.R. 15 gennaio 2000, n. 4.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 / 2002.
(B.U. 17 gennaio 2000, n. 3 - Suppl. ord.).
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2000 rispettivamente per L. 81.921.836.728.385 e per L. 128.369.091.016.965 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2000 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente per L. 81.921.836.728.385 e per L. 128.369.091.016.965 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'art. 37 della
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della
5. E' altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 2000 / 2002 allegato alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutili ai sensi dell'art. 38 della
Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dell'esercizio 1999, pari a L. 757.380.400.000;
b) disavanzo dell'esercizio 2000, determinato in L. 1.642.619.600.000.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 4,00% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al punto precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti, commi 6 e 7.
9. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2000; l'onere derivante dall'ammortamento trimestrale dei mutui sopraddetti, valutato in lire 22,24 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000. Per gli esercizi successivi, il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all'obiettivo 5.1.1.
10. La Regione, ai sensi degli articoli 10 della
11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'Ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'Ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All'onere valutato in L. 180 milioni di cui al precedente comma, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 1.2.10.1.347 "Spese contrattuali ed oneri fiscali e diversi a carico della Regione e spese per la contrazione di mutui e per operazioni relative all'emissione di prestiti obbligazionari nonché per atti di concessione di garanzie fidejussorie".
16. In relazione a quanto disposto dall'art. 45 della
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al precedente comma, è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 11.277.000.000, di cui L. 6.250.000.000 riguardanti il settore sanitario ed iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e L. 5.027.000.000 iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.
18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2000 in L. 8.784.860.851.812 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.
19. Le entrate e le spese per il finanziamento, per l'anno 2000, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su tre capitoli di cui due classificati al titolo 1, categoria 1 e uno classificato al titolo 1, categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli Enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale.
20. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo delle entrate previste per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale.
21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2000, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2000 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/92 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 446/97, è autorizzata per il finanziamento del Servizio Sanitario l'iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2000, di L. 17.556.000 milioni di cui:
A) in ENTRATA:
1) L. 10.797.300 milioni corrispondente al 90% del gettito IRAP al netto dei rimborsi allo Stato per la gestione del tributo;
2) L. 980.000 milioni per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
3) L. 5.778.700 milioni corrispondente alla prevista quota integrativa del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
B) in SPESA:
1) L. 17.400.000 milioni per l'erogazione delle somme spettanti agli Enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio Sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.4504 e 4505 e 4.3.1.1.4687;
2) L. 156.000 milioni per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, iscritti sui capitoli: 2.3.7.1.4506, 4561, 4562 e 4564 e 2.3.4.1.4563, tra i quali sono autorizzati, per l'esercizio 2000, variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della
23. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'art. 50 della
24. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell'art. 22 della
25. Per il 2000, per la determinazione dello stanziamento del fondo per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività con corrispettivo rilevante ai fini IVA (capitolo 1.2.8.1.4851 "Fondo per l'acquisto di beni e servizi relativi ad attività con corrispettivo - servizio rilevante ai fini IVA") può essere disposta variazione compensativa, mediante atto amministrativo, dei capitoli con classificazione economica relativa alla acquisizione di beni e servizi.
26. Con la legge di bilancio vengono determinati:
a) gli stanziamenti annuali dei capitoli di spesa relativi al cofinanziamento regionale dei fondi comunitari in relazione alle annualità previste dai piani finanziari dei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea;
b) gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
Gli stanziamenti di spesa annuali previsti dai documenti di programmazione di ogni Obiettivo comunitario e quelli per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari possono essere suddivisi su più capitoli di spesa, in relazione agli assi individuati dai documenti di programmazione o alla struttura funzionale di riferimento; tali capitoli sono collegati ai sensi dell'art. 36, comma 7 sexies, della
27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all'allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2000 nell'importo risultante nel medesimo elenco B.
28. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50 della
29. E' autorizzata ai sensi dell'art. 50, secondo comma e dell'art. 70 bis della
Capitolo Economie da reiscrivere: |
3.2.1.2.589 933.462.414 |
3.2.1.2.794 222.915.235 |
3.2.1.2.1101 41.629.220 |
3.2.1.2.1162 116.310.242 |
3.2.1.2.1305 1.230.736.417 |
3.2.1.2.2120 212.073.050 |
3.2.1.2.2198 4.447.529.609 |
3.2.1.2.2296 2.965.692.080 |
3.2.1.2.2381 8.882.834.850 |
3.2.1.2.2439 102.492.820 |
3.2.1.2.2944 44.293.755 |
3.2.1.2.2945 275.207.105 |
3.2.1.2.3157 553.364.881 |
3.2.1.2.3158 722.483.222 |
3.2.1.2.3363 428.531.573 |
3.2.1.2.3364 221.307.589 |
3.2.1.2.3448 27.749.770 |
3.2.1.2.3623 2.486.430 |
3.2.1.2.3624 10.466.960 |
3.2.1.2.3774 24.218.164 |
3.2.1.2.3875 8.888.890 |
3.2.1.2.3876 6.041.700 |
3.2.1.2.4073 253.780.545 |
3.2.1.2.4074 257.050.923 |
4.7.2.2.2577 3.806.040 |
4.7.2.2.2578 19.102.297 |
TOTALE L. 22.014.455.781 |
30. Fra i capitoli di cui all'allegato elenco "E": sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2000 variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies della
31. Ai sensi di quanto previsto dai commi quarto e quinto della L.R. 33/91 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è allegata al bilancio pluriennale la scheda relativa alla seguente iniziativa:
B) Beni culturali - Spettacolo.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
ALLEGATI [1]
Bilancio anno 2000 - Elenchi, prospetti e tabelle
(Omissis)
[1] Allegato modificato dall'art. 6 della