§ 5.1.28 - L.R. 21 marzo 2000, n. 12.
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:21/03/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze della Regione).
Art. 3.  (Gestione del tributo).
Art. 4.  (Riscossione dell'imposta).
Art. 5.  (Accertamento dell'imposta).
Art. 6.  (Sistema informativo).
Art. 7.  (Formazione del personale).
Art. 8.  (Anagrafe tributaria regionale).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Norme transitorie e finali).
Art. 11.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.1.28 - L.R. 21 marzo 2000, n. 12.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale.

(B.U. 24 marzo 2000, n. 12 - 1° suppl.ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle competenze regionali relative all'imposta regionale sulle attività produttive, nonché le connesse procedure applicative.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si ispira ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) miglioramento del rapporto con il contribuente;

     b) economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di gestione dell'imposta;

     c) semplificazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione regionale;

     d) armonizzazione delle procedure applicative dell'imposta con quelle delle altre regioni, dello Stato e degli enti locali.

 

     Art. 2. (Competenze della Regione).

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2000 sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi e la determinazione delle relative aliquote di imposta.

     2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell'archivio dei dati e delle informazioni relativi all'imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all'amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d'intesa ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del D.Lgs. del 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).

 

     Art. 3. (Gestione del tributo).

     1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2, per l'espletamento in tutto o in parte, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

     a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell'ambito della struttura organizzativa regionale;

     b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze;

     c) mediante l'affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

     2. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.

 

     Art. 4. (Riscossione dell'imposta).

     1. L'imposta dovuta è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

     2. L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano L. 50.000; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l'importo dovuto o rimborsabile supera le 50.000 lire lo stesso è dovuto o rimborsabile per l'intero.

     3. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi.

 

     Art. 5. (Accertamento dell'imposta).

     1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 2, la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 25, del D.Lgs. n. 446/1997, istituita presso la Regione, predispone specifici programmi di accertamento in materia tributaria tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall'amministrazione finanziaria dello Stato e della Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. Per quanto riguarda l'accertamento dell'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all'articolo 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione nell'acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l'accertamento dell'IRAP e per la repressione anche delle violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all'anagrafica tributaria regionale.

 

     Art. 6. (Sistema informativo).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l'impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui al comma 153 dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e relativi provvedimenti di attuazione.

 

     Art. 7. (Formazione del personale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante l'organizzazione di corsi mirati.

 

     Art. 8. (Anagrafe tributaria regionale).

     1. L'anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina su scala regionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

     2. In particolare l'anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione soggetti e dai sistemi tributi regionali, così definiti:

     a) il sistema identificazione soggetti riguarda le persone fisiche, le società, gli enti ed altri. L'archivio delle persone fisiche viene aggiornato sulla base dei dati dei comuni e del Ministero delle finanze, garantendo l'unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti e la trasmissione delle informazioni relative a residenza e decesso. L'archivio società, enti ed altri soggetti utilizza dati del Ministero delle finanze e del Registro delle imprese;

     b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali.

     3. I dati e le notizie raccolti sono detenuti dalla competente struttura tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

     4. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d'ufficio. La direzione generale, cui appartiene la competente struttura tributaria regionale, ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

     5. L'anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. All'autorizzazione delle spese per l'impianto e la gestione del sistema informativo previsto all'articolo 6 si provvederà con successivo provvedimento di legge.

     2. Alle spese per la gestione dell'IRAP di cui all'articolo 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 5.4.1.1.4565 la cui descrizione è così modificata "Oneri per la gestione dell'IRAP" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

     3. Alle spese per la formazione del personale di cui all'articolo 7, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate al capitolo 1.2.1.1.548 "Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché spese per acquisizione di beni e servizi strumentali alla formazione, aggiornamento e sviluppo del personale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e successivi.

     4. Alle spese per la definizione dell'anagrafe tributaria regionale di cui all'articolo 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate negli appositi capitoli dell'obiettivo 1.2.2 "Informatica" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e successivi.

 

     Art. 10. (Norme transitorie e finali).

     1. Fino all'assunzione del provvedimento di cui al comma 1, dell'articolo 3, le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive sono demandati all'amministrazione finanziaria centrale.

 

     Art. 11. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiara urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.